Sentenza 20 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di violazione di domicilio, rientra nella nozione di "appartenenza" di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un'abitazione. Commette pertanto il reato in questione, nella sua forma consumata e non di semplice tentativo, chi si introduca, "invito domino", all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l'intruso.
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La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8421/2020, si è pronunciata in merito alla qualificazione dei portoni condominiali, al fine di stabilire se il loro furto possa o meno essere punito come furto in abitazione, ex art. 624 bis del c.p.. La vicenda giudiziaria sottoposta al vaglio della Suprema Corte vedeva come protagonista un uomo che, avendo sottratto due portoni d'ingresso di edifici condominiali, si era visto condannare, in entrambi i gradi del giudizio di merito, per il reato di furto in abitazione, ex art. 624 bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, c.p., per aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede o destinate alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/1998, n. 12751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12751 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Aldo Saulino Presidente del 20/10/1998
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 1796
3. " PE CA " REGISTRO GENERALE
4. " RI RO " N. 6149/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MI NA nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Catanzaro in data 02.12.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per rigetto del ricorso. Udito il difensore non comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza applicava al MI la pena di mesi due e giorni venti di reclusione per i delitti di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) di ingiurie e minacce, unificati dal vincolo della continuazione.
Il ricorso, che riguarda solo il reato p. e p. dall'art. 614 c.p., denunzia violazione dell'art. 56 c.p., ritenendo che il comportamento dell'imputato (fermatosi sul pianerottolo dell'abitazione della p.o.) non abbia superato il limite degli "atti idonei".
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso va rigettato siccome infondato.
Il reato p. e p. dall'art. 614 c.p. tutela non solo l'inviolabilità dell'abitazione e dei luoghi di privata dimora, ma anche le loro "appartenenze", intendendosi per tali quei luoghi caratterizzati da un rapporto di funzionalità, servizio o accessorietà con l'abitazione, ancorché non costituenti con questa corpo unico.
Il pianerottolo antistante l'abitazione e sul quale si apre la soglia della stessa costituisce, perciò, appartenenza anche se al servizio di tutti i condomini.
Commette, pertanto il delitto di violazione di domicilio, e non il semplice tentativo, chi si introduca -invito domino- all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e "avanti alla soglia" dell'abitazione di uno dei condomini avente -come gli altri- diritto di escludere l'intruso.
Il ricorso, per concludere, merita la sorte del rigetto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1998