Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5606
CASS
Sentenza 17 aprile 2001

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In caso di divisione giudiziale di un bene indivisibile o non comodamente divisibile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto ad operare conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal momento in cui l'assegnatario è tenuto al versamento, mentre, per il periodo precedente, tutti i condividenti hanno diritto pro quota alle rendite del bene, così come sono gravati dei relativi oneri.

In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche "officio iudicis", se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene; competente ad operare tale rivalutazione deve ritenersi anche il giudice di rinvio, dopo l'annullamento da parte della S.C. della sentenza di appello (nonostante il carattere "chiuso" di detto giudizio), atteso che la rivalutazione di un debito di valore non altera in alcun modo il "petitum", incidendo esclusivamente sulla concreta quantificazione in termini monetari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5606
    Data del deposito : 17 aprile 2001

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