Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 2
In caso di divisione giudiziale di un bene indivisibile o non comodamente divisibile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto ad operare conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal momento in cui l'assegnatario è tenuto al versamento, mentre, per il periodo precedente, tutti i condividenti hanno diritto pro quota alle rendite del bene, così come sono gravati dei relativi oneri.
In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche "officio iudicis", se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene; competente ad operare tale rivalutazione deve ritenersi anche il giudice di rinvio, dopo l'annullamento da parte della S.C. della sentenza di appello (nonostante il carattere "chiuso" di detto giudizio), atteso che la rivalutazione di un debito di valore non altera in alcun modo il "petitum", incidendo esclusivamente sulla concreta quantificazione in termini monetari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5606 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. CA CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato ROMANO G., difeso dall'avvocato BALDINI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE PRO EN DO CA CC in persona del Presidente p.t.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 12973/99 proposto da:
NE DO CA CC ON (già DA EN ON RL HI), elettivamente domiciliato in ROMA VIA BITOSSI 26, presso lo studio dell'avvocato BELLOMI ALESSANDRO, che lo difende unitamente all'avvocato COLOMBO ACHILLE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RD LUIGI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 182/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 01/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giovanni ROMANO, per delega dell'avv. Baldini Giovanni, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
principale ed il rigetto dell'incidentale;
udito l'Avvocato Alessandro BELLOMI, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del II^ motivo, rigetto del I^, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Assorbito il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 16 aprile 1976 GI MO conveniva davanti al Tribunale di Milano, tra gli altri, la DA Pro TE ON RL HI e, premesso che con testamento in data 30 ottobre 1975 il padre AN MO aveva, tra le altre disposizioni, lasciato alla fondazione convenuta un immobile in Milano, Via San Giusto n. 50, quale legittimario pretermesso esperiva l'azione di riduzione.
La fondazione, costituitasi, resisteva alla domanda. Con sentenza non definitiva in data 15 luglio 1979 il Tribunale di Milano riconosceva la sussistenza di una lesione di legittima e con sentenza definitiva in data 18 aprile 1983, ai sensi dell'art. 560, secondo comma, cod. civ., attribuiva l'immobile in Milano, via
San Giusto n. 50, per intero a GI MO, determinando in lire 92.188.379 il conguaglio da corrispondere alla DA Pro TE ON RL HI, rivalutando detta somma per il periodo gennaio 1976/aprile 193 nella misura del 100%.
La DA Pro TE ON RL HI proponeva appello principale, contestando la non comoda divisibilità dell'immobile in questione;
GI MO proponeva appello incidentale, dolendosi della misura del conguaglio.
Con sentenza in data 10 ottobre 198 la Corte di appello di Milano rigettava entrambi i gravami.
La DA Pro TE ON RL HI proponeva ricorso per cassazione, che veniva accolto da questa S.C. con sentenza in data 23 maggio 1990 n. 4654. Il giudizio veniva riassunto davanti alla Corte di appello di Brescia, designata quale giudice di invio, che, con sentenza in data 1 aprile 1996, confermava la non comoda divisibilità dell'immobile e procedeva alla rideterminazione della somma dovuta da GI MO, quale conguaglio ed interessi.
Il conguaglio, determinato in lire 717.223.320 dal C.T.U. al gennaio 1995, andava rivalutato in misura pari all'1,1058, per cui la somma capitale dovuta da GI MO era di lire 793.105.547. Su tale somma i giudici di rinvio liquidavano il danno per ritardato pagamento equitativamente nella misura media del 9% annuo sulla semisomma del capitale iniziale (pari a lire 200.977.500) e di quello finale (paria lire 793.105.54), cioè su lire 487.041.523, da 23 gennaio 1976 al saldo.
La Corte di appello di Brescia riteneva infondata la tesi di GI MO, secondo la quale tali interessi non erano dovuti perché la lite era addebitabile esclusivamente alla controparte, in quanto essi non costituivano il corrispettivo dell'uso dell'immobile, ma del ritardo nel pagamento della somma dovuta e perché avevano natura compensativa e non moratoria (onde prescindevano dalla imputabilità del ritardo alla parte che li doveva pagare). I giudici rinvio escludevano, invece, che alla DA Pro TE ON RL HI spettassero oli interessi anatocistici, in quanto applicabili ai soli debiti di valuta a non anche a quelli di valore.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione GI MO, con cinque motivi.
Resiste con controricorso la DA ON RL HI - ON (già DA Pro TE ON RL HI), che ha anche proposto ricorso incidentale subordinato, con un unico motivo. Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione de i ricorsi. Con il primo motivo il ricorrente sostanzialmente deduce che sulla misura del conguaglio, avendo il ricorso per cassazione investito solo la questione della comoda divisibilità dell'immobile, si era formato il giudicato, per cui i giudici di rinvio non potevano procedere ad una nuova determinazione dello stesso. Il motivo è infondato.
Questa S.C., infatti, in a avuto occasione di affermare che competente ad operare la rivalutazione del conguaglio deve legittimamente ritenersi anche il giudice del rinvio dopo l'annullamento della sentenza di secondo grado da parte della S.C. (nonostante il carattere cosiddetto "chiuso" del giudizio di rinvio), atteso che la rivalutazione di un debito di valore non altera in alcun modo il petitum, incide esclusivamente sulla sua concreta quantificazione in termini monetari (sent. 20 agosto 19980 n. 8243). Da un punto di vista logico va, poi, esaminato il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che i giudici di rinvio abbiano proceduto alla rivalutazione dal conguaglio dal gennaio 1995 alla data della decisione secondo gli indici ISTAT prescindendo dalla prova che l'immobile nel periodo in questione avesse avuto un corrispondente incremento di valore.
La doglianza è infondata.
È sufficiente, in proposito, ricordare che nel giudizio di rinvio l'attuale ricorrente così concluse: Dichiarare (ancora in conformità con la relazione del C.T.U.) che il valore dell'immobile alla data attuale è pari a lire 1.563.600.000= ...".
Il ricorrente, pertanto, non può lamentarsi in questa sede di un valutazione che ha espressamente ritenuto adeguata. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che nella specie non ricorrevano i presupposti perché sulla somma dovuta a titolo di conguaglio venissero riconosciuti gli interessi compensativi. La doglianza è fondata.
I giudici di rinvio, infatti, sul solo presupposto che il conguaglio costituisce un debito di valore, hanno applicato nella specie i principi affermati da questa S.C. con riferimento alla ben diversa ipotesi di risarcimento del danno da perdita di un bene a seguito di illecito contrattuale, trascurando che secondo la giurisprudenza di questa S.C. gli interessi sul conguaglio decorrono dal momento in cui la relativa somma è dovuta dal condividente assegnatario, mentre per il periodo precedente tutti i condividenti hanno diritto, pro quota, alle rendite del bene, così come sono gravati dai relativi oneri (sent. 4 gennaio 1969 n. 8; in senso sostanzialmente conforme, più recentemente, cfr. sent. 24 luglio 2000 n. 9659). L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del quarto e quinto motivo dello stesso ricorso, con il quale GI MO denuncia carenza di motivazione sul "cumulo" di rivalutazione ed interessi e contraddittoria indicazione della base di calcolo degli interessi. Anche il ricorso incidentale condizionato, con il quale la DA ON RL HI - ON si duole del mancato riconoscimento degli interessi anatocistici, subordinatamente all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, viene ad essere assorbito.
In relazione alle censure accolte la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale;
accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso;
assorbiti il quarto ed il quinto motivo ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001