Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12695 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBL12 6 95 / 0 3 IN NOME DEL POI LA TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EQUA RIPARAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE eagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comp R.G. N. 4544/02 Eonio - Presidente Do SAGGIO 6349/02 Consigliere Dott. fo Riccardo PANEBIANCO - Cron. 26577 Dott. Salvatore SALVAGO -Consigliere 3362 Dott. Gianfranco GILARDI Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 12/03/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE LT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 81, presso l'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE, difeso dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- intimato e sul 2° ricorso n° 01/02/6349 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in2003 614 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA 1 difende ope GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e legis;
ricorrente incidentale nonchè
contro
TE LT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso l'avvocato SILVIO FERRARA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale - - avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 20/12/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso il rigetto del ricorso principale;
assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE Walter, premesso di aver adito, con ricorso notificato il 19 settembre 1996, la Corte di Conti per la Regione Campania e di aver chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale era stato disposto a suo carico il recupero del credito di £. 104.721.349, con lives una trattenuta mensile di 466.000; e premesso ancora 2 che il giudizio si era concluso con sentenza del 26 ot- tobre 2000, si rivolgeva alla Corte d'Appello di Roma in riassunzione del ricorso inoltrato alla Corte Euro- pea dei Diritti dell'Uomo in data 23/2/2001 chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di £ 6.000.000 a titolo di equa riparazio- ne per violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, oltre alle spese di giu- stizia. Si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Mini- stri chiedendo che il ricorso fosse dichiarato impropo- nibile ovvero, in subordine, infondato e chiedendo an- cora, in via ulteriormente subordinata, la determina- zione equitativa dei danno nel limiti di cui all'art. 3, comma 7 della 1. 24 marzo 2001, n. 89. - Con decreto del 5 dicembre/20 dicembre 2001 la Corte d'Appello di Roma rigettava il ricorso affermando che la durata del giudizio (circa quattro anni) fosse da considerare normale e non inferiore al "termine ra- gionevole", e rilevando che nella specie difettavano i presupposti e le condizioni per ritenere fondato e pro- vato il diritto all'equa riparazione. Il RE ha proposto ricorso avverso il decreto della Corte d'appello di Roma formulando due motivi chiedendo che la causa, previa cassazione della deci- 3 sione impugnata, sia decisa nel merito, con enunciazio- ne del principio di diritto da applicare e con pronun- cia sulle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per l'ipotesi in qui non fossero ritenuti sussistenti i presupposti per decidere nel merito, il ricorrente ha chiesto che l'impugnata decisione sia cassata con rin- vio a nuovo giudice e previa enunciazione del principio di diritto al quale il giudice del rinvio dovrà unifor- marsi. Il ricorso è stato rubricato con il n. 454/02 R.G. Con atto notificato il 25 febbraio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato controricorso e ricorso incidentale condizionato con il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione o, in subordine, l'annullamento del decreto della Corte d'appello per non essere stata pronunciata 1'improponibilità ovvero l'improcedibilità del ricorso del RE, risultato to- talmente soccombente nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti. Il ricorso incidentale veniva rubricato con il n. 6349/02 R. G. Il RE, depositando a sua volta controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale condizio- nato in [...] e successivamente, ha depositato una me- moria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. 4 Con ordinanza del 10 luglio 2002 la 1^ sezione della Corte di Cassazione, rilevato che successivamente alla discussione in pubblica udienza del ricorso n. 4544/02 era pervenuto in cancelleria il ricorso inci- dentale di cui sopra, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso principale per consentirne la tratta- zione in un'unica udienza insieme al ricorso incidenta- le. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione ny del ricorso principale proposto dal RE e di quello ya incidentale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei sy Ministri.
2. Con il primo motivo di ricorso il RE ha de- dotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 1. 89/2001, degli artt. 6 par. 1 e 53 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 111 della Co- stituzione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., non- ché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Rileva il ricorrente che, nei limiti in cui l'Ita- lia, con la firma e la ratifica della Convenzione euro- pea dei diritti dell'uomo, ha inteso garantire diritti pieni ed effettivi @ tra questi il diritto alla ra- - 5 gionevole durata del processo- essa deve attenersi al- l'interpretazione che sulla tutela di tali diritti è stata data in sede internazionale dalla Corte Europea di Strasburgo, secondo la quale l'obbligo fondamentale per gli Stati contraenti di rispettare la Convenzione impone ai "giudici nazionali di applicare le norme del- la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza del- la Corte Europea dei diritti dell'Uomo". Ciò è ancora più valido in sede di interpretazione dell'art. 2 della 1. 89/01, la cui finalità è proprio quella di assicura- re protezione interna ai principi contenuti nella Con- venzione europea dei diritti dell'uomo in base alla quale secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Strasburgo quanto contenuto nella Convenzio- ne è solo lo "standard" minimo che ogni contraente deve garantire ai sensi dell'art. 53 della Convenzione mede- sima. Lo stesso riferimento contenuto nell'art. 2 della 1. n. 89/2001 all'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impone di rintracciare nella giu- risprudenza della Corte di Strasburgo i necessari para- metri ermeneutici in materia, peraltro positivamente recepiti dalla legislazione interna. Nel caso di specie la corte territoriale, disco- standosi invece da tali criteri, non ha chiarito in al- 6 cun modo perché mai la durata di quattro anni dovrebbe essere considerata termine ragionevole di un (solo) grado di giudizio, né ha compiuto alcuna verifica circa la congruità della durata relativamente ad un processo in cui l'impulso dei ricorrenti era limitato all'onere di presentazione dell'istanza di fissazione dell'udien- za di discussione. Poiché la Corte Europea ha più volte affermato che la durata ragionevole del primo grado di e due anni,un processo non complesso oscilla tra uno per discostarsene nel caso di specie la Corte d'Appello di Roma avrebbe dovuto diversamente motivare, eviden- ziando le peculiarità del processo sottoposto al suo esame con riguardo alla complessità istruttoria e del merito e sotto il profilo dei comportamenti delle par- ti, della Autorità Giudiziaria e di ogni altra comun- que chiamata a parteciparvi, che fossero risultati tali in concreto da giustificare la diversa maggiore durata ritenuta ragionevole;
e ciò tanto più che negli atti difensivi del ricorrente era stato espressamente sotto- lineato il particolare rigore della Corte di Strasburgo con riguardo al processo amministrativo ed a quello contabile che non abbiano presentato alcun grado di difficoltà istruttoria e di diritto. Con il secondo motivo il RE ha dedotto la vio- lazione e la falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, " 7 B 1227, 2056, 2059 e 2043 cc.; delle leggi n. 89/201 e n. 848/1955; degli artt. 2, 24 e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. La legge n. 89/2001 infatti - osserva il ricorrente configura il diritto all'equa riparazione come diritto scaturente dalla violazione dei principio della ragionevole durata del processo in sé e per sé considerata, a prescindere dalla fondatezza ° infondatezza della pretesa sostan- ziale dedotta in giudizio;
e la norma dell'art 2 della medesima legge, nella parte in cui fa riferimento al danno non patrimoniale, deve essere correlata appunto alla lesione di tale diritto fondamentale. Di qui l'errore della corte territoriale la quale, escludendo il danno per l'esiguità della violazione del termine ragionevole, ha trascurato di considerare che l'esiguità della violazione del termine potrà incidere sull'entità dell'indennizzo, ma non già sull'esistenza del danno. Nella specie, peraltro, il danno morale do- vrebbe considerarsi in re ipsa a causa della violazione della norma nazionale che trova copertura nell'art. 111 della Costituzione e quindi di un diritto costituzio- nalmente garantito, che è stato introdotto in attuazio- ne di precisi obblighi internazionali e per la cui af- fermazione il soggetto privato non sarebbe gravato da alcun onere probatorio, il diritto all'equa riparazione conseguendo alla semplice constatazione della violazio- ne della norma sulla durata ragionevole del processo.
3. La Presidenza del Consiglio ha resistito al ri- corso osservando, con riguardo al secondo motivo, che l'accoglimento della domanda di equa riparazione non può comunque prescindere dalla prova della esistenza del danno, della sua entità e della dipendenza di esso dall'illecito lamentato, in conformità ai "principi ge- nerali in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 e 2043 c.c." e rilevando, con riferimento al primo che, se indubbiamente la valutazione del termine ra- gionevole deve essere effettuata alla stregua dei para- metri normativamente individuati nell'art. 2 della leg- ge n. 89/2001, in modo altrettanto certo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa resta a cari- co del ricorrente, sicché sarebbe spettato a quest' ul- timo dimostrare che la causa era di agevole soluzione, e che il ritardo era imputabile all'Autorità anziché alla condotta della parte. Non avendo il ricorrente as- solto all'onere probatorio, ma essendosi limitato ad affermare apoditticamente che si trattava di causa non complessa e che il ritardo era ascrivibile alla sola Autorità, la corte d'appello doveva ritenersi esonerata dal motivare con espresso riferimento ai parametri di cui sopra, non sussistendo elementi di prova offerti dalla parte da dover vagliare. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che nella specie la durata de giudizio "a quo", con valutazione di merito, era appar- sa "prima facie" contenuta 4. Ritiene la Corte che tali argomentazioni non possano essere condivise, e che meriti invece accogli- mento il primo motivo del ricorso principale. In proposito giova premettere che, alla strega dei principi interpretativi elaborati in materia da questa Corte, il diritto previsto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per il caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo non ha natura risar- citoria, ma indennitaria. L'obbligazione relativa si riconnette infatti ad una forma di responsabilità da attività lecita, quale è indubbiamente l'attività di amministrazione della giustizia, che non diventa ille- cita per il solo fatto dell'eccessiva durata dei pro- cessi. Si tratta, dunque, di un'obligazione non "ex nel quadro del- delicto", ma "ex lege" riconducibile- le fonti di cui all'art. 1173 cod. civ. - agli altri atti o fatti idonei a produrla secondo le previsioni dell'ordinamento giuridico (cfr., tra le altre, Cass. 22 gennaio 2003, n. 920; Cass. 8 agosto 2002, n. 11987). La natura indennitaria dell'equa riparazione non 10 comporta tuttavia l'automatica attribuzione in favore del soggetto che lamenti la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. La nozione di danno evento, risarcibile di per sé, può essere riferita, in- fatti, solo ai diritti fondamentali, l'inviolabilità dei quali sia garantita da norme costituzionali imme- diatamente precettive e la cui violazione non può re- stare senza la sanzione minima risarcitoria;
essa, in- vece, non è suscettibile di estensione al diritto al- l'equa riparazione per irragionevole durata del proces- so, diritto assicurato dalla legge ordinaria e non dal- la Costituzione, il cui art. 111 - ove è previsto un canone oggettivo di disciplina della funzione legisla- tiva e non direttamente una garanzia del singolo strut- - affida ap- turata in termini di diritto soggettivo punto alla legge il compito di dare attuazione al prin- cipio della ragionevole durata (così, tra le altre, Cass. 13 settembre 2002, n. 13422; Cass. 8 agosto 2002, n. 11987, citata;
Cass. 2 agosto 2002, n. 11600). Poiché alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo la legge non ricollega l'applicazione di una pena privata o di una sanzione nei confronti dell'amministrazione, ma un'equa riparazione in favore del soggetto che, per effetto della eccessiva durata del giudizio, abbia subito un 11 danno, patrimoniale ° non patrimoniale, tale danno legittimata a deve essere dimostrato dalla parte chiederne il ristoro (Cass. 22 gennaio 2003, n. 920, cit.; Cass. 28 novembre 2002, n. 16879). Ciò vale anche con riferimento al danno non patrimoniale che si affermi di aver subito a causa della durata non ragionevole del dannoprocesso, che - se può indubbiamente sostanziarsi anche in uno stato d'ansia e di turbamento - deve essere nondimeno provato nella sua esistenza ed ammontare dal richiedente (Cass. 19 dicembre 2002, n. 18130), anche se la prova del danno non patrimoniale ° morale può essere in concreto agevolata dal ricorso a presunzioni e a ragionamenti inferenziali, che trovano fondamento nella conoscenza, in base ad elementari e comuni nozioni di psicologia, : degli effetti che la pendenza di un processo civile, penale o amministrativo provoca nell'uomo medio (Cass. 8 agosto 2002, n. 11987, citata).
5. Alla luce di tali principi, non possono esservi dubbi sulla sussistenza del vizio di motivazione denun- ciato nel primo motivo del ricorso principale. Se in- fatti, per quanto osservato, da un lato non può condi- vidersi la tesi del ricorrente quando sembra configura- re la violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come fonte produttiva di 12 : danni in sé e per sé considerata, dall'altro lato deve essere disattesa la tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale, sostenendo che sarebbe stato "provare che la causa fosse di agevo- onere del RE le soluzione e che il ritardo sia dipeso da condotta dell'autorità anziché dalla condotta della parte", sem- bra configurare in termini di onere probatorio gravante sulla parte anche ciò che costituisce oggetto specifico demandate al giudice. Rivolgendosidelle valutazioni alla Corte d'appello con la domanda di equa riparazio- ne, il RE ha indicato il procedimento nel cui am- bito si sarebbe prodotta la lesione del diritto alla durata ragionevole del processo, ha specificato la du- rata complessiva di esso, ha depositato tutta la docu- mentazione relativa (documentazione che, peraltro, può essere acquisita anche d'ufficio a seguito di richie- t e l p o f n i sta di una della parti art. 3. 1. n. 89/2001). p Null'altro il ricorrente era tenuto a fare per assolve- re ai suoi oneri di specificazione della domanda, di allegazione e produzione, laddove sarebbe spettato ormai al giudice verificare la fondatezza della prete- sa, tenendo conto che la legge 89/2001 non indica essa stessa quale sia il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diventa irragionevole, ma lascia all'interprete l'onere di determinare di volta 13 in volta la ragionevole durata, desumendola dalla com- plessità del caso, dal comportamento del giudice e del- le parti nonché di ogni altra autorità chiamata a con- correre ° comunque a contribuire alla definizione del processo. Il giudizio in ordine alla ragionevole durata, per- tanto, costituisce sempre il risultato della valutazio- ne di più elementi e circostanze, valutazione alla qua- le il giudice chiamato a decidere non può sottrarsi. La corte di appello di Roma, nel decreto impugnato, non si è attenuta a questi principi, essendosi limitata a prendere in considerazione solo la durata del н giudizio, a definire "normale e non superiore al termine ragionevole una durata di "circa" quattro anni (per l'esattezza, quattro anni, 3 mesi e 3 giorni), ed a desumere da ciò, senz'altra indagine, che "non vi è stata alcuna ingiustificata e irragionevole protrazione della causa, così che non vi à stata violazione del "delai raisonable" difettano i presupposti e le condizioni per ritenere fondato e provato il diritto all'equa riparazione". Orbene, se è vero che il decreto della corte d'appello può essere motivato anche in forma sintetica, essendo sufficiente che il giudice dia conto dei Ly criteri in base ai quali ha fondato il proprio 14 : convincimento alla stregua dei parametri indicati nell'art. 2, comma 2, senza necessità di ripercorrere analiticamente tutti i passaggi del processo della cui durata si discute (così, ad esempio, Cass. 4 febbraio citata), nella specie è altrettanto 2003, n. 1660, certo che la corte d'appello, eludendo completamente le valutazioni che era tenuta a compiere in base all'art. 2 della 1. n. 89/2001, è pervenuta ad un giudizio di infondatezza della domanda non solo senza avere esaminato (0, comunqu e, senza dar conto nella motivazione di averlo fatto) i parametri indicati nella norma, altresìma enunciando una motivazione dalla quale non può in alcun modo desumersi se l'affermata carenza "dei presupposti per ritenere fondato e provato il diritto dell'equa riparazione" sia conseguenza solo della ritenuta insussistenza della durata irragionevole del processo, ° anche della mancanza di prova in ordine alla sussistenza del danno ed al nesso di causalità con la durata del processo. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del secondo, e determina la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
6. Per il caso in cui il ricorso del RE fosse stato ritenuto meritevole di accoglimento, la Presi- 15 denza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso incidentale condizionato per violazione e falsa appli- cazione dell'art. 2, comma 1 della 1. n. 89/2001 in re- lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. E' ben vero infatti che il diritto ad ottenere giustizia in tempi ragione- voli matura già in corso di processo sub specie di re- azione a un diniego di giustizia;
ma la conclusione del processo in senso totalmente negativo precluderebbe al- la parte soccombente la possibilità di dolersi della durata del processo medesimo. La regola logica di giu- stizia naturale sottesa "in parte qua" alla Convenzione Europea dovrebbe infatti scindersi, secondo la tesi della controricorrente, nelle due sottoregole a) del diritto di chiunque ad essere udito e b) di ottenere ragione da un giudice imparziale in tempi ragionevoli. La prima sottoregola prescinde dalla fondatezza della pretesa;
ma altrettanto non potrebbe dirsi della secon- da, "il cui nocciolo fondante non può che tradursi nel noto principio che il tempo necessario ad avere ragione non deve tornare a danno di chi ha ragione". Il decreto della corte d'appello di Roma sarebbe dunque viziato nella parte in cui non ha ritenuto improponibile o im- procedibile una domanda azionata in relazione ad un giudizio conclusosi con sentenza sfavorevole al ricor- rente 16 Il controricorso è infondato. Come questa Corte ha avuto modo più volte di affer- mare (cfr., ad es., Cass.. 21 febbraio 2003, n. 2644; 1330/2002; Cass.- 27 dicembre 2002, n. 18333) in con- formità, peraltro, alla consolidata giurisprudenza del- la Corte di Strasburgo, dall'impianto della legge n. 89/2001 si desume con chiarezza che la durata irragio- nevole del processo può essere causa di nocumento pa- trimoniale e non patrimoniale per le parti in causa, che il diritto alla "equa riparazione", conseguente a tale ritardo prescinde dall'esito finale della lite che il quantum dell'indennizzo non coincide con il bene della vita perseguito per il tramite del giudizio pro- trattosi irragionevolmente. Prevedendo, all'art. 4, che м е р la domanda di indennizzo possa essere proposta anche в о т nel corso del procedimento (oltre che nel termine di sei mesi dalla sua conclusione), il legislatore ha in- teso chiaramente svincolare il diritto all'equa ripara- zione dall'esito del giudizio di merito, trattandosi di un diritto il cui contenuto non si identifica con la pretesa sostanziale dedotta in tale giudizio, macon la diversa garanzia dello svolgimento dell'attività pro- cessuale e della definizione del processo in tempi ra- gionevoli. Si tratta, cioè, di una posizione soggettiva direttamente collegata all'art. 6 della convenzione eu- 17 ropea dei diritti dell'uomo, rispetto alla quale la legge n. 89/201 si pone come strumento di attuazione tramite di effettività. Ciò che con tale legge si in- tende tutelare, dunque, non è il bene della vita diret- tamente coinvolto nel singolo processo, ma il corretto funzionamento, sotto il profilo temporale, del sistema giudiziario, la cui capacità di assicurare tempi ragio- nevoli è un bene collettivo di cui ciascun utente è il titolare virtuale a prescindere dalle specifica veste assunta come parte nel giudizio e quale che sia, a po- steriori, l'esito di questo, fermo il limite derivante dagli artt. 34 e 35, comma 3 della Convenzione i quali, postulando da un lato la qualità di "vittima" del ri- corrente e dall'altro, che il ricorso debba essere di- chiarato irricevibile quando sia manifestamente abusi- vo, precludono per ciò stesso la possibilità di un uso strumentale del ricorso al fine di ottenere vantaggi non dovuti.
7. La Corte d'appello di Roma, nel riesaminare la vicenda, dovrà attenersi ai principi di diritto enun- ciati nella presente sentenza. In particolare dovrà considerare che, a fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge n. 89/2001, il giudice, una volta indivi- duato l'intero arco temporale del processo, deve opera- re una selezione tra i segmenti temporali attribuibili 18 alle parti e quelli riferibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedi- mento. Ciò che risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come "apparato giustizia " e, cioè, come complesso organiz- zato di uomini, mezzi e procedure necessari all'esple- tamento del servizio, in relazione al quale dovrà esse- re emesso il giudizio inerente ala ragionevolezza o me- no della durata del processo. Quanto alla complessità del caso, occorrerà tener conto della materia e del ti- po di procedura trattata, della novità о "serialità" delle questioni dedotte nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti, della entità dell'istruttoria richiesta e di ogni altra circostanza del caso concreto;
tenendo conto altresì dell'insegnamento per il quale i criteri elabo- rati nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di interpretazione dell'art. 6, para- grafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei di- ritti dell'uomo e di determinazione della ragionevole durata del processo, pur non avendo efficacia diretta- mente vincolante per il giudice italiano, vanno nondi- meno tenuti presenti ai fini dell'interpretazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, in forza del rinvio operato dall'art. 2, comma 1 della legge medesima all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione (così, tra le altre, 19 Cass. 8 agosto 2002, n. 11987, citata). Alla corte d'appello di Roma, nella nuova composizione, spetterà di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso prin- cipale e dichiara assorbito il secondo;
respinge il ri- corso incidentale condizionato;
cassa il decreto impu- gnato e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche ai fini delle spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma il 12 marzo 2003 Il Consigliere relatore Il Presidente (Antonio Saggio)Притні пр (Gianfranco Gilardi) picspouses plant CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Soz Civile CANCELLIERE Andrea Bianchi Depositato celleria 11 29 060 2003 CANCELLIERE 2 020