Sentenza 5 febbraio 2003
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- 1. Avvocato Francesca Romanellihttps://www.studiocataldi.it/
Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Risarcimento danni per lite temeraria: non è domanda in senso stretto La domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria (art . 96 c.p.c.) non è una domanda giudiziale in sens... 03/07/03 Azioni possessorie: il contrasto tra le risultanze probatorie "L'equivocità e l'inconcludenza delle risultanze probatorie nell'azione di reintegrazione o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLL ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto sauzione amministrativa SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da 0 1 6 6 0 / 0 3 R.G.N. 18676/00 S Dott. Rosai 3858 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rep. Consigliere Ud.16/10/02 FELICETTI Dott. Francesco - Consigliere Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LI NO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FERDINANDO CARROCCI, CARLO TURCHETTA, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE;
- intimata avverso il provvedimento del Tribunale di CASSINO, (N. 1046/00 R.G.A.C.). - depositato il 24/07/00 / NF 1046/00 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1870 -1- udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 24.7.2000 il Giudice Unico del Tribunale di Cassino dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto da IN l'ordinanza-ingiunzione SA avverso dalla Amministrazione Provinciale di Frosinone, rilevando che esso era stato inviato con plico postale anziché depositato in Cancelleria e che tale modalità poteva ritenersi consentita solo nei espressamente previsti, come nell'ipotesi di casi che cui all'art. 134 disp. att. al C.P.C. non può trovare applicazione analogica. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione IN DA, deducendo due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso IN DA denuncia violazione di legge per disparità di trattamento, deducendo che lo stesso Tribunale di Cassino ha sempre esaminato i ricorsi presentati a mezzo posta. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per falsa interpretazione dell'art. 22 della Legge 689/81, non prevedendo tale norma le modalità di presentazione del ricorso 3 validamente e dovendo quindi esso ritenersi proposto anche a mezzo servizio postale. Le due censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondate. Ε ormai da tempo consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il deposito a mezzo del servizio postale previsto dall'art. 134 comma 1 disp. att. al C.P.C. è consentito solo limitatamente al ricorso per cassazione cui tale norma fa espresso riferimento, non potendo essa, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, trovare applicazione generale, sia pure in via analogica (da ultimo Cass. 9122/99). Né rileva, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, che l'art. 22 della Legge 689/81, riguardante le modalità relative al giudizio di opposizione avversO le ordinanze-ingiunzioni di nullairrogazione di sanzioni ammimistrative, prevede al riguardo, non potendosi che applicare in tal caso i × principi generali che richiedono il deposito del ricorso in cancelleria con la consegna dell'atto a mani del cancelliere. Del resto diversamente non si comprenderebbe, relativamente al ricorso per cassazione, l'esigenza di una norma specifica, la cui presenza mostra 4 l'intento di derogare alinvece chiaramente principic generale in considerazione della peculiarità dell'ufficio giudiziario cui l'atto è diretto, unico per tutto il territorio nazionale. Assolutamente generica e comunque irrilevante è poi nei termini in cui è stata prospettata contenuta nel primo motivo di1 affermazione, ricorso, circa il diverso orientamento che sarebbe stato espresso in passato dallo stesso Tribunale di Cassino. Correttamente pertanto il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione, il cui deposito è avvenuto mediante l'invio per posta di un plico raccomandato. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 16.10.2002 Il Presidente Il Consigliere est. up. Ricorst Ra hwayнедо Mellan's 5 CO il 5 FEB. 2003 Hal 6 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale CANCELDemandes Miraly.