Sentenza 21 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
ESE DA BOLLI E DIRITTI RE0 2644 / 0 GET A REGISTRAZIONE RI QUA RIPARAZIONE CAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EQUO INDENNIZZO SEZIONE PRIMA CIVILE PER DURATA IRRAGIONEVOLE DEL GIUDIZIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4545/02Presid Dott. Mario DELLI PRISCOLI ente Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.Rel. Consigliere 6104 Dott. Mario ADAMO 752 GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giulio Ud. 10/06/2002 Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA SERINO LUIGI, elettivamente DEGLI SCIPIONI 52, l'avvocato GIOVANNI CARLO presso PARENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente tempore,pro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente avversO il decreto della Corte d'Appello di ROMA, 1330 depositato il 03/01/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FERRARA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato PALATIELLO, che ha chieto l'inammissibilità o il rigetto di ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso notificato in data 11.9.2001, unitamen- te al pedissequo decreto, LU SE conveniva avanti alla Corte di appello di Roma la Presidenza del Consi- glio dei Ministri per sentirla condannare al pagamento dell'equo indennizzo, previsto dalla L. n 89/2001, in conseguenza dell'irragionevole durata di un processo. Precisava il ricorrente che " 13.10.1997 aveva adito il TAR della Campania per sentir annullare un decreto sindacale che aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza di fondi di sua proprietà, nel corso di una procedura di esproprio, e che, alla data del 5.11.2001, il ricor- decreto non era SO per l'annullamento dell'indicato 2 stato ancora definito, pur essendo decorsi anni quattro e giorni ventidue. La Corte di appello di Roma, con decreto in data 3.1.2002 respingeva il ricorso, sul presupposto che, rispetto alla ragionevole durata del giudizio, il ter- mine di sforamento si riduceva a soli dieci mesi, ter- mine assolutamente insufficiente a giustificare una pronunzia di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equo indennizzo. Rilevava altresì la Corte territoriale che il supe- ramento della ragionevole durata non costituisce danno in sè, essendo al contrario necessario che il richie- dente fornisca la prova dell'ammontare del danno patri- moniale e non patrimoniale e del nesso di causalità fra il ritardo ed il danno lamentato. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propone ricorso, fondato su due motivi, LU Seri- no. Resiste con controricorso 1'Avvocatura generale dello Stato. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazio- n.falsa applicazione dell'art. 2 L. 89/2001, de- ne e e 53 della Convenzione europea dei di- gli artt 6 $ 1 dell'art. 111 della Costituzione non- ritti dell'uomo, 3 chè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto rilevante della controversia, in rela- zione all'art. 360 comma 1 nn 3 e 5 c.p.c. Rileva il ricorrente che il richiamo all'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, conte- nuto nell'art. 2 della L. n. 89/2001 impone di rintrac- ciare i canoni ermeneutici della norma stessa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uo- mo, che ha già avuto modo di emettere diverse pronun- zie, anche nei confronti dello Stato italiano. La Corte territoriale nel decidere il ricorso sot- toposto al suo esame non si è attenuta ai principi enu- dall'indicata giurisprudenza che costituiscono cleati "principi cornice" che globalmente realizzano il dirit- to vivente, essendosi limitata a ritenere, apodittica- mente, che nella specie la durata irragionevole doveva ritenersi limitata al lasso di tempo eccedente i tre anni sicchè lo sforamento era consistito in soli dieci mesi. La Corte di merito in particolare ha omesso di rap- portare la durata del processo alla complessità della materia sottoposta all'esame del giudice amministrati- Vo;
nella motivazione dell'impugnato decreto infatti non vi è alcun accenno al comportamento delle parti ed 4 alla condotta dell'Ufficio giudiziario, come sarebbe stato necessario tenuto conto che la Corte di Strasbur- go ha precisato che la durata media di un processo am- non complesso, deve oscillare fra uno eministrativo, due anni. Pertanto qualora la Corte di appello avesse ritenu- to di dovere adottare un diverso metro di valutazione, in ordine alla definizione della ragionevole durata del processo, avrebbe dovuto valutare la peculiarità del giudizio sottoposto al suo esame, sotto il profilo del- la complessità istruttoria e di merito e sotto il pro- filo del comportamento delle parti nonchè dell'Autorità Giudiziaria chiamata a decidere. Inoltre va rilevato che l'unica valutazione concre- ta del giudice di merito risulta inficiata da errore, posto che il giudizio amministrativo fu introdotto con atto notificato in data 13.10.1997 e che, alla data del 5.11.2001, non era ancora definito, sicchè il periodo da valutare era di 4 anni e ventidue giorni con un'ec- cedenza di un anno e ventidue giorni e non di soli die- ci mesi. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impu- gnato decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2059, e 2043 c.c., della L. n 89/2001, della L. 848/1955, degli artt. 2, 24 e 5 111 della Costituzione, in relazione all'art. 360 comma 1 nn 3 e 5 c.p.c. Osserva il SE che l'art. 2 della L. n. 89/2001 configura il diritto della parte all'equo indennizzo ogni qual volta sia stato violato il principio della ragionevole durata del giudizio, previsto dalla CEDU all'art. 6 § 1. Il diritto all'indennizzo quindi si pone come di- ritto autonomo, scisso dal diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicchè l'interesse ad una ragionevole du- rata del giudizio sussiste a prescindere dall'esito fi- nale della lite e quindi anche se al ricorrente non sia stato riconosciuto il diritto dedotto nel giudizio, conclusosi in un lasso di tempo irragionevole. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo indivi- dua infatti il danno non patrimoniale nel" pregiudizio morale in dipendenza dell'incertezza e dell'ansia circa l'esito del giudizio, con ripercussioni sulle condizio- ni complessive, anche di salute dell'interessato." Pertanto qualora si riscontri la violazione della ragionevole durata del processo per ciò stesso nasce il diritto all'equo indennizzo a prescindere da ogni con- siderazione in ordine all'esiguità della violazione dell'indicato termine, che potrà incidere esclusivamen- te sull'entità dell'indennizzo ma non certo sulla sua esistenza. Nella specie il danno morale subito da esso ricor- rente è insito nella violazione del principio della ra- gionevole durata del processo e trova altresì copertura costituzionale nell'art. 111 della Costituzione. In ordine logico va per primo esaminato il secondo motivo del ricorso. Al riguardo si osserva che se esatte sono le pre- messe sulle quali si fondano le argomentazioni svolte dal ricorrente, errata è poi la conclusione alla quale lo stesso perviene. Invero dall'impianto della legge n 89 /2001 si de- chiaramente che la durata irragionevole del pro- sume cesso può essere causa di nocumento patrimoniale e non patrimoniale per le parti in causa, che il diritto alla "equa riparazione", conseguente a tale ritardo prescin- de dall'esito finale della lite e che il quantum del- 1'indennizzo dovuto non coincide con il bene della vita perseguito con il giudizio protrattosi irragionevolmen- te. Da tali premesse non deriva però che il diritto al- la percezione dell'equo indennizzo sia in re ipsa, nel senso che nasca contestualmente all'irragionevole dura- ta del processo, senza bisogno di prova da parte del richiedente, sia in relazione all'esistenza del nesso 7 di causalità, fra il ritardo ed il danno, che del danno patrimoniale e non patrimoniale. Invero costituisce principio generale del vigente ordinamento che il danno debba sempre essere provato dal richiedente, principio che secondo la costruzione della giurisprudenza può essere derogato solo nelle ipotesi in cui siano violati i principi fondamentali della persona, posto che la violazione di tali diritti non può restare priva di un risarcimento, sia pure mi- nimo. Fra i diritti fondamentali della persona non rien- tra il diritto alla ragionevole durata del processo, considerato che tale diritto è previsto da norma ordi- naria, L. n 89/2001, e che l'art. 111 della Costituzio- ne che pure prevede la ragionevole durata del processo è norma di carattere programmatico, indirizzata per di più al legislatore e non al singolo cittadino. Pertanto rettamente la Corte territoriale ha rite- nuto che il danno patrimoniale e non patrimoniale do- vesse essere provato dalla parte richiedente e che il difetto di prova comportasse la reiezione della doman- da. Il secondo motivo va pertanto respinto. Nelle argomentazioni fin qui svolte restano assor- bite le censure contenute nel primo motivo del ricorso, considerato che la mancata prova del danno rende irri- levante ogni considerazione in ordine ad eventuali er- rori di diritto ed omissioni di motivazione da parte del giudice di merito. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 10 giugno 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Шань жест бихов. Mario Delli Priscoli Mario Adamo Mario Mamo IL CAN RE L FEC 2003 Andrya Blanchi CELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'AgenziaЛа1901.04 delle Entrate di Roma 2 il versate 12 4, serie 4 al n.1032 versate € 12P, 11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) rave 3 i } t 1