Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11600
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

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Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la sussistenza in concreto del danno patrimoniale o non patrimoniale costituisce concorrente requisito ai fini della nascita del diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo.

La nozione di danno evento, in sè risarcibile, è riferibile ai diritti fondamentali, contemplati in via direttamente precettiva da norme costituzionali; pertanto, essa non è suscettibile di estensione al diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo, il quale è assicurato dalla legge ordinaria, non dalla Costituzione, affidando l'art. 111 Cost. alla legge il compito di dare attuazione al principio della ragionevole durata.

Posto che la persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti od altre similari alterazioni, ma è portatrice dei diritti immateriali della personalità, ove compatibili con l'assenza della fisicità, e quindi dei diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione, l'irragionevole durata del processo può produrre, per la stessa, un danno non patrimoniale - che dà titolo all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 - alla condizione che il tema del dibattito coinvolga, direttamente od indirettamente, gli indicati diritti della personalità, pregiudicandoli per effetto del perdurare della situazione d'incertezza connessa alla pendenza della causa; e ciò a differenza di quanto accade per la persona fisica, rispetto alla quale il danno non patrimoniale per irragionevole durata del processo è configurabile anche sulla base della mera tensione o preoccupazione che comunque detta durata sia in grado di provocare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11600
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11600
Data del deposito : 2 agosto 2002

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