Sentenza 27 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2002, n. 18333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18333 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2002 |
Testo completo
ENOIZVUVAIL FOOE VuelvW N A VALID OS REPUBBLICA ITA]1 8 333 / 0 2 E B IN NOME DEL POPOL ITALIANO مختوم LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IRRAGIONEVOLE DURATA SEZIONE PRIMA CIVILE DEL PROCESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OLLA - Presidente R.G.N. 30672/01 Dott. Giovanni Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.43114 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. 4895 SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Bruno Ud. 04/07/2002Dott. Dott. Angelo Consigliere - SPIRITO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 82787 sul ricorso proposto da: NE AF, CE SAVERIO, elettivamente 52, domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI presso rappresentati e l'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE, difesi dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo 2002 rappresenta e difende ope legis;
Resistente 1503 avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 30/10/01 (N = 4214/01 R.G.).- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente l'Avvocato Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 6.7.2001 AE CA e ER LL esponevano di avere subito un processo penale per abuso di ufficio, per presunte irregolarità nell'erogazione di un contributo per la ricostruzione post-sismica, e per rilascio di una con- nessa concessione edilizia, durato anni sei mesi uno e giorni quattro e conclusosi con pronunzia di non dover- si procedere per intervenuta prescrizione del reato. Assumevano i ricorrenti che il giudizio, tenuto conto della sua semplicità, aveva avuto una durata ir- ragionevole, per cui chiedevano alla Corte di appello di Roma la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equa riparazione, ai sensi della L. n 89/2001, da determinarsi nella misura di £ 12.000.000 2 ciascuno. La Corte di appello con decreto in data 30.10.2001 respingeva la domanda attrice rilevando che: a) non erano stati addotti dalle parti elementi in base ai quali desumere che i comportamenti del giudice e delle altre autorità chiamate a concorrere alla defi- nizione del giudizio avessero inciso sulla durata del- l'iter procedimentale;
b) i rinvii determinati dall'impossibilità a compa- rire degli imputati e dallo sciopero degli avvocati avevano determinato lo slittamento del processo per un anno e quattro mesi;
c) la durata ragionevole del processo doveva essere Маловат determinata in anni tre per ciascun grado di giudizio e quindi complessivamente in anni sei per il primo e se- condo grado;
d) essendosi concluso il procedimento con pronunzia di prescrizione del reato non era ravvisabile un danno patrimoniale per l'imputato, avendo questi tratto dalla durata del giudizio un indubitabile beneficio. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propongono ricorso, fondato su quattro motivi, Raf- faele CA e ER LL. Non svolge attività difensiva il Ministero della Giustizia. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti lamentano viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2909 C.C., del- l'art. 324 c.p.c., dell'art. 2 L. n. 89/2001, dell' art. 6 S 1 L. n. 848/1955 e dell'art. 111 della Costi- tuzione, in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo della controversia, in rela- zione all'art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. 9 N Assume it ricorrente che il richiamo all'art. 6 $ 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo conte- nuto nell'art. 2 L. In 89/2001 impone di rintracciare i canoni di interpretazione della norma stessa nella giu- risprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che già ha avuto modo di emettere diverse pronunzie anche nei confronti dello Stato italiano. Ai principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Strasburgo non si è attenuta la Corte di appello di Roma con l'impugnato decreto. Inoltre nel corso del giudizio di merito esso ri- corrente aveva rappresentato e documentato che la Corte di Strasburgo nel corso di un giudizio iniziato dai coimputati De NI e IA aveva riconosciuto l'irragionevole durata del giudizio penale in questio- ne, liquidando in favore dei ricorrenti a titolo di 4 danno non patrimoniale la somma di £ 12.000.000 ciascu- no. Della sentenza della Corte di Strasburgo non ha te- nuto alcun conto la Corte di appello che non l'ha nep- pure esaminata. No il secondo motivo in ricorrente deduce viola- Con zione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n 89/2001 e della L. n. 848/1995, in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. nonchè omessa insufficiente e contradditto- ria motivazione, in ordine a punti decisivi della con- troversia, in relazione all'art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. Rileva che al fine di individuare la irragionevole NO durata del processo aveva evidenziato : a) la violazione dell'art. 418 c.p.p. in quanto il giudice non aveva fissato l'udienza preliminare entro due giorni dalla richiesta di rinvio a giudizio;
b) la violazione dell'art. 418 c.p.p. in quanto la data dell'udienza preliminare non era stata fissata a distanza di trenta giorni dalla richiesta c) la violazione dell'art. 477 c.p.c. in quanto non stato rispettato il termine previsto da questo ar- era ticolo in occasione di ogni rinvio, disposto nella fase dibattimentale del giudizio. In ordine agli indicati rilievi la Corte territo- riale non ha fornito risposta alcuna, essendosi limita- S ta a sostenere, apoditticamente ed erroneamente, che non erano stati dedotti dalle parti specifici elementi in ordine ai comportamenti del giudice e delle altre autorità chiamate a concorrere alla definizione del giudizio. La Corte di merito ha inoltre errato nel ritenere ragionevole la durata di ogni grado di giudizio, se contenuta in tre anni. In relazione а quest'ultima statuizione rileva il ricorrente che se è vero che la Corte di Strasburgo ha ritenuto ragionevole la durata del giudizio di primo grado, se contenuta in non più di tre anni, ciò non altrettanto vero per i gradi successivi ed in ogni caso la Corte ha escluso ogni compensazione interna fra i vari gradi di giudizio, posto che è stato ritenuto pos- sibile adire la Corte, anche in pendenza di giudizio. Nel caso in esame il giudizio di primo grado è du- rato 4 anni, 10 mesi e 25 giorni sicchè qualora il ri- corrente avesse chiesto l'equo indennizzo al termine del giudizio di primo grado, come consentito dalla L. n. 89/2001, avrebbe avuto certamente diritto a perce- pirlo, per cui irragionevole deve ritenersi la pronun- zia di reiezione. Inoltre rigido ed astratto è il riferimento al mero criterio matematico del decorso del tempo, cristalliz- 6 zato in tre anni per ogni grado, dovendo il giudizio sulla ragionevole durata tenere conto di più elementi. Comunque a tutto concedere non può ritenersi ragio- nevole la durata del giudizio di secondo grado, pro- trattosi per circa due anni, dato che si è concretizza- to in unica udienza e che seguendo la tesi della Corte altro an- di merito si sarebbe potuto protrarre per un fino a raggiungere la durata complessiva di tre an- no, ni. Con il terzo motivo il ricorrente censura 1'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione del- l'art. 2 L. n 89/2001 e dell' art. 6 § 1 L. n. 848/1955, in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c., nonchè per omessa insufficiente e contraddittoria moti- vazione su un punto rilevante della decisione, in rela- zione all' art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. Osserva il ricorrente che la Corte capitolina, po- sta l'esatta premessa che la ragionevole durata Va va- lutata in relazione alla complessità del caso e tenuto conto della complessità in relazione al comportamento del giudice e delle altre autorità chiamate a concorre- re alla definizione del giudizio, si è poi discostata da tale premessa nella sua applicazione pratica. In particolare la Corte di appello ha omesso di va- lutare la "macchina processuale" nel suo complesso e 7 con riferimento alla sua intrinseca capacità di funzio- namento, depurata dai ritardi di natura soggettiva. In tale contesto avrebbe dovuto valutare tutte le cause oggettive di ritardo fra le quali le deficienze di organico e mezzi tecnici, le astensioni degli avvo- cati, le sospensioni per le ricorrenze elettorali ecc. Quindi successivamente avrebbe dovuto considerare la complessità del caso, il rispetto delle norme pro- cessuali da parte del giudice e da ultimo la condotta del ricorrente, all'epoca imputato. Tali analisi non si riscontrano nell'impugnato de- creto, mentre per quanto attiene alla condotta del ri- corrente la Corte territoriale sembra ritenere che vi fosse un obbligo di cooperazione dell'imputato nella rapida definizione del giudizio. Sul punto la Corte di Strasburgo ha sempre escluso sussista un obbligo di cooperazione dell'imputato che al quale incombe solo l'obbligo di non assumere condot- te dilatorie, distinguendo fra cause del rinvio e dura- ta del rinvio medesimo, sicchè anche se il rinvio sia stato causato dall'imputato la durata del rinvio che superi la ragionevolezza non gli può essere addebitata. Di tali principi, di indubbia logica giuridica, non ha fatto uso la Corte capitolina che ha addossato al- l'imputato non solo tutti i rinvii ma anche la durata 8 degli stessi. In particolare l'udienza del 17.2.1993 fu rinviata al 12 1.1994 su richiesta di altro imputato, ritenuta legittima dal giudice, talchè immotivata era l'attribu- zione del rinvio all'odierno ricorrente e priva di ogni logica l'addebito allo stesso dell'intera durata del rinvio e le medesime considerazioni vanno svolte in re- lazione all'udienza del 19.12.96 rinviata al 24.2.97 e all'udienza del 19.3.96 rinviata al 18.11.1996 per la concomitanza delle operazioni elettorali. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente evi- denzia violazione e falsa applicazione del'art. 2 L. n 89/2001 nonchè dell'art. 6 § 1 della CEDU in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. nonchè omessa insuffi- contraddittoria motivazione in relazione al-ciente e l'art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. Rileva che erroneamente la Corte di merito ha infi- ne scluso ogni indennizzo sul presupposto che l'even- tuale irragionevole durata del processo non avrebbe nella specie comportato alcun danno di natura patrimo- niale al ricorrente posto che questi si sarebbe giovato del ritardo che avrebbe determinato la prescrizione del reato ascrittogli. Tale assunto è da una parte incompleto in quanto limitato al solo danno patrimoniale e da altra parte 9 errato in quanto condiziona la ragionevole durata al- l'esito del processo, mentre la ragionevole durata ne prescinde necessariamente, in quanto va rapportata alla fase antecedente alla definizione del processo. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. In ordine logico va per primo esaminato il quarto motivo del ricorso. Al riguardo si osserva che il ricorrente, con tale motivo, propone due censure relativa la prima al manca- to riconoscimento del danno patrimoniale e la seconda all'indennizzabilità del danno non patrimoniale sulla base dei riflessi negativi derivanti dall'eccessiva du- rata del processo sulla qualità della vita dell'imputa- to, indennizzabilità da liquidarsi anche equitativamen- te. La prima censura delle indicate censure è inammis- sibile e va quindi disattesa. Invero il ricorrente, nel lamentare il mancato ri- sconoscimento del danno patrimoniale, non indica in co- sa si sarebbe sostanziato il preteso danno, sicchè la censura, priva di concreto contenuto, non può essere accolta in quanto si sostanzia in una richiesta astrat- ta di liquidazione di danno patrimoniale del quale non è dato conoscere l'esatto contenuto. La prima censura va quindi dichiarata inammissibi- 10 le. Parimenti infondata è poi la seconda censura in re- lazione alla quale si osserva che, se può condividersi l'impostazione del ricorrente secondo la quale il danno non patrimoniale si sostanzia nell'ansia che la durata del processo comporta per l'imputato, tuttavia non può disconoscersi che anche il danno non patrimoniale va provato nella sua esistenza ed ammontare dal richieden- te posto che l'irragionevole durata del giudizio non violando un diritto fondamentale della persona non CO- stituisce danno evento risarcibile di per sè. Di contro il motivo in esame si sviluppa sul pre- supposto che nella legge Pinto è prevista l'applicazio- N ne del principio del dano in re ipsa, con la conseguen- sull'attore non vi è alcun onere di provare,za che neanche in via indiziaria la sussistenza del danno e lamenta, nella sostanza, la violazione di quel princi- pio. Lo si evince, in particolare dalla constatazione che il ricorrente si limita a dolersi del mancato rico- noscimento del danno senza neanche enunciare alcun ele- mento atto a supportarne quanto meno sul piano presun- tivo, la sussistenza. Il quarto motivo va quindi respinto. La reiezione del quarto motivo, relativo all'esi- 11 stenza dei danno patrimoniale e non patrimoniale, nega- to daila Corte territoriale, rende ininfluente l'esame degli altri motivi altinenti a pretesi errori e vizi di motivazione, incorsonei quali sarebbe il giudice di merito, che wanno quindi dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
in sodisko Mylolam respinge il ricorso e condanna i ricorrente al pa- gamento delle spese prenctate ન depito, nonchè degli oncrari di giudizio che liquida in Euro 500,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- La prima sezione civile, in dala 4 luglio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni ollaSiovanni Mario Adamo For CAN Brendellasalup COR BORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 ... 9.1.03. al n. 67 Camp. (€ 129,4_ Mod. 9 An. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE D Roberto R לן