Sentenza 12 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, nel caso di consegna di persone minorenni all'epoca dei fatti, competono all'autorità giudiziaria italiana "i necessari accertamenti" previsti in tema d'imputabilità dall'art. 18, lett. i), della l. n. 69 del 2005, i quali possono basarsi anche sui dati rappresentati al riguardo dall'autorità giudiziaria dello Stato d'emissione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata rifiutata la consegna all'autorità giudiziaria rumena di una persona diciassettenne all'epoca dei fatti, stabilendo che, in difetto di accertamenti sulla sua imputabilità - prescritti dalla normativa rumena solo per il minore tra i 14 ed i 16 anni - il giudice territoriale avrebbe dovuto richiedere all'autorità estera le necessarie informazioni al riguardo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2011, n. 46574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46574 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/12/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1907
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 45109/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
nel procedimento nei confronti di:
M.E.C. , nato in (omesso) ;
avverso la sentenza del 09/11/2011 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Boni Nadia, che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita memoria difensiva.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma rifiutava la consegna di E.C..M. , richiesta dall'autorità
giudiziaria della Romania, con mandato di arresto europeo, per l'esecuzione della pena di anni uno e mesi sei di detenzione. Rilevavano i Giudici di merito che ricorreva l'ipotesi di rifiuto della consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. I), in quanto i fatti oggetto del mandato di arresto europeo erano stati commessi dal M. quando aveva XX anni e l'autorità giudiziaria rumena, nell'accertarne la sua responsabilità, non aveva verificato l'effettiva capacità di intendere e di volere dell'imputato, accertamento prescritto dalla normativa rumena solo per il minore tra i 14 e 16 anni.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo:
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. I), in quanto, in difetto di accertamenti sulla imputabilità della persona minorenne, doveva provvedere la stessa Corte di appello, come prescrive la norma ora richiamata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. I), il giudice nazionale deve rifiutare la consegna del soggetto minore ultraquattordicenne, quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minorenne e il maggiorenne ovvero quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile, o quando nell'ordinamento dello Stato richiedente non è previsto l'accertamento dell'effettiva capacità di intendere e di volere. Il codice penale rumeno stabilisce due presunzioni in ordine alla responsabilità penale dei minorenni: una presunzione legale assoluta di assenza di imputabilità per i minori di anni 14 ed una presunzione relativa di assenza di imputabilità per i minori tra i 14 ed i 16 anni. I minori tra i 16 e i 18 anni sono invece ritenuti in via di principio imputabili, salvo che sia accertato in concreto che il minore non sia stato capace di intendere e di volere al momento del fatto (art. 48 c.p.). Va tuttavia considerato che il sistema rumeno, lungi dal parificare il minore ultrasedicenne all'adulto, appare strutturato in modo da fornire al Giudice elementi di giudizio per l'accertamento in concreto della sua imputabilità.
Come si evince dalla sentenza del Tribunale di Agnita del 30 maggio 2006 -il cui esame è consentito a questa Corte, che nel presente giudizio è anche giudice di merito - il M. , all'epoca ancora minorenne, è stato giudicato da un Tribunale che, ancorché non specializzato (la riforma introdotta dalla L. n. 304 del 2004, con l'istituzione di Tribunali per i minorenni, è stata resa effettiva solo alla fine del 2008), si era avvalso della partecipazione della Autorità Tutelare locale e del Servizio di protezione delle vittime e di reintegrazione sociale dei malfattori, incardinato presso lo stesso Tribunale. In particolare, tali autorità, in ogni procedimento relativo ad imputati ultraquattordicenni, hanno il compito di effettuare, in base all'art. 482 (secondo la versione all'epoca vigente), una "indagine sociale" volta a raccogliere informazioni "sulla condotta del minore, sulle sue condizioni fisiche e mentali, sui suoi precedenti, sulle condizioni di vita sia passate che presenti, sulla situazione familiare". Un'indagine molto simile a quella che viene effettuata dal pubblico ministero e dal giudice nel procedimento minorile, in base al D.P.R. n. 444 del 1988, art. 9, per accertare l'imputabilità ed il grado di responsabilità del minore. Tale indagine è stata posta alla base degli elementi valutati dal Tribunale (cfr. pag. 3 della sentenza) nel giudicare il M. , presente tra l'altro al dibattimento. Risulta inoltre che il dossier sia transitato dal Servizio Medico legale (pag. 1 della sentenza), che ha il compito di redigere perizie, ai sensi dell'art. 17 dell'ord. 1/2000. Deve inoltre rilevarsi che il codice penale rumeno prevede (art. 100) che il giudice, laddove ritenga il minore penalmente responsabile, al fine di scegliere la misura da applicare (una misura rieducativa o una pena), deve necessariamente verificare, anche sulla base dei dati forniti dalla indagine sociale, la natura e il grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, le condizioni psicofisiche del minore, il suo comportamento, elementi socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva ed ogni altro elemento che può caratterizzare la personalità del minore.
Da quanto precede, tenuto conto degli atti a disposizione del Tribunale rumeno, non può quindi ritenersi corretta la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello sulla assenza di un concreto accertamento sulla capacità di intendere e di volere del M. . Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto richiedere all'autorità giudiziaria rumena le necessarie informazioni sul punto, posto che l'art. 18, cit., con l'espressione "effettuati i necessari accertamenti", appare chiaramente rivolgersi all'iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana;
la quale, se difficilmente può svolgere direttamente, ora per allora, una indagine sulla capacità di intendere e di volere del consegnando, specie quando i fatti commessi dal minore risalgano a molto tempo addietro, può e deve certamente basarsi sui dati rappresentati al riguardo dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, affinché sia compiuto dalla Corte di appello un nuovo esame, tenendo presenti i rilievi sopra formulati.
La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, Sezione per i minorenni, in diversa composizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011