CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LuH CUOMO, che ha concluso per l'inamnnissibillà del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Maria Letizia BORLONE, che ha chiesto di annullare sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione richiamando i motivi specificament.i proposti in ordine alle ragioni dell'annullamento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/05/2021 la Cor te di appello di Milano in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RD IO oer il reato allo stesso ascritto al capo d) della rubrica perché estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione, rideterminando la pena allo stesso inflitta oer le imputazioni residue (artt. 648, 56, 635 cod. pen.) nella misura di mesi oi_to di reclusione ed euro 300, 00 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2099 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 04/11/2022 2. Ha proposto ricorso RD IO, a mezzo del proprio difensore, proponendo cinque motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 161 cod. proc. pen., con conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. e del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, che aveva omesso di sottoscrivere il verbale nell'ambito del quale era stata indicata l'elezione di domicilio che, dunque, non si doveva ritenere correttamente realizzata, né utilizzabile al fine delle notifiche. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di ricettazione;
il mero riferimento alla mancata giustificazione della provenienza delle due selle di bicicletta non appare sufficiente per giustificare la provenienza furtiva del bene. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'errata scelta di ritenere il delitto di cui al capo b) assorbito nel delitto di cui al capo c); i delitti risultano commessi in momenti diversi e le frasi pronunciate dal RD non hanno costituito il mezzo per realizzare il danneggiamento. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente commisurazione della pena. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. a causa dell'omesso riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 11420 del 2015 del Tribunale di Milano relativa agli stessi fatti per diversa imputazione a causa della mancata allegazione della sentenza. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Quanto al primo motivo di ricorso occorre considerare come lo stesso si presenti generico a causa di un suo evidente mancato confronto con la decisione della Corte di appello, che ha specificamente motivato in modo logico e persuasivo, ìtt 2 quanto alla ricorrenza di una valida dichiarazione di domicilio nel verbale di identificazione, che il ricorrente si rifiutava di sottoscrivere dopo essere stato tratto in arresto. La Corte di appello ha, infatti, fatto buon governo del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto, eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Sez. 6, Sentenza n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana Annir, Rv. 281931-01, tra le moltissime in senso conforme). La difesa si limita„ dunque, a reiterare in questa sede il motivo già proposto senza adeguatamente confrontarsi con la decisione della Corte di appello. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché del tutto generico, reiterativo ed aspecifico, in mancanza di confronto con la sentenza della Corte di appello, risolvendosi in una inammissibile rilettura, in forma alternativa, del merito non consentita in questa sede. In tal senso si deve ribadire che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Il giudice di secondo grado ha correttamente motivato, evidenziando gli elementi costitutivi del reato contestato e la mancanza di giustificazione quanto alla provenienza dei beni rinvenuti nel possesso del RD e, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la Corte di appello, con decisione conforme al giudice di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione evidenziando che "la prova della consapevolezza della provenienza furtiva dei suddetti beni è agevolmente desumibile dalla totale mancanza di giustificazioni in ordine al possesso, dall'occultamento delle selle in modo da non renderne agevole il ritrovamento e dalle condizioni che le caratterizzavano". Nel rendere tale motivazione è stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo 3 estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, Rv. 277334-01), sicché risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ricorrendo un evidente difetto di interesse sul punto, considerato che l'assorbimento in questione, per come adeguatamente e compiutamente motivato dalla Corte di appello, in coerenza con la decisione del giudice di primo grado, non ha determinato alcun pregiudizio in terna di trattamento sanzionatorio a carico del RD. 5. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico, aspecifico e meramente reiterativo non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ha chiaramente richiamato la valutazione del giudice di primo grado, condividendola, ed affermando che non ricorre ragione per discostarsene (attesa la pluralità di precedenti dai quali risulta caratterizzato il certificato penale riferibile al ricorrente), mentre ha confermato il giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen. e la recidiva contestata. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. In tal senso deve essere poi ribadito il principio di diritto secondo il quale secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 4 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e reiterativo in mancanza di confronto sul punto con la motivazione della Corte di appello. In tal senso occorre considerare che incombeva sul ricorrente l'onere di allegazione della sentenza richiamata, atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte l'imputato che richiede nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp.att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808-02; Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, Naser, Rv. 276305-01). 7. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 Novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LuH CUOMO, che ha concluso per l'inamnnissibillà del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Maria Letizia BORLONE, che ha chiesto di annullare sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione richiamando i motivi specificament.i proposti in ordine alle ragioni dell'annullamento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/05/2021 la Cor te di appello di Milano in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RD IO oer il reato allo stesso ascritto al capo d) della rubrica perché estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione, rideterminando la pena allo stesso inflitta oer le imputazioni residue (artt. 648, 56, 635 cod. pen.) nella misura di mesi oi_to di reclusione ed euro 300, 00 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2099 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 04/11/2022 2. Ha proposto ricorso RD IO, a mezzo del proprio difensore, proponendo cinque motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 161 cod. proc. pen., con conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. e del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, che aveva omesso di sottoscrivere il verbale nell'ambito del quale era stata indicata l'elezione di domicilio che, dunque, non si doveva ritenere correttamente realizzata, né utilizzabile al fine delle notifiche. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di ricettazione;
il mero riferimento alla mancata giustificazione della provenienza delle due selle di bicicletta non appare sufficiente per giustificare la provenienza furtiva del bene. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'errata scelta di ritenere il delitto di cui al capo b) assorbito nel delitto di cui al capo c); i delitti risultano commessi in momenti diversi e le frasi pronunciate dal RD non hanno costituito il mezzo per realizzare il danneggiamento. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente commisurazione della pena. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. a causa dell'omesso riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 11420 del 2015 del Tribunale di Milano relativa agli stessi fatti per diversa imputazione a causa della mancata allegazione della sentenza. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Quanto al primo motivo di ricorso occorre considerare come lo stesso si presenti generico a causa di un suo evidente mancato confronto con la decisione della Corte di appello, che ha specificamente motivato in modo logico e persuasivo, ìtt 2 quanto alla ricorrenza di una valida dichiarazione di domicilio nel verbale di identificazione, che il ricorrente si rifiutava di sottoscrivere dopo essere stato tratto in arresto. La Corte di appello ha, infatti, fatto buon governo del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto, eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Sez. 6, Sentenza n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana Annir, Rv. 281931-01, tra le moltissime in senso conforme). La difesa si limita„ dunque, a reiterare in questa sede il motivo già proposto senza adeguatamente confrontarsi con la decisione della Corte di appello. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché del tutto generico, reiterativo ed aspecifico, in mancanza di confronto con la sentenza della Corte di appello, risolvendosi in una inammissibile rilettura, in forma alternativa, del merito non consentita in questa sede. In tal senso si deve ribadire che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Il giudice di secondo grado ha correttamente motivato, evidenziando gli elementi costitutivi del reato contestato e la mancanza di giustificazione quanto alla provenienza dei beni rinvenuti nel possesso del RD e, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la Corte di appello, con decisione conforme al giudice di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione evidenziando che "la prova della consapevolezza della provenienza furtiva dei suddetti beni è agevolmente desumibile dalla totale mancanza di giustificazioni in ordine al possesso, dall'occultamento delle selle in modo da non renderne agevole il ritrovamento e dalle condizioni che le caratterizzavano". Nel rendere tale motivazione è stato correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo 3 estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, Rv. 277334-01), sicché risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ricorrendo un evidente difetto di interesse sul punto, considerato che l'assorbimento in questione, per come adeguatamente e compiutamente motivato dalla Corte di appello, in coerenza con la decisione del giudice di primo grado, non ha determinato alcun pregiudizio in terna di trattamento sanzionatorio a carico del RD. 5. Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico, aspecifico e meramente reiterativo non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ha chiaramente richiamato la valutazione del giudice di primo grado, condividendola, ed affermando che non ricorre ragione per discostarsene (attesa la pluralità di precedenti dai quali risulta caratterizzato il certificato penale riferibile al ricorrente), mentre ha confermato il giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 648 cod. pen. e la recidiva contestata. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta. In tal senso deve essere poi ribadito il principio di diritto secondo il quale secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 4 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e reiterativo in mancanza di confronto sul punto con la motivazione della Corte di appello. In tal senso occorre considerare che incombeva sul ricorrente l'onere di allegazione della sentenza richiamata, atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte l'imputato che richiede nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp.att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808-02; Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, Naser, Rv. 276305-01). 7. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 Novembre 2022.