Sentenza 21 novembre 2018
Massime • 1
L'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2018, n. 14614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14614 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2018 |
Testo completo
146 14-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Sent. n. sez. 1336/2018 Presidente UP 21/11/2018- DOMENICO FIORDALISI - Relatore - R.G.N. 17321/2018 TERESA LIUNI ROBERTO BINENTI CE CENTOFANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2017 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluse chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore J RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo con ordinanza del 6 aprile 2018 ha trasmesso alla Corte di cassazione gli atti relativi all'appello presentato da NA OS ex art. 593 cod. proc. pen. avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 18 ottobre 2017, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di euro 206,00 di ammenda, in ordine al delitto di rifiuto di indicazioni sulla propria identità di cui all'art. 651 cod. pen cod. pen. In particolare, secondo il giudice di merito, l'imputato si era rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale a Maria NO, nella qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni di controllore in servizio sul treno regionale verso Palermo. La Corte di appello ha, in particolare, ritenuto che la sentenza del Tribunale di Termini Imerese non rientrasse tra quelle per le quali fosse ammesso appello ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., fosse doverosa la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità.
2.1. Col primo motivo di appello, NA OS lamenta carenza di prove circa la propria colpevolezza e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale non avrebbe esposto un'idonea motivazione circa l'infondatezza della ricostruzione difensiva offerta in sede di discussione, ma, in modo apodittico, si sarebbe limitato ad affermare la sua penale responsabilità, omettendo di fornire alcuna motivazione sul punto. Solo dal rigo 20 al rigo 28 di pag. 1 nella sentenza impugnata si è affermato che egli si era rifiutato di fornire le generalità e che la circostanza era stata suffragata dal teste ND all'udienza 19/12/2016, mentre la stessa NO aveva riferito di essersi limitata a chiedergli il titolo di viaggio senza che egli si fosse rifiutato di fornire le generalità e/o il documento di riconoscimento.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., con il reato giudicato dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 13 gennaio 2017, definitiva il 28 febbraio 2017, ritenendo che nel caso di specie vi fossero gli elementi sintomatici per l'applicazione dell'istituto richiesto. 2 h CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e come tale vada dichiarato inammissibile.
2.1. In ordine al primo motivo, il ricorrente deduce senza dimostrarle circostanze diverse da quelle affermate dal Tribunale, sicché appare evidente che il ricorso non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata.
2.2. Quanto al secondo motivo, è opportuno premettere che è onere dell'imputato produrre al giudice della cognizione copia della sentenza rilevante ai fini del riconoscimento della richiesta applicazione della disciplina della continuazione e, qualora egli non vi provveda in tale giudizio, può comunque proporre la relativa richiesta al giudice dell'esecuzione, ex art. 671, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12789 del 19/02/2010, Cicchitti, Rv. 246900). Nel caso di specie, l'imputato si è limitato ad indicare in ricorso gli estremi di detta sentenza, senza argomentare sui dati fattuali inerenti alla vicenda con essa giudicata, nè ha dimostrato di aver prodotto la citata sentenza del giudice di merito e di aver esposto specifiche argomentazioni al giudice di primo grado, con la conseguenza che il ricorso si presenta affetto da genericità.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/11/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Domenico Fiordalisi Оладева Чечено Domenico Pordals;
DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 APR 2019 IL CANCELLIERE ofania EAIELLA