CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 31913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31913 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI OM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2022 del TRIB. LIBERTA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettel.serrlite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY uéitcrittfifensace Penale Sent. Sez. 1 Num. 31913 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del .riesame di Venezia ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di AR LL avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 31/10/2022, che sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti del suddetto, in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati contro il patrimonio, di furto aggravato mediante esplosione delle casse automatiche dei bancomat, di rapina, di ricettazione, di detenzione e porto di armi da sparo, anche da guerra quali kalashnikov, e di tentato omicidio (per i quali è stato condannato con sentenza di primo grado in data 9/06/2022, all'esito di abbreviato, alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione), con la misura della custodia cautelare in carcere. Tale sostituzione era avvenuta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., a seguito delle segnalazioni dei carabinieri, in data 8/10/2022 e 14/10/2022, comprovanti in entrambi i casi che LL si trovava all'interno del campo nomadi, ma non nell'area in cui è collocata la sua casa mobile, e nel secondo caso anche la violazione del divieto di comunicare, essendo stato trovato in compagnia di OR TI, NA ET e LO De AR;
nonché delle sommarie informazioni testimoniali rese dai vicini, da cui emergevano oltre a comportamenti violenti, prevaricatori e intimidatori posti in essere dalla compagna, dallo zio e da altri, ulteriori reiterate violazioni, anche del divieto di comunicazione, realizzate attraverso l'organizzazione di feste e l'intrattenimento degli ospiti con offerta di bibite e barbecue. A riprova, secondo l'ordinanza in esame, dell'assoluto dispregio delle prescrizioni e dell'inidoneità del luogo indicato per la fruizione degli arresti domiciliari, nonché dell'incapacità dell'appellante di autocontenersi, e, quindi, della necessità della custodia cautelare in carcere come unica misura contenitiva adeguata. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione AR LL, tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la asserita violazione delle prescrizioni imposte, in assenza di considerazione della loro tenuità, e circa i principi di adeguatezza e proporzione in punto di applicazione di misure cautelari. 1 Lamentano i difensori che il Tribunale del riesame non si è confrontato adeguatamente con i rilievi difensivi in cui si sottolineava che l'imputato LL non si era mai allontanato dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari e che molte delle cond9tte descritte dai vicini non erano attribuibili allo stesso. Ha, quindi, dÚoVad una motivazione apodittica, trascurando che ogni volta che venivano effettuati i controlli LL era regolarmente all'interno del campo nomadi;
e che comunque la natura tenue delle violazioni contestate impedisce di ritenere che l'imputato non fosse in grado di autocontenersi. I difensori insistono, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Maria • Francesca Loy, conclude per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame non è incorso in alcuna violazione di legge e in alcun vizio motivazionale. Le modifiche introdotte dall'art. 5 della I. 16 aprile 2015, n. 47 hanno temperato il rigido automatismo previsto nell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., che imponeva inderogabilmente il ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti 2 domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da ogni altro luogo di privata dimora, con l'aggiunta della locuzione "salvo che il fatto sia di lieve entità". Il legislatore ha così dato valore normativo ai principi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 6 marzo 2002, n. 40), che pur ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, aveva evidenziato il dato fondante della ragionevolezza riconosciuta alla scelta legislativa: «una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca [...] valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma assume a presupposto della sostituzione». La Corte costituzionale segnalava la necessità che il tipo legale della violazione fosse costruito in base ad un criterio di necessaria offensività, di congruenza rispetto all'obiettivo di tutela ed alle connesse conseguenze sanzionatorie. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato l'ambito applicativo dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., riferibile alle ipotesi in cui l'allontanamento dall'abitazione sia avvenuto senza autorizzazione o in orario o per ragioni diverse da quelle previste nel provvedimento del giudice (Sez. 3, n. 42847 del 22/10/2009, Palma, Rv. 244990), facendo rientrare nel disposto dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. le ipotesi in cui, pur verificandosi l'allontanamento nel rispetto dei limiti orari e per le finalità previste dal provvedimento giudiziale, vengano violate altre specifiche prescrizioni (Sez. 1, n. 46093 del 7/10/2014, Calculli, Rv. 261365). Ha, quindi, chiarito che in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 13348 del 09/02/2018, Di Bernardo, Rv. 272943: nella fattispecie questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento che aveva disposto la 3 sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod.proc.pen. nei confronti di imputato che si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare recandosi nella contigua abitazione dei genitori sita nel medesimo pianerottolo, per sottoporsi ad una visita medica non autorizzata). Tali essendo le coordinate ermeneutiche, l'ordinanza in esame risulta congruamente motivare, nei termini sopra riportati, sulla sussistenza delle contestate violazioni della misura meno afflittiva applicata a LL, sintomatiche di inidoneità della stessa a contenere la pericolosità dell'imputato. Immune da censure risulta, quindi, l'ordinanza impugnata, che, in assenza della lieve entità della trasgressione di cui al suddetto disposto normativo, ha confermato il provvedimento di aggravamento del G.i.p. del Tribunale di Verona. Di contro le censure difensive, a fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, aspecificamente insistono sul non allontanamento dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari (che, diversamente da quanto sembra prospettare la difesa, coincide con lo spazio occupato dalla casa mobile e non con l'area occupata dal campo nomadi) e sulla non riconducibilità a LL delle ulteriori condotte oggetto di segnalazione in particolare da parte dei vicini, incorrendo, altresì, nella manifesta infondatezza e nel contempo sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di LL al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
a- 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1 111 aprile 2023.
lettel.serrlite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY uéitcrittfifensace Penale Sent. Sez. 1 Num. 31913 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del .riesame di Venezia ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di AR LL avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 31/10/2022, che sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti del suddetto, in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati contro il patrimonio, di furto aggravato mediante esplosione delle casse automatiche dei bancomat, di rapina, di ricettazione, di detenzione e porto di armi da sparo, anche da guerra quali kalashnikov, e di tentato omicidio (per i quali è stato condannato con sentenza di primo grado in data 9/06/2022, all'esito di abbreviato, alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione), con la misura della custodia cautelare in carcere. Tale sostituzione era avvenuta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., a seguito delle segnalazioni dei carabinieri, in data 8/10/2022 e 14/10/2022, comprovanti in entrambi i casi che LL si trovava all'interno del campo nomadi, ma non nell'area in cui è collocata la sua casa mobile, e nel secondo caso anche la violazione del divieto di comunicare, essendo stato trovato in compagnia di OR TI, NA ET e LO De AR;
nonché delle sommarie informazioni testimoniali rese dai vicini, da cui emergevano oltre a comportamenti violenti, prevaricatori e intimidatori posti in essere dalla compagna, dallo zio e da altri, ulteriori reiterate violazioni, anche del divieto di comunicazione, realizzate attraverso l'organizzazione di feste e l'intrattenimento degli ospiti con offerta di bibite e barbecue. A riprova, secondo l'ordinanza in esame, dell'assoluto dispregio delle prescrizioni e dell'inidoneità del luogo indicato per la fruizione degli arresti domiciliari, nonché dell'incapacità dell'appellante di autocontenersi, e, quindi, della necessità della custodia cautelare in carcere come unica misura contenitiva adeguata. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione AR LL, tramite i suoi difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la asserita violazione delle prescrizioni imposte, in assenza di considerazione della loro tenuità, e circa i principi di adeguatezza e proporzione in punto di applicazione di misure cautelari. 1 Lamentano i difensori che il Tribunale del riesame non si è confrontato adeguatamente con i rilievi difensivi in cui si sottolineava che l'imputato LL non si era mai allontanato dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari e che molte delle cond9tte descritte dai vicini non erano attribuibili allo stesso. Ha, quindi, dÚoVad una motivazione apodittica, trascurando che ogni volta che venivano effettuati i controlli LL era regolarmente all'interno del campo nomadi;
e che comunque la natura tenue delle violazioni contestate impedisce di ritenere che l'imputato non fosse in grado di autocontenersi. I difensori insistono, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Maria • Francesca Loy, conclude per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame non è incorso in alcuna violazione di legge e in alcun vizio motivazionale. Le modifiche introdotte dall'art. 5 della I. 16 aprile 2015, n. 47 hanno temperato il rigido automatismo previsto nell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., che imponeva inderogabilmente il ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti 2 domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da ogni altro luogo di privata dimora, con l'aggiunta della locuzione "salvo che il fatto sia di lieve entità". Il legislatore ha così dato valore normativo ai principi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 6 marzo 2002, n. 40), che pur ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma, aveva evidenziato il dato fondante della ragionevolezza riconosciuta alla scelta legislativa: «una volta che alla nozione di allontanamento dalla propria abitazione si riconosca [...] valenza rivelatrice in ordine alla sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, non è escluso che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura tipizzato dal legislatore nella anzidetta formula normativa, possa essere apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma assume a presupposto della sostituzione». La Corte costituzionale segnalava la necessità che il tipo legale della violazione fosse costruito in base ad un criterio di necessaria offensività, di congruenza rispetto all'obiettivo di tutela ed alle connesse conseguenze sanzionatorie. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato l'ambito applicativo dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., riferibile alle ipotesi in cui l'allontanamento dall'abitazione sia avvenuto senza autorizzazione o in orario o per ragioni diverse da quelle previste nel provvedimento del giudice (Sez. 3, n. 42847 del 22/10/2009, Palma, Rv. 244990), facendo rientrare nel disposto dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. le ipotesi in cui, pur verificandosi l'allontanamento nel rispetto dei limiti orari e per le finalità previste dal provvedimento giudiziale, vengano violate altre specifiche prescrizioni (Sez. 1, n. 46093 del 7/10/2014, Calculli, Rv. 261365). Ha, quindi, chiarito che in tema di violazione degli arresti domiciliari, il fatto di lieve entità di cui all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. si riferisce a violazioni di modesto rilievo ovvero a quelle che non sono in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 13348 del 09/02/2018, Di Bernardo, Rv. 272943: nella fattispecie questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento che aveva disposto la 3 sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, cod.proc.pen. nei confronti di imputato che si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare recandosi nella contigua abitazione dei genitori sita nel medesimo pianerottolo, per sottoporsi ad una visita medica non autorizzata). Tali essendo le coordinate ermeneutiche, l'ordinanza in esame risulta congruamente motivare, nei termini sopra riportati, sulla sussistenza delle contestate violazioni della misura meno afflittiva applicata a LL, sintomatiche di inidoneità della stessa a contenere la pericolosità dell'imputato. Immune da censure risulta, quindi, l'ordinanza impugnata, che, in assenza della lieve entità della trasgressione di cui al suddetto disposto normativo, ha confermato il provvedimento di aggravamento del G.i.p. del Tribunale di Verona. Di contro le censure difensive, a fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, aspecificamente insistono sul non allontanamento dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari (che, diversamente da quanto sembra prospettare la difesa, coincide con lo spazio occupato dalla casa mobile e non con l'area occupata dal campo nomadi) e sulla non riconducibilità a LL delle ulteriori condotte oggetto di segnalazione in particolare da parte dei vicini, incorrendo, altresì, nella manifesta infondatezza e nel contempo sollecitando una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di LL al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
a- 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1 111 aprile 2023.