Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di violazione degli arresti domiciliari, ricade nell'ambito della violazione rilevante ai sensi dell'art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., l'allontanamento dall'abitazione senza autorizzazione o in orario e per ragioni diverse da quelle previste dal provvedimento del giudice mentre rientrano nel disposto dell'art. 276, comma primo, i casi in cui, pur avvenendo l'allontanamento nel rispetto dei limiti orari e per le finalità previste dal provvedimento giudiziale, vengano violate altre specifiche prescrizioni.
Commentario • 1
- 1. Lieve entità: quando si applica art. 276, co. 1-ter, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2023
1. La questione Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava un appello cautelare proposto un'ordinanza della Corte di Appello della medesima città che, a sua volta, aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti del ristretto, in ordine ai reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina (per i quali era stato condannato con sentenza di primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione), con la misura della custodia cautelare in carcere. In particolare, tale sostituzione era avvenuta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., in quanto l'imputato, nel corso di un controllo operato dalla P.g. presso la sua abitazione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2009, n. 42847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42847 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1215
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 22630/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL NG, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 14 Aprile 2009 del Tribunale di Lecce, quale giudice della libertà, con cui è stato accolto l'appello del Pubblico Ministero e sostituita la misura della custodia domiciliare con quella della custodia in carcere.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO
Il Sig. PA versa in regime di custodia domiciliare in relazione ad ipotesi di reato prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73. Con l'ordinanza applicativa della misura, il Giudice aveva autorizzato l'indagato a recarsi, per fini di trattamento, presso il SERT di Brindisi, a tal fine prevedendo che egli potesse allontanarsi dall'abitazione a partire dalle ore 9,45 del mattino. A seguito di un controllo, i Carabinieri avevano accertato che il Sig. PA non era presente nell'abitazione alle 9,30 del mattino del giorno 18 Marzo 2009, assenza giustificata dalla madre del giovane con l'indicazione che quella mattina era uscito da casa prima del solito per recarsi al SERT. A seguito della segnalazione di tale circostanza, il Pubblico Ministero ha ritenuto di ravvisare nella condotta del Sig. PA gli estremi del reato di evasione ed ha, altresì, inoltrato al G.i.p. in sede un'istanza di modifica del regime di custodia in applicazione dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter. Il G.i.p. ha respinto l'istanza, ritenendo che il giudice debba valutare se la violazione delle prescrizioni giustifichi l'applicazione della più grave misura della custodia in carcere e che, a tal fine, i militari non avevano svolto alcun accertamento in ordine alla spiegazione fornita dalla madre dell'indagato. Con l'atto di appello il Pubblico Ministero censurava l'interpretazione adottata dal G.i.p. ed osservava come in caso di violazione degli obblighi non sussista un dovere della polizia giudiziaria di verificare la fondatezza delle giustificazioni fornite da un familiare e debba necessariamente applicarsi la previsione dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, così che in capo al giudice, a differenza di quanto previsto dal primo comma della medesima norma, non permane nessuna discrezionalità in ordine alla misura da adottare.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha accolto l'appello del Pubblico Ministero, condividendo l'assunto che l'assenza dal domicilio in orario diverso da quello previsto con l'ordinanza applicativa costituisca non la mera violazione di una prescrizione, bensì la violazione dell'obbligo fondamentale e per questo integri gli estremi del reato di evasione, così che deve applicarsi la previsione contenuta nel comma 1 ter sopra citato e disporsi la misura della custodia in carcere. Inoltre, afferma il Tribunale, spetta all'indagato fornire la prova di eventuali circostanze che ritiene giustifichino la violazione, cosa che nella specie non è avvenuta.
Ricorre per cassazione il Sig. PA.
Con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per errata applicazione dell'art. 385 c.p. e art. 276 c.p.p., comma 1 ter dal momento che non si versa in situazione di fatto che integra gli estremi del reato di evasione;
la giurisprudenza di legittimità ha,infatti, chiarito che sussiste reato di evasione quando l'allontanamento dall'abitazione "si ponga temporalmente in termini di non apprezzabile conciliabilità con la fascia oraria di uscita e rientro prefissata dall'autorità giudiziaria" (Sezione Sesta penale, sentenza n. 21976 del 2006, riferita ad ipotesi di assenza dall'abitazione due ore prima dell'orario prefissato); tale condizione non sussiste nel caso in esame riferito ad una differenza di soli 15 minuti.
Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per avere il Tribunale erroneamente affermato che nessuna prova era stata fornita dall'indagato circa la giustificazione del proprio allentamento;
in realtà, la FE aveva prodotto in sede di udienza (come risulta dal verbale) copia del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida emesso pochi giorni prima, circostanza che aveva indotto il Sig. PA ad anticipare di pochi minuti l'uscita da casa per poter raggiungere in tempo il SERT, la cui sede è molto lontana dall'abitazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato e dev'essere respinto. Rileva la Corte che l'ordinanza del Tribunale di Lecce risulta motivata in modo coerente rispetto agli elementi raccolti in atti e non risulta manifestamente illogica, con la conseguenza che non si versa in alcuno dei vizi censurabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.. Il Tribunale ha dato atto della violazione commessa dal ricorrente a seguito dell'allontanamento da casa in ora diversa da quelle contenuto nel provvedimento giudiziale. Il Tribunale ha altresì ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova di circostanze capaci di giustificare la violazione, evidentemente non ritenendo che tale possa essere il provvedimento prefettizio che, risalente a circa tre settimane prima del fatto, sospende l'efficacia della patente di guida.
Osserva, a tal proposito, la Corte che la lettura dell'art. 276 c.p.p. nei suoi diversi commi rende evidente che in caso di applicazione della misura degli arresti presso il domicilio debbono distinguersi i casi di violazione delle prescrizioni concernenti l'esecuzione della misura (commi 1 e 1-bis) da quelli di violazione delle prescrizioni "concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora" (comma 1 ter). Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sussiste violazione rilevante ai sensi dell'art. 276 c.p.p., comma 1 ter allorché la persona si allontani dall'abitazione senza autorizzazione o in orario e per ragioni diverse da quelle previste dal provvedimento del giudice (per tutte, sentenza n. 5690 della Sesta Sezione Penale, del 19 Dicembre 2007-5 Febbraio 2008, rv 238734), mentre ricadono sotto il disposto dell'art. 276 c.p.p., comma 1 i casi in cui l'allontanamento avvenga nei limiti orari e per le finalità previste dal provvedimento giudiziale ma non trovino rispetto altre specifiche prescrizioni.
In conclusione, la Corte ritiene che la valutazione delle circostanze di fatto, delle indicazioni fornite dalla parte e della gravità della violazione appartengano all'esame del merito della fattispecie concreta, e che la relativa motivazione, quando non si presenti illogica o incoerente rispetto ai dati acquisiti al fascicolo del riesame, sia sottratta al sindacato del giudice di legittimità. In questo contesto, la diversa decisione operata da altro giudice del merito (secondo il precedente invocato in sede di ricorso) non può far venire meno la correttezza e la logicità della valutazione operata in concreto dal Tribunale di Lecce nel suo libero apprezzamento della situazione di fatto che è stata sottoposta al suo esame mediante l'appello del Pubblico Ministero. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2009