Sentenza 11 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
0 032 7/ 0 1 REPUBBLICA IT L POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 6362/97 Dott. Francesco SOMMELLA Presidente 8353/97 Dott. Vittorio DUVA Consigliere Cron. 585 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere - Consigliere Rep..106 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 28/06/00 Dott. Ennio MALZONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA COME SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio AL AR, elettivamente domiciliato in ROMA da! SidL SOLE 24 ORE per diritti L.6000 lo studio dell'avvocato #1 GEN. 2001 VIALE CARSO 67, presso il IL CATICELLIERE FALCUCCI VINCENZO, difeso dall'avvocato ANTONIO SANSEVERINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LIRE 3000 EREDI GU ROMOLO: GU IO E GU AN GE, nonchè CAPUTI ALDO;
- intimati CG407266 e sul 2° ricorso n° 08353/97 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA L.GO CG4072672000 CAPUTI ALDO, 1282 GEN GONZAGA DEL VODICE 4, presso lo studio dell'avvocato NAPOLEONE BARTULI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato RENATO STRAZZELLA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AL AR, GU IO, GU GE;
- intimati avverso la sentenza n. 1338/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 07/02/96 e depositata il 14/05/96 (R.G. 1162/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26.6.68 divenuta irrevocabile, il Tribunale di Napoli dichiarava illegittima la costru- zione elevata nel 1958 da UT AL in via Calata S. Francesco 7 per violazione della norma X del Piano re- golatore di Napoli approvato con 1. 1208/939 e, per conseguenza, condannava lo stesso UT al risarci- mento dei danni, da determinarsi in proseguo di giudi- zio, in favore di LO AM e IG RO, proprietari di alcuni appartamenti del contiguo edifi- 2 cio condominiale. Condannava, altresì, il UT al pagamento dell'indennità dovuta per il passaggio coat- tivo della fogna costituito a favore dell'edificio da lui costruito, danno da determinarsi in prosieguo di causa. Con sentenza del6.12.93, a seguito di due con- sulenze tecniche espletate nella fase istruttoria, il Tribunale di Napoli condannava il UT, a titolo di risarcimento del danno, a versare in favore dei coniu- gi LO-IG la somma di lire 405.255 per per- dita di panoramicità e di lire 62.000 a titolo di in- dennità per la servitù coattiva (fogne), oltre rivalu- tazione al 1600% ed interessi dal 1.1.58 al saldo. Avverso detta sentenza proponevano appello i co- niugi LO-IG al quale resisteva il UT che, a sua volta, proponeva gravame incidentale. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 14.5.96, in parziale accoglimento della impugnazione principale, compensava per la metà le spese di primo grado, ponendo il residuo a carico del UT e ri- gettando nel resto sia il gravame incidentale che quello principale. Compensava, da ultimo, le spese del grado. Osservava, tra l'altro, la Corte che era da esclu- dersi che un danno economicamente apprezzabile potesse derivare da fattori diversi dalla perdita di panorami- 3 soleggiamento, aria e luce, per cui andava cità, del danno derivato risarcimento escluso un ad un edificio antico di uno mo- dall' accostamento" derno (quello UT) e dalla diminuzione di amenità derivante dalla presenza di un limitrofo giardino ine- dificabile, poi edificato. I giudici di appello, in armonia con quanto deciso dai primi giudici, riteneva- no che gli immobili degli appellanti non avessero su- bito danno per effetto di una diminuita illuminazione ed insolazione ritenendo sussistere solo quello da ' di poi rilevava la perdita di Lapanorama. Corte estrema difficoltà di determinazione del valore degli immobili, posto che il valore di mercato costituisce una entità difficilmente determinabile in considera- zione della molteplicità dei fattori in gioco, per cui andava confermato il valore in mq e non a vano. Da ul- timo, la corte distrettuale confermava i criteri di determinazione della indennità per il passaggio coat- tivo della fogna al di sotto del cortile condominiale, ed a servizio del fabbricato UT. Stante la infondatezza dei gravami proposti, giudici di seconde cure compensavano le spese di ap- pello per intero. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione LO affidandolo a quattro motivi so- stenuti da memoria. Ha resistito con controricorso il UT che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato а quattro motivi sostenuti da memoria. Non si sono costituiti gli eredi di IG Romo- lo. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 trattandosi di impugnazioni avversO la stessa CPC, sentenza. Con il primo mezzo di impugnazione la LO, denunziata la violazione degli artt.2043, 2046, 2056, 2059 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente non riconosciuto il danno derivante dalla illegittima edificazione eseguita dal UT. La doglianza non ha fondamento. Si evince in modo sufficientemente chiaro dalla sentenza impugnata che la Corte distrettuale ha rite- nuto insussistente un danno patrimonialmente apprezza- bile che fosse diverso dalla perdita di panoramicità, soleggiamento, aria e luce evidenziando, altresì, che il fabbricato della parte attorea non aveva e non ha alcuna delle caretteristiche proprie degli edifici di S pregio artistico e architettonico per effetto delle quali avesse potuto subire un effettivo deprezzamento a causa della costruzione nelle vicinanze di un edifi- cio moderno. I secondi giudici hanno, di poi, rilevato che l'edificio della parte istante non poteva conside- rarsi di interesse storico od artistico mentre la così detta amenità derivante dalla presenza di un giardino edificabile poteva al più rientrarenon nell'ambito del danno derivante dalla perdita di luce e panorama. I giudici del merito hanno, in concreto, compiuto un accertamento di fatto sorretto da articolata e con- grua motivazione in base alla complessiva valutazione, ad essi riservata, del materiale probatorio al quale la ricorrente contrappone una diversa valutazione del- la rilevanza e concludenza degli elementi probatori, censura però inammissibile in quanto sollecita questa Corte a svolgere un riesame nel merito precluso in questa sede. Con il secondo motivo di annullamento, la Caloge- ro, denunziata la violazione degli artt. 2043, 2056 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente escluso il danno per la perdita di lumi- nosità ed insolazione. 6 حبط جنسی اعلان بالفية الادت بعد الله Il motivo non ha pregio. La Corte di Appello ha con adeguata motivazione, immune da vizi logici ed errori in diritto, valutato le prove fornite ed ha concluso, sia pure discostando- si dalle conclusioni del consulente, che non potesse esservi danno per diminuita insolazione ed illumina- zione di un edificio per effetto della costruzione di altro edificio sul primo prospiciente allorchè, come nella fattispecie, l'altezza di quest'ultimo sia pari inferiore alla distanza dei due corpi di fabbrica. Del pari, i giudici del merito hanno ritenuto insussi- stente il danno costituito dalla perdita di soleggia- mento sulla considerazione che il fabbricato UT non impediva per nulla ai raggi solari di battere sui vani degli appartamenti degli attori. La valutazione sul punto data dalla Corte di Ap- pello non può formare oggetto di censura in questa se- de fondata com'è sull'apprezzamento di fatto delle ri- sultanze processuali in ordine alle quali la ricorren- te sollecita una inammissibile diversa lettura in sen- so a lei più favorevole e tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla doglianza della LO. Con il terzo mezzo di impugnazione la LO, denunziata la violazione degli artt.2043, 2056, 2059 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza 7 con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente liquidato il danno da perdita di panora- micità per effetto del nuovo fabbricato in quanto ha valutato il pregiudizio subito da ogni singolo ambien- te anzicchè quello generale subito dalla intera unità immobiliare. La ricorrente si duole altresì, del crite- rio di valutazione del danno in concreto seguito es- sendo stato utilizzato il valore а mq. E non a "vano vuoto per pieno". La doglianza non ha pregio. Si evince in modo del tutto chiaro dalla sentenza impugnata che i giudici del merito hanno tenuto in considerazione la circostanza che da liquidare era il pregiudizio economico derivante dalla perdita di pano- ramicità riportato dall'intero appartamento aggiungen- do, tuttavia, in modo corretto, che l'apprezzamento di tale pregiudizio non poteva che riferirsi alle singole aperture o vani aventi panorama concludendo che il de- prezzamento dei singoli ambienti finiva per riverbe- essendo rarsi sulle unità abitative di appartenenza queste esclusivamente spendibili sul mercato. In merito alla valutazione a mq. i giudici di ap- pello hanno dato conto del perché avessero fatto ri- corso a tale criterio attesa la difficoltà di determi- ذا . المير في المملكة 15 nazione del "vano" in edifici di vecchia costruzione nei quali venivano considerati tali i corridoi, i ri- postigli, gli ambienti senza luce e via dicendo. In definitiva, la censura resiste all'accertamento opera- to dai secondi giudici vertendosi in tema di apprezza- menti dei fatti riservato istituzionalmente al giudice di merito. Con il quarto mezzo di impugnazione la LO censura la sentenza impugnata nel punto ha determinato la indennità per il passaggio coattivo nel cortile in modo del tutto insufficiente (doglianza prospettata ex art. 360 n. cpc). Il motivo è infondato. Si osserva, infatti, in contrario che correttamen- te la Corte di Appello ha rilevato che la sentenza non definitiva emessa nel 1968 aveva escluso l'aggravamento della servitù di passaggio nel cortile venendo in tale modo a formarsi il giudicato interno sul punto. Con riferimento all'indennizzo per la fogna deve ritenersi esaustiva la motivazione del giudice del merito avendo questi considerato che trattavasi di costituzione di servitù e non di acquisto di proprietà di una zona non edificabile (cortile). Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ca- puti, denunziata la violazione degli artt. 2043-2056 9 حالة الحديث الشعبي الالمانية للامانة nonché la insufficiente motivazione della sentenza CC, rispettivamente, ai numeri 3 е 5riferimento, con dell'art. 360cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente fatto riferimento all'importo di lire 48.000 a mq. Come parametro valutativo dei danni. Si osserva in contrario che la valutazione predet- ta è stata data dal consulente tecnico, fatta propria anche dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di Appello sul rilievo che la determinazione del valore degli immobili presenta comunque aspetti di opinabili- tà atteso che il valore di mercato costituisce una en- tità difficilmente determinabile in considerazione della molteplicità dei fattori in gioco. La motivazione data di secondi giudici è esaurien- te e razionale е la censura del ricorrente, in effet- ti, volge contro un apprezzamento di fatto che in quanto correttamente espresso si sottrae al sindacato esercitabile in questa sede. Con il secondo mezzo di annullamento il UT, denunziata la violazione degli artt. 2043 e 2056 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc, lamenta che la Corte di Appello nel determinare il danno per perdita di panoramicità abbia applicato il coefficiente di incidenza nella percen- 10 tuale del 20 del prezzo unitario a mq qualunque fos- se la perdita di panorama, totale o solo parziale. La doglianza è infondata dovendosi rilevare che i giudici di appello hanno evidenziato che il coeffi- ciente di deprezzamento era stato ridotto dal 30% al 20 tenendosi conto che i vani deprezzati sono servizi e disimpegni e tenendosi, altresì, conto della opina- bilità di tali coefficienti. L'accertamento che costi- tuisce indagine di fatto riservata al giudice del me- rito non è in questa sede sindacabile, in quanto immu- ne da vizi logici ed esaustivamente motivato. Con il terzo mezzo di impugnazione il UT, de- nunziata la violazione degli artt. 2043, 2056 cc, non- ché la insufficiente motivazione della sentenza con e 5riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 dell'art.360 cpc, lamenta che la Corte di Appello ab- bia omesso di suddividere tra i condomini aventi di- ritto l'indennità per l'attraversamento coattivo del cortile affermando che a tanto non poteva provvedere per mancanza di millesimi. Il ricorrente deduce, in particolare, di avere se- gnalato alla Corte le fonti da utilizzare, fonti, inve- ce,ignorate dai giudici del merito. Si Osserva in contrario che la Corte di Appello aderendo ad analogo convincimento del Tribunale non è 11 .. stata in grado di determinare l'importo da ripartire tra i condomini non essendovi in atti i millesimi, né rinvenendosi gli stessi nelle varie relazioni perita- li. La decisione dei secondi giudici è corretta e mo- tivata, in quanto la complessità dei calcoli poteva es- sere ovviata solo dalla esistenza in atti dei millesi- mi condominiali. Con il quarto mezzo del ricorso incidentale il Ca- puti, denunziata la violazione dell'art. 91 cpc nonché la insufficiente motivazione della sentenza in rela- zione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso codice, rispetti- vamente, lamenta che la Corte di Appello abbia erro- neamente compensato per la metà le spese di primo gra- do e per intero quelle del giudizio di appello. La censura è infondata. rientra, Il regolamento delle spese processuali di questa secondo la costante giurisprudenza de Na Corte, nei poteri discrezionali del giudice del merito а condi- zione che sia rispettato il criterio della soccombenza e che non vi siano specifiche violazioni di tariffa o di legge. Nella fattispecie, il giudice di appello ha rite- nuto di compensare per intero le spese di appello e per la metà quelle di primo grado facendo riferimento 12 a considerazioni del tutto logiche e come tali insin- dacabili. Va, in conclusione, disatteso anche il quarto mez- ZO e con esso l'intero ricorso incidentale al pari di quello principale. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 cpc).
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Dichiara le spese compensate. Засно Così deciso in Roma il 28.6.2000 330002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST javaza IL CANCELLIERE 01 Coricetta MM Depositata in Cancelleria Oggi, 11 GEN. 2001. IL CANCELLIERE C1 CO MM Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il Ch 11/492 Art. 13