Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
La legittimazione passiva dell'amministratore di condominio sussiste, con riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, anche nel caso in cui sia domandata la rimozione di opere comuni o (come nella specie) la eliminazione di ostacoli che impediscano o turbino l'esercizio della servitù medesima, non rendendosi necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COND VIA VALLOMBROSA 18 ROMA, in persona dell'Amm.re, pro tempore Dott. FABRIZIO CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell'avvocato RENZO TOSTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell'avvocato MAURO LIVI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2309/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato TOSTI Renzo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 6-2-1992 la s.r.l. EA conveniva davanti al tribunale di Roma il condominio di Via Vallombrosa n. 18, chiedendo l'accertamento ai sensi dell'art. 1179 c.c. dell'esistenza di una servitù di passaggio gratuito, pedonale e carraie, su di una striscia della larghezza di metri 5 destinata a strada privata, a carico dell'appezzamento di terreno condominiale, con ordine al condominio di non porre in essere alcun impedimento o turbativa e con la condanna dello stesso al risarcimento dei danni. Si costituiva il convenuto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 26-3-1998, l'adito tribunale accertava l'esistenza su una striscia di terreno sul quale era edificato il fabbricato condominiale della servitù pretesa dall'attrice per accedere alla confinante sua proprietà e rigettava tutte le altre domande. Proposto appello principale dal condominio ed appello incidentale dalla soc. EA, la corte di appello di Roma, con sentenza del 26 giugno 2000, ha rigettato il primo e, accogliendo il secondo, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il condominio alla eliminazione di ogni ostacolo e turbativa che impedisca l'esercizio della servitù di passaggio di cui all'atto pubblico per notaio Tuccari in data 7-4-1961, nonché alla rifusione delle spese del giudizio di appello alla s.r.l. EA. Questi che seguono, in sintesi, i motivi della decisione. Per quanto riguarda l'appello principale, la corte ha rigettato innanzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'amministratore del condominio riproposta dal ricorrente, a motivo che non è configurabile, nella fattispecie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui sarebbe richiesta la presenza in giudizio di tutti i condomini;
e ciò anche quando, come nel caso in esame, l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni. Ha poi anche rigettato l'eccezione di prescrizione per non uso del diritto di servitù vantato dalla EA e costituito con atto per notaio Tuccari del 7-4-1961, non essendo stata fornita dal condominio, che ha eccepito la prescrizione, e sul quale incombeva quindi l'onere di provare che la servitù medesima non era stata esercitata per almeno un ventennio, tale prova.
Ha ritenuto, infine, la corte non ammissibile l'interrogatorio formale del legale rappresentante della srl EA e la prova per testi in ordine al non uso della servitù, richiesti con l'atto di appello dal condominio, non potendo tali mezzi di prova ritenersi "nuovi" ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alla legge 26-11-1990 n. 353, e come tali ammissibili, anche se formulati per la prima volta in grado di appello. Quanto all'appello incidentale della EA, la corte lo ha ritenuto fondato, in quanto, una volta assodato che legittimamente è stato convenuto in giudizio il condominio, e che non è necessaria, nel giudizio promosso dalla predetta società, la partecipazione di tutti i condomini, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, ne deriva che deve essere accolta anche la domanda, pure proposta dalla EA, volta alla eliminazione di ogni ostacolo che possa impedire o turbare il legittimo esercizio della servitù costituita con l'atto sopra menzionato.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Condominio di Via Vallombrosa n. 18, in Roma, in persona dell'amministratore pro tempore, deducendo tre motivi di gravame, illustrati con successiva memoria.
Resiste con controricorso la società UD s.r.l., in persona del legale rappresentante Ing. Cantillo Cicchetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia il ricorrente:
1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 1131, 2^ comma c.c. ed all'art. 102 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraridittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e/o rilevabile all'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c. La censura di cui al motivo in esame si riferisce al rigetto, da parte della corte, della eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'amministratore del condominio, ed alla non ritenuta necessaria partecipazione al giudizio di tutti i condomini, pur ricorrendo, nella fattispecie, un caso di litisconsorzio necessario, in dipendenza dell'azione esercitata dalla EA, diretta ad ottenere non soltanto una pronuncia di accertamento, ma anche di condanna alla rimozione di opere comuni, destinata ad incidere sulle situazioni giuridiche dei singoli condomini.
Statuendo diversamente, come ha erroneamente ed immotivatamente statuito la Corte di appello nel caso in esame, la pronuncia è inutiliter data, non potendo essere eseguita nei confronti di soggetti, liticonsorti necessari ex art. 102 c.p.c., che non sono stati convenuti in giudizio.
2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 345 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) emessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della, controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c), con riferimento alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti con l'atto di appello (interrogatorio formale e prova per testi), con l'errata motivazione che, non potendo ritenersi gli stessi "nuovi mezzi di prova", la loro ammissione in appello non sarebbe consentita ai sensi dell'art. 345 c.p.c. previgente. Anche tale statuizione, per il ricorrente, è errata, dovendo ritenersi tali mezzi effettivamente "nuovi", alla luce della interpretazione che di tale norma ha dato questo Supremo Collegio. 3) Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.), con riferimento al mancato esame ed omessa valutazione della documentazione prodotta dal condominio e relativa ad un procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dalla soc. EA, da cui si sarebbe potuto ricavare che nel 1990, e cioè ad oltre venti anni dalla costituzione della servitù di passaggio, la società stessa aveva riconosciuto di non essere più titolare della servitù di passaggio sul terreno di proprietà del condominio, per non averla mai esercitata fino al 1991.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Secondo la più recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui il Collegio ritiene di doversi uniformare anche nel presente caso, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio prevista dall'art. 1131 co. 2 c.c. per ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini, senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna, ed in deroga, quindi, alla disciplina applicabile per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi e di litisconsorzio necessario, risponde all'esigenza di rendere più agevole per i terzi la chiamata in giudizio del condominio.
In applicazione, pertanto, di tale principio, la legittimazione passiva dell'amministratore sussiste, con riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, anche nel caso in cui sia domandata la rimozione di opere comuni o, come nella fattispecie, la eliminazione di ostacoli che impediscono o turbano l'esercizio della servitù medesima, non rendendosi necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini (ved. sent. n. 12204/97, n. 1485/96, n. 7544/95). È fondato, invece, il secondo motivo.
Premesso che in primo grado "non era stata chiesta", come si legge nella sentenza impugnata, alcuna attività istruttoria, e che la corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dal condominio, di estinzione del diritto della servitù di passaggio per non uso da parte della EA per almeno venti anni, per difetto di prova dei fatti - mancato esercizio della servitù - sui quali l'eccezione stessa si fonda, la richiesta formulata con l'atto di appello dal condominio di provare tali fatti a mezzo di interrogatorio formale del legale rappresentante della EA e di testi equivale alla deduzione di nuovi mezzi di prova, che, a norma del previgente art. 345 c.p.c., applicabile nel presente procedimento, è consentita ed ammissibile in appello. L'espressione "nuovi mezzi di prova", di cui al citato art. 345 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, deve essere intesa, infatti, secondo i criteri di interpretazione della norma elaborati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel senso che sono ammissibili in appello quelle prove che non riguardano circostanze che già hanno costituito oggetto di prova diretta o che avrebbero potuto costituire oggetto di prova contraria in primo grado, ovvero che siano preordinate a contrastare, anche in modo indiretto, le risultanze di quelle già dedotte e assunte nel predetto grado di giudizio e finalizzate, quindi, in ultima analisi a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, o per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nella precedente fase di giudizio (sent. n. 11362/99, n. 3423/98). Ora, nel caso in esame, risulta che, eccepita dal condominio l'estinzione della servitù per non uso ventennale da parte della EA, senza richiesta e deduzione di alcun mezzo istruttorio diretto a provare il fatto estintivo, e, riproposta in appello la medesima eccezione basata sullo stesso fatto, con richiesta, questa volta, di ammissione di mezzi istruttori finalizzati a provarlo, non vi è dubbio che tali mezzi, alla stregua dei criteri sopra richiamati, debbono ritenersi nuovi e, come tali, ammissibili in grado di appello.
L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altra sezione della stessa corte di appello di Roma, che deciderà in ordine all'ammissione dei mezzi di prova dedotti dall'odierno ricorrente, uniformandosi ai principi sopra richiamati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004