Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
La condotta del detenuto agli arresti domiciliari, che, autorizzato a svolgere attività lavorativa fuori dalle mura domestiche, trasgredisce alle prescrizioni imposte durante il tragitto di ritorno a casa e nell'ambito della fascia oraria assegnata per assentarsi dall'abitazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 276, comma primo, cod.proc.pen. e non a quella di cui al comma primo ter del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice d'appello in procedimento "de libertate", che aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della coercizione intramuraria, ai sensi dell'art. 276 comma primo ter, cod.proc.pen. nei confronti di imputato sorpreso all'interno di una sala giochi, durante il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro alla sua abitazione, negli orari e nel percorso autorizzati, senza procedere ad alcuna valutazione "dell'entità, dei motivi e delle circostanza della violazione").
Commentario • 1
- 1. Lieve entità: quando si applica art. 276, co. 1-ter, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2023
1. La questione Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava un appello cautelare proposto un'ordinanza della Corte di Appello della medesima città che, a sua volta, aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti del ristretto, in ordine ai reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina (per i quali era stato condannato con sentenza di primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione), con la misura della custodia cautelare in carcere. In particolare, tale sostituzione era avvenuta ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., in quanto l'imputato, nel corso di un controllo operato dalla P.g. presso la sua abitazione, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2014, n. 46093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46093 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 2774
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 29024/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL MI N. IL 03/02/1974;
avverso l'ordinanza n. 22/2014 TRIB. LIBERTÀ di BOLZANO, del 06/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il Pubblico Ministero in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- i difensori dell'imputato, avvocati Nicola Nettis e Alberto Valenti i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Rileva:
1. - Con ordinanza deliberata il 6 giugno 2014 e depositata il 12 giugno 2014, il Tribunale ordinario di Bolzano, in funzione di giudice dell'appello dei provvedimenti incidentali de libertate, in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero avverso la ordinanza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di quella stessa sede, 21 maggio 2014, di rigetto della richiesta del Pubblico Ministero di sostituzione colla custodia cautelare in carcere della misura cautelare degli arresti domiciliari, a carico di LC HE, imputato dell'omicidio di ER ER, ha applicato all'appellato la coercizione intramuraria.
Il Collegio ha così motivato la decisione: l'imputato ha trasgredito gli obblighi della misura cautelare;
infatti alle ore 11.15 del 14 marzo 2014 è stato sorpreso all'interno della sala da giuoco di via Resia, in concomitanza della fascia oraria ( 7.00 - 14.00) nella quale era stato autorizzato l'allontanamento dalla abitazione esclusivamente per la prestazione del lavoro alle dipendenze di PA IO, titolare della ditta Parquet;
tanto comporta la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari e il ripristino dalla custodia cautelare in carcere;
la evasione è comprovata dalla relazione di servizio, in data 14 marzo 2014, redatta dal sovrintendente della Polizia di Stato, Di Sarno Andrea, il quale notò l'imputato nel locale, assieme alla convivente IL ZI;
procedette alla identificazione;
e gli intimò di rientrare nella abitazione;
nulla rileva che nella successiva comunicazione di notizia di reato del 18 marzo 2014 del dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Bolzano, si legga che LC si trovava "presso" la sala bingo di via Resia;
dal prosieguo dell'atto risulta chiaramente che l'imputato si trovava all'interno del locale;
prive di pregio e concludenza sono le deposizioni assunte nel corso delle indagini difensive;
il datore di lavoro si è limitato a riferire di aver dato un passaggio col proprio furgone a LC, sulla via di casa, e di averlo lasciato nei pressi di via Resia;
SO ZO, titolare della sala giochi, ha asserito di non ricordare la presenza dell'imputato nel locale;
ma tanto non vale a escludere la constatata presenza del LC;
mentre è di dubbia attendibilità la deposizione di AL EP SE, sodale della IL, la quale ha sostenuto di aver scorto il furgone del PA che si allontanava;
di aver incontrato in via Resia LC, il quale era stato, quindi, fermato da tre poliziotti del quartiere;
la circostanza non vale a escludere che in precedenza l'imputato si sia recato nella sala giochi;
la donna non ha visto LC scendere dal furgone;
ne' ha spiegato sulla base di quali elementi ha individuato il furgone di PA.
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Nicola Nettis e Alberto Valenti, mediante atto recante la data del 23 giugno 2014, col quale ha sviluppato tre motivi con i quali dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, (primo motivo), in relazione all'art. 203 c.p.p., e art. 273 c.p.p., comma 1 bis (secondo motivo), e in relazione all'art. 391 bis c.p.p. e segg.
(terzo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (con tutti e tre i mezzi di impugnazione).
A corredo del ricorso i difensori hanno allegato (tra l'altro) copia delle informazioni assunte nel corso delle indagini difensive. 2.1 - Col primo motivo i difensori deducono: il ricorrente, autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per il lavoro, è stato fermato, a poche decine di metri dalla propria abitazione, mentre rincasava, lungo il percorso tra la casa e il luogo di lavoro, nella fascia oraria consentita;
erroneamente il giudice a quo ha ravvisato la violazione della misura cautelare e, quindi, ha automaticamente applicato la custodia cautelare in carcere, omettendo la doverosa valutazione circa la gravità della infrazione e la necessità della coercizione intramuraria. 2.2 - Col secondo motivo i difensori eccepiscono che il ricorrente, come risulta dalla relazione di servizio, era stato "trovato al bar" in eseguito a segnalazione anonima;
e deducono la violazione degli artt. 203 e 273 c.p.p., in difetto dell'esame degli informatori rimasti anonimi, con conseguente inutilizzabilità. 2.3 - Col terzo motivo i difensori censurano la valutazione tenuta "atomistica e parcellizzata", delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini difensive;
oppongono che la deposizione del datore di lavoro doveva essere coordinata con quella della AL EP;
costei aveva notato il furgone del PA allontanarsi dal punto in cui il conducente ha riferito di aver lasciato il ricorrente;
il gestore della sala giochi ha dichiarato che l'imputato non frequenta il locale da oltre un anno e ha ricordato di aver notato all'esterno LC, verso la metà del mese di marzo 2014, mentre portava la borsa della spesa della convivente IL ZI;
si tratta proprio di quanto avvenuto il 14 marzo 2014; l'ipotesi del Tribunale che potrebbe trattarsi di un giorno diverso è "desolante";
il Collegio ha travisato la negativa di SO;
illogicamente ha insinuato l'inattendibilità della AL EP e ha ipotizzato che il ricorrente potesse essersi recato nel locale in precedenza. 3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, meritevole di accoglimento.
3.1 - Deve premettersi che il secondo motivo di ricorso è privo di giuridico pregio e di pertinenza alcuna rispetto al provvedimento impugnato.
La ordinanza ha utilizzato non fonti anonime confidenziali, bensì la relazione di servizio del sovrintendente Di Sarno, con riferimento a quanto personalmente constatato dall'ufficiale di polizia giudiziaria.
3.2 - Invece, sul punto dell'accertamento della trasgressione della misura degli arresti domiciliari la ordinanza impugnata appare inficiata dal vizio della contraddittorietà (extratestuale) della motivazione in relazione al processo verbale, 5 giugno 2014, di assunzione di informazioni, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., comma 2, dal teste SO ZO ad opera del difensore.
Il Collegio, al riguardo, stigmatizzando la ritenuta genericità delle dichiarazioni del teste, titolare della sala giochi, ha rappresentato che costui si sarebbe limitato ad affermare (soltanto) di non ricordare di aver visto l'imputato nel locale;
e ha, quindi, argomentato che tanto non vale a escludere la presenza del LC il 14 marzo 2014, alle ore 11.15, nella sala bingo.
Fondata risulta, per vero, la denunzia del ricorrente di travisamento della prova.
Il processo verbale di assunzione di informazioni del testimone (diligentemente allegato in copia dal ricorrente in osservanza del canone della autosufficienza del ricorso) documenta, infatti, che il dichiarante, peraltro, affermando di essere "sempre presente, sin dal mattino, presso il suo locale", asserì categoricamente: "sicuramente è oltre un anno che il LC non frequenta" la sala bingo. Il dato travisato assume rilievo, nel contesto del testimoniale assunto in sede di indagini difensive, e tenuto conto che la indicazione, in termini inequivoci, della presenza dell'imputato all'interno della sala bingo è contenuta soltanto nella comunicazione della notizia di reato del 18 marzo 2014 redatta (quattro giorni dopo l'accaduto) dal funzionario della Questura di Bolzano, sulla base della relazione di servizio del sovrintendente Di Sarno;
costui (secondo quanto riportato nella testuale citazione contenuta nella ordinanza impugnata) per localizzare il LC si è espresso facendo uso della preposizione "a", alla quale non è estranea l'accezione di mera prossimità.
Sicché l'approfondimento della questione risulta affatto decisivo. 3.3 - Pur supposto l'accertamento della infrazione, esattamente nei termini rappresentati nella ordinanza in esame, il provvedimento non si sottrae al rilievo dell'errore di diritto in cui sono incorsi i giudici di merito, nell'operare la assimilazione della sosta dell'imputato dentro la sala bingo, durante il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro a casa, all'"allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari", che, a norma dell'articolo 276 c.p.p., comma 1 ter, comporta inderogabilmente la revoca della misura e la sua sostituzione colla custodia in carcere (v. ex multis da ultimo Sez. 6, n. 3744 del 09/01/2013 - dep. 23/01/2013, Sina, Rv. 254290).
E, bensì, corretta l'equiparazione del Tribunale tra l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari e l'allontanamento dal diverso luogo ove il soggetto, sottoposto alla misura coercitiva, sia stato autorizzato a svolgere l'attività lavorativa (Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010 - dep. 28/01/2010, P.G. in proc. Dierna, Rv. 245811).
Ma, nella specie, LC non si allontanò abusivamente ne' dalla propria abitazione, in quanto era stato autorizzato a recarsi al lavoro presso la ditta Parquet, ne' dal luogo ove doveva adempiere la prestazione, in quanto, aveva terminato le incombenze di quel giorno. La supposta trasgressione occorsa in itinere, durante il tragitto di ritorno a casa e nell'arco della fascia oraria assegnata all'imputato per assentarsi dalla abitazione, non è suscettibile di integrare la ipotesi contemplata dall'art. 276 c.p.p., comma 1 ter, risultando l'assenza da casa contenuta nei limiti orari consentiti ed essendo l'allontanamento pur sempre collegato alla prestazione (debitamente eseguita) della attività lavorativa autorizzata (cfr. Sez. 3, n. 42847 del 22/10/2009 - dep. 10/11/2009, Palma, Rv. 244990). Pertanto la condotta trasgressiva, riconducibile alla ipotesi dell'art. 276 c.p.p., comma 1, avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione e apprezzamento da parte del giudice del gravame, ai fini della sostituzione della misura, siccome, peraltro, chiesto (sia pure in via gradata) dal Pubblico Ministero appellante.
3.4 - Conclusivamente il vizio di motivazione in punto di accertamento della trasgressione, l'erronea qualificazione della condotta dell'imputato ai sensi del comma 1 ter, anziché del comma 1, dell'art. 276 c.p.p., e la conseguente omessa valutazione
(prescritta dalla succitata disposizione) "dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione" comportano l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale ordinario di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014