Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia.
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- 1. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2009, n. 49522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49522 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
in data 9 dicembre 2009 49522 /09 R. G. n. 37815/07 09-Udienza pubblica Sentenza n. 2159
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Dr. Giovanni Presidente DE ROBERTO
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere Dr. Antonio Stefano AGRO' Consigliere Dr. Giorgio Consigliere COLLA
Dr. Giacomo PAOLONI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PA UI, nato il [...] a [...],
.
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce/Taranto 26 marzo 2007 n. 418.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Eugenio SELVAGGI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Aldo AREDDU, sost. proc. dell'avv. Giovanni Bonaccio, il quale ne ha chiesto l'accoglimento con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
b) del reato previsto dagli artt. 368 e 61 n. 2 c.p., commesso in Taranto il 1° marzo 2001 accusando del fatto di cui al ca- po a) SE NO, pur sapendolo innocente;
e lo condannava, con le attenuanti generiche e la continuazione e con la diminuzione del rito abbreviato, alla pena di un anno e otto mesi di reclusio- ne, con la sospensione condizionale, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili co- stituite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assolu- zione, o, in subordine, la riduzione della pena e del risarcimento dei danni.
Con sentenza del 26 marzo 2007 n. 418 la Corte d'appello di Lecce/Taranto rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1. inosservanza dell'art. 63 c. c.p.p. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazio- ne perché la sentenza fonda l'inattendibilità di una delle fondamentali prove addotte, di se- gno contrario a quelle poste a base della decisione, cioè le sommarie informazioni di Giu- seppe NO il 3 marzo 2001, senza considerare che questi a quella data avrebbe già dovu- to essere sentito come persona sottoposta a indagini in relazione alle contrastanti dichiara- zioni desunte dall'interrogatorio precedentemente rese dallo SP del 1° marzo 2001;
2. inosservanza dell'art. 64 cc. 3 e 3 bis c.p.p. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche in ordine alla valutazione della chiamata in reità operata dall'imputato e comunque alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti
3. violazione e inosservanza degli artt 111 Cost., 599 e 603 c.p.p., anche con riferimento agli artt. 438 e sgg. c.p.p.; mancata assunzione di prova decisiva e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al rigetto dell'istanza dell'imputato di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
4. violazione degli artt. 526, 496 e sgg. con riferimento all'art. 192 c. 2 c.p.p. e carenza, con- traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e totale travisamento degli elementi di prova;
5. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 bis e 65 c. 1 n. 3 c.p.p. perché la Corte
d'appello ha errato nell'applicazione delle attenuanti generiche, operando sulla pena-base del ве reato ritenuto più grave (tre anni per il peculato la riduzione di un sesto invece che di un terzo;
1
6. Inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto (artt.
2059, 2056,1223, 1226 e 1227 c.c.) e carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione del danno e, in particolare, in ordine al fatto che il cospicuo importo de- terminato stride con l'esiguo ammontare del valore del cellulare;
7. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 368 c.p. e motivazione carente, contraddittoria ed illogica in relazione ai presupposti della calunnia, quali la falsa incolpazione e la consa- pevolezza dell'innocenza dell'incolpato, che avrebbero dovuto costituire oggetto e argomen-
to di prova.
8. eccezione di prescrizione (motivo aggiunto in udienza).
In ordine al primo motivo si osserva che la versione del NO, chiamato in causa dallo SP nell'interrogatorio del 1° marzo 2001, si è rivelata contrastante con quella dell'indagato solo in se- guito alla sua audizione come persona informata dei fatti il 3 marzo successivo, sicché fino a questa data il NO non era sicuramente indagato.
A prescindere da questo rilievo in fatto, il dato rilevante sotto il profilo formale è che la posizione processuale del NO era di teste a discarico, in quanto le prove a carico dell'indagato erano ra- presentate dalla denuncia del furto del telefono cellulare e della relativa scheda appartenuti alla de- funta LA AN, sporta dal fidanzato di questa, OM NE, il 27 marzo 2000, e dagli accertamenti di polizia giudiziaria che ne erano seguiti.
Pertanto l'eccezione di inutilizzabilità della dichiarazione del NO, anche qualora fosse risultata fondata, sarebbe comunque irrilevante e l'imputato non avrebbe interesse a proporla.
Il primo motivo di ricorso è perciò inammissibile.
Lo stesso deve dirsi del secondo e del quarto motivo, intanto perché fondati sulla medesima ecce- zione di inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni del NO;
e, nel resto, perché consistenti in singole osservazioni in fatto, di per sé generiche per la perifericità dei rilievi e perciò ininfluenti sul quadro probatorio acquisito alla causa, e comunque fondate su valutazioni alternative delle prove stesse, incompatibili col giudizio di legittimità ed anche illogiche, laddove propongono situazioni di fatto palesemente prive di intrinseca ragionevolezza (ad es., la capacità della madre dell'imputato, malata di cancro e costretta a letto con l'assistenza di un badante, il NO, di spostarsi alla guida di un autoveicolo;
il presunto senso di gratitudine del badante a pagamento, che avrebbe motivato il regalo alla stessa del cellulare sottratto alla Captano;
e così via).
Il terzo motivo è infondato. ва A seguito della nuova formulazione dell'art.438 cod. proc. pen., deve ritenersi possibile la ri- chiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 comma terzo cod. proc. pen. (Cass., Sez. 3, 2 marzo 2004 n. 15296, ric. Simek).
A questo criterio si è uniformato il Giudice d'appello, osservando che l'imputato in esito alle inda- gini preliminari aveva chiesto che il processo a suo carico fosse definito con rito abbreviato incon- dizionato, rilevando nel merito, motivatamente, l'inconferenza e, quindi, la superfluità dell'integrazione probatoria richiesta, che avevano motivato il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Riguardo al quinto motivo si osserva che il Giudice d'appello ha valutato specificamente il tratta- mento sanzionatorio applicato all'imputato, trovandolo, indipendentemente dalla diminuzione prati- cata con le attenuanti generiche concesse, prossimo al minimo edittale, con un aumento contenuto per la continuazione.
Anche questo motivo si rivela quindi privo di fondamento.
Il sesto e il settimo motivo sono inammissibili.
Il Giudice d'appello ha considerato le obiezioni mosse con i motivi d'appello alle statuizioni civili, svolgendo al riguardo una motivazione coerente logicamente e giuridicamente corretta, anche per quanto riguarda il valore affettivo del cellulare, emerso in atti con la denuncia del fidanzato della defunta LA AN, alla quale il telefono era stato da lui regalato.
Quanto alle prove della calunnia, la prova della sussistenza dei presupposti della calunnia emerge, quanto alla falsa incolpazione, dalla condotta dell'imputato che ha falsamente tirato in ballo il Pala- tino;
mentre la consapevolezza dell'innocenza di quest'ultimo appare meramente consequenziale alla condotta stessa.
L'ottavo motivo è infondato, tanto con riferimento al reato di calunnia, quanto al reato presupposto.
Per quanto riguarda la calunnia, applicandosi senza contestazione la normativa previdente, il termi- ne prescritto decennale, aumentato fino alla metà per le interruzioni, dalla data del 25 aprile 1999 del commesso reato, scade, anche senza tener conto di eventuali sospensioni, il 25 aprile 2014.
Quanto al secondo, rispetto al quale l'eccezione non è stata del pari motivata, l'eventuale prescri- zione risulta irrilevante, in quanto ai fini del perfezionamento della calunnia basta il pericolo che inizi un procedimento penale, anche se poi tale procedimento sia destinato a concludersi con una declaratoria di estinzione del reato sicché l'ipotesi criminosa prevista dall'art 368 cod. pen si realizza anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al mo-
Q mento della denuncia (Cass., Sez. 6, 11 giugno 2003 n. 34481, Merlo;
Sez. 6, 10 dicembre 1991 n.
8142, ric. De Donato;
Sez. 6, 24 ottobre 1979 n. 3674, ric. Sala;
Sez. 3, 12 giugno 1967 n. 797, ric.
Virzi).
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2009
Il Consigliere estensore де и Presidente врешно DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggl 23 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Дела