Sentenza 11 giugno 2003
Massime • 1
L'ipotesi criminosa prevista dall'art 368 cod. pen (calunnia) si realizza anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2003, n. 34481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34481 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2003 |
Testo completo
composta dagli IIl.mi signori:
dott. Pasquale Trojano Presidente
" ON Stefano Agrò Consigliere
" Francesco Gramendola "
" Arturo Cortese "
" Giovanni Conti "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
IO LU ME
contro la sentenza 27 marzo 2002 della Corte d'Appello di Trento. Udita la relazione del Consigliere ON Stefano Agrò. Udito il P.G. Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi l'avvocato Pasquale Bartolo per il ricorrente e l'avvocato Massimo Lauro per la parte civile ON Di RO.
RITENUTO IN FATTO
1. IO LU LO, ritenuto responsabile di calunnia in danno di ON Di RO, ricorre contro la sentenza in epigrafe.
2. Deduce la nullità della sentenza di primo grado e di quella d'appello poiché venne disposto ai sensi dell'art. 507 c.p.p. l'esame della signora NN MA, rigettandosi l'istanza della difesa di ammissione di prova contraria a quella così disposta.
3. Inoltre la deposizione MA sarebbe comunque inutilizzabile in quanto in primo grado l'esame testimoniale è stato acquisito in violazione dell'art. 507 c.p.p., dal momento che la relativa ordinanza è stata emessa non al termine dell'acquisizione delle prove ma prima della deposizione di un teste indicato dalla difesa. Inoltre la MA non depose al termine dell'istruttoria dibattimentale ma prima che la difesa ascoltasse un proprio teste.
4. Nel merito deduce la violazione dell'art. 368 c.p. in quanto l'esposto da lui presentato non accusava il Di RO di un reato completo dei suoi elementi costitutivi, ma conteneva una lamentela espressa in termini del tutto generici.
5. Il dolo comunque sarebbe stato ritenuto provato in maniera scorretta: la sentenza infatti si sarebbe basata solo sul fatto che il Di RO è stato prosciolto a seguito dell'esposto presentato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Conviene muovere dalla deduzione riguardante l'idoneità dell'accusa avanzata dal LO a rappresentare un reato, in quanto, in tesi, foriera della soluzione più favorevole per il ricorrente.
2. Il rilievo non ha fondamento.
Al LO si contesta di aver indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia un esposto nel quale, precisando date, procedimento e soggetti coinvolti, faceva carico ad ON Di RO di aver indebitamente esercitato l'azione penale nei suoi confronti in un "processo di ritorsione e vendetta". Ritorsione e vendetta dovute ad una denunzia, sporta dallo stesso LO, a carico dell'avvocato NN MA, persona cara al Di RO perché a lui legata sentimentalmente all'epoca del fatto. Ora non è ben chiaro in che senso nel ricorso si sostenga che tale esposto non contiene tutti gli elementi essenziali a rappresentare un abuso di ufficio da parte del pubblico ministero, per risolversi, invece, in una semplice lamentela del LO o, a tutto voler concedere, in una diffamazione da quest'ultimo perpetrata. Se si fa riferimento (implicito nell'atto di impugnazione e esplicito nella discussione) alle poche righe impiegate per rappresentare il fatto del Di RO, a fronte della lunghezza complessiva del libello, deve rispondersi che, nonostante la sua laconicità, questa parte dello scritto prospetta tutte le componenti necessarie e sufficienti a identificare il reato: viene delineata con precisione la vicenda giudiziaria in cui il Di RO ha svolto le funzioni di p.m., viene indicata l'attività del magistrato sviata da eccesso di potere, viene nominato il soggetto danneggiato, viene mostrato il movente della vendetta. Se si vuol suggerire che un abuso d'ufficio per sviamento di potere non è in tesi configurabile (ma in realtà il ricorso tace del tutto sul punto), si deve obiettare che il problema si pone per gli abusi successivi alla riforma del 1997 (e l'accusa nella specie risale al 1996) e che comunque per quelli in danno la giurisprudenza è attestata nel riconoscere la perdurante rilevanza di un tal vizio ai fini penali. Non pare comunque che, sottolineandosi l'incompletezza dell'accusa, si riproponga l'argomento secondo il quale si sarebbe rappresentato un reato già prescritto, dato che una tale rappresentazione è per definizione idonea a configurare un delitto, che peraltro è estinto. L'argomento in ogni modo è stato già disatteso in appello, ove si è correttamente osservato che ai fini del perfezionamento della calunnia basta il pericolo che inizi un procedimento penale, anche se poi tale procedimento sia destinato a concludersi con una declaratoria di estinzione del reato.
3. Assodata dunque l'idoneità dell'accusa va aggiunto che la sentenza impugnata correttamente motiva in ordine all'oggettiva falsità della medesima.
Il LO, nell'esposto, ha fatto riferimento ad una denunzia contro la MA da lui sporta il 9 gennaio 1989 e alla data della sua citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo del giorno successivo, in ciò specificamente rappresentando la ritorsione sofferta. Ed allora è stato risolutivo osservare come in quel tempo (e da anni) il Di RO fosse pubblico ministero presso il Tribunale di Milano e come quindi, per ammettere una sua influenza, si sarebbe dovuto immaginare che lo stesso fosse venuto immediatamente a conoscenza della denunzia, sebbene coperta _dal segreto, avesse fatto subito ripescare da suoi non identificati accoliti un'ordinanza di rinvio a giudizio emessa su sua richiesta a carico del LO giacente dal 30 aprile 1985, fosse riuscito sottoporre questo documento all'attenzione del Presidente del Tribunale di Bergamo, il quale nel giro di ventiquattro ore avrebbe firmato il decreto di citazione. Con l'ovvia conclusione dunque che la stretta successione cronologica tra la denunzia e la citazione a giudizio è una pura coincidenza.
4. Meno chiara è più sofferta è la parte della sentenza, oggetto di un secondo motivo di ricorso, in cui si aggiunge che il ricorrente era perfettamente consapevole che si trattasse di una semplice coincidenza e che dunque l'elemento soggettivo del delitto di calunnia è pienamente riscontrato.
La pronunzia in esame infatti non si limita a constatare che attribuire al Di RO un ruolo nella citazione a giudizio del 1989 eccede da ogni ragionevole persuasione, ma con ampia argomentazione si spinge a considerare quale ruolo il Di RO avesse avuto nella vicenda processuale a monte e se in relazione a questa, intesa nella sua interezza, fosse ragionevole concepire un dubbio di arbitrarietà del suo operato. Tanto peraltro contestualmente (e quindi contraddittoriamente) affermando l'irrilevanza dell'antefatto rispetto al reato per come contestato. Irrilevanza che peraltro era già stata implicitamente ma chiaramente negata in primo grado, quando i giudici sentirono l'assoluta necessità di assumere la testimonianza di NN MA ai sensi dell'art. 507 c.p.p. su particolari riguardanti appunto gli antefatti della citazione a giudizio.
Deve allora ritenersi che in realtà in sede di merito si è esplorata, ritenendola in tesi plausibile, ma escludendola nella specie, la possibilità di una lettura dell'esposto accusatorio in chiave di esagerazione soggettivamente scusabile. Nel senso cioè che tale esposto rappresentava un complessiva attività di abuso di ufficio da parte del Di RO, solo enfatizzata in suo impossibile intervento nel 1989, e che le espressioni "alla prima denuncia
contro
NN MA il p.m. A. Di RO che aveva sottolineato la gravità penale dei reati da me a lui descritti (non sapendo che fosse sua amica!) risponde il giorno dopo con un mio rinvio a giudizio" e quella "vengo rinviato a giudizio dalla dott. Omboni su richiesta del Di RO, il giorno dopo aver presentato la denuncia contro sua moglie NN MA" potessero comunque essere rapportabili alla convinzione, in buona fede maturata, di una. persecuzione giudiziaria ingiustamente subita a partire dal 1984. 5. I giudici di merito, ricostruendo l'intera vicenda, raccontano dunque che il LO, acquirente dell'eredità della nobildonna Carrara, ritenendosi truffato da certo notaio TT, esecutore testamentario che in alcune divisioni avrebbe favorito altri soggetti falsificando gli atti, nel 1984 aveva denunziato l'accaduto alla Procura della Repubblica di Bergamo. Il p.m. incaricato del caso era stato ON Di RO. Il Di RO il 30 aprile del 1985, a conclusione delle indagini, aveva chiesto al G.I., dott. Omboni, l'archiviazione nei confronti del TT e delle altre persone denunziate ed il rinvio a giudizio del LO per calunnia a danno di costoro (si tratta del procedimento - già visto - che il 10 gennaio 1989 avrebbe avuto un seguito con il decreto di citazione a giudizio). Ciò posto, il ricorrente non poteva che annoverare anche in questo caso a mera coincidenza cronologica il fatto di aver inviato sei giorni prima della richiesta del Di RO una raccomandata di diffida all'avvocato NN MA. E ciò perché il LO aveva spedito tali e tante diffide e denunzie che sarebbe stato semmai strano che qualcuna di queste non fosse concomitante con atti giudiziari a suo danno;
perché, sembra doversi intendere, tra la denunzia a carico di NA MA e quella relativa al notaio TT e altri non v'era connessione di sorta (nonostante uno di questi altri, per pura omonimia si chiamasse MA); perché tra NN MA e ON Di RO, al momento della richiesta del 30 aprile, non esisteva alcuna relazione sentimentale, ma una pura e semplice conoscenza, che solo nel 1986 si sarebbe trasformata in un legame affettivo.
Era del resto significativo che il ricorrente ave, .tardato (almeno fino al 1993) a denunziare il preteso abuso, sicché chiaro era il sapore di montatura strumentale (e, dato il soggetto accusato, anche politica) di tutta la vicenda.
6. Gli argomenti appena riassunti per cui il LO non poteva supporre che il Di RO, quando era pubblico ministero operante, avesse personalizzato la funzione, appaiono a questa Corte in parte privi di efficacia, non sembrano sorretti in altra parte da adeguato apparato dimostrativo, ovvero sono stati raggiunti in violazione dei diritti della difesa.
In primo luogo, quelli da ultimi riportati sulla montatura, sono semplici illazioni, in tanto plausibili in quanto suffragate dalla saldezza delle altre affermazioni.
Ma del tutto inconferente è rifarsi ad un discorso statistico per asseverare la percepita normalità nella scansione diffida alla MA inviata il 24 aprile - richiesta di rinvio a giudizio del 30 successivo: se al ricorrente, dopo il rinvio a giudizio, fosse stata resa nota una relazione, preesistente alle conclusioni del p.m., tra il p.m. e l'avvocato denunziato, una simile stretta successione cronologica l'avrebbe comunque spinto a sospettare, nonostante i plurimi procedimenti in cui era coinvolto e tanto più che egli sostiene (e il punto non appare smentito) che di questa diffida egli aveva parlato con il Di RO il 28 aprile. Resta poi oscuro comprendere come si sia concluso che NN MA fosse estranea ai fatti dì cui alla denunzia a carico dì TT ed altri. Sebbene in primo grado e nella sentenza impugnata non si specifichi positivamente quale fosse il contenzioso tra la MA e il LO, in altra parte della decisione in esame è dato leggere che l'avvocato NN MA rivestiva l'ufficio di curatore della eredità della nobildonna Carrara.
7. Risolutivo tuttavia sarebbe l'accertamento che tra il p.m. e il legale non v'era alcun legame affettivo antecedente al 1986. Senonché un'affermazione in tal senso è stata basata sulla "corale deposizione dei diretti interessati" e cioè del Dì RO e della MA, essendo stata NN MA assunta al riguardo dal Tribunale ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Si innestano a questo punto le censure in rito avanzate dal ricorrente e, se non può darsi seguito alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni della MA (in quanto la sua ammissione era stata disposta prima dell'esaurimento delle altre prove e in quanto il suo esame era stato compiuto prima dell'audizione di teste introdotto a richiesta di parte), trattandosi invece di mere irregolarità, ben più fondata è la seconda doglianza.
Questa, che si sostanzia nella violazione dell'art. 495 comma 2 c.p.p. e cioè del diritto dell'imputato all'ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, venne respinta in primo grado senza specifica motivazione, impedendosi così al LO di introdurre testimoni a suo dire informati del fatto che la relazione sentimentale tra il Di RO e la MA era iniziata nel 1984. Riproposta la questione in sede di appello (in una con la subordinata istanza di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p.), la Corte, equivocando, ha creduto di poter superare la deduzione limitandosi a richiamare i noti principi sulla completezza dell'istruttoria già svolta e sulla sufficienza degli elementi raccolti ai fini del decidere, nella specie tanto più validi in quanto incerta e dubbia sembrava la decisività del mezzo offerto.
Senonchè simili affermazioni, bastevoli se si fosse trattato di una semplice richiesta di rinnovazione, erano invece insufficienti a risolvere il caso di specie, in cui si trattava di un diritto dell'imputato, valendo a questo punto il principio, affermato a Sezioni Unite e che qui si intende ribadire, che anche nel caso in cui disponga la prova d'ufficio il giudice non può negare l'ammissione della prova contraria.
8. Dal vizio appena rilevato non discende, come il ricorrente sembra prospettare, la nullità della sentenza di primo grado e di quella d'appello. Esso conferma invece il difetto di motivazione, per mancato accertamento dì un punto che la Corte d'Appello, sebbene con singolare reticenza;
ha sostanzialmente ritenuto di ampia rilevanza ai fini del decidere. Che cioè il LO, anche in relazione a come il Di RO s'era comportato nel condurre le indagini, non poteva ritenere di essere stato oggetto di abuso d'ufficio da parte del p.m. nell'esercizio delle sue funzioni e che quindi le affermazioni dell'esposto, benché astrattamente suscettibili di interpretazione contraria, non potevano nel concreto essere lette quali espressioni enfatiche di una opinione in buona fede maturata.
9. Il giudice del rinvio, ove voglia discostarsi da questa lettura del libello accusatorio, dovrà fornire adeguata motivazione. Prestandovi adesione, dovrà dare spazio al diritto dell'imputato alla prova contraria.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trento.
Così deciso in Roma, l'11 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 AGOSTO 2003.