Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 5
In tema di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, sussiste continuità tra la normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 e la normativa successiva di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche, sia con riguardo alla nozione di utilizzazione, sia con riguardo ai criteri di applicazione del diritto transitorio, sia, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio.
In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non è necessaria l'avvenuta emanazione, alla data del fatto, dei decreti ministeriali attuativi e delle norme regionali connesse, avuto riguardo all'art. 62, comma decimo, del D. Lgs. n. 152 del 1999, secondo cui fino alla emanazione di tale disciplina regionale le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti.
La disciplina di deroga alla normativa sui rifiuti, prevista dall'art. 38 D.Lgs. n. 152 del 1999 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è autonoma ed indipendente rispetto alla disciplina di deroga di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 22 del 1997 prevista per le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose, sicché, a differenza di tale seconda ipotesi, non è richiesto che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola.
La nozione di utilizzazione agronomica (nella specie di deiezioni di suini), da cui dipende l'applicabilità della deroga alla normativa sui rifiuti di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 152 del 1999, è di carattere ampio ed include pertanto tutte le fasi della sua gestione, ivi comprese quelle, intermedie, del deposito e del trasporto delle sostanze.
In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie, deiezioni di suini), non è necessaria l'attuazione della pratica in oggetto attraverso scarico diretto tramite condotta, essendo la deroga condizionata alla sola effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti, in qualunque modo questa avvenga. (Fattispecie di fertirrigazione operata tramite spandimento sul suolo successivo a stoccaggio in vasche e trasporto a bordo di cisterne).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38411 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
massimano
384 1 1 / 08 11
Sentenza n.1783 Udienza pubblica del 9.7.2008 R. G. n. 18908/08
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
M to TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Presidente Dott. Guido DE MAIO
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere Dott. Ciro PETTI Consigliere Dott. Aldo FIALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ид sul ricorso proposto per UT NP, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 29.11.2007 dal Tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Santi Consolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza,
Udito il difensore della parte civile, avv.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Alberto Tedeschi, che ha insistito nel ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 Con sentenza del 29.11.2007 il Tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di
Palmanova, a seguito di opposizione a decreto penale, ha condannato NP UT alla pena (interamente condonata) di euro 4.000 di ammenda, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997 perché - quale titolare della omonima azienda zootecnica aveva effettuato senza la prescritta autorizzazione attività di raccolta,
-
trasporto e recupero di rifiuti non pericolosi, in particolare raccogliendo in quattro vasche il liquame proveniente dall'allevamento di suini e quindi trasportandolo e disperdendolo sul suolo della sua azienda: in San Vito al Torre fino al 28.2.2002.
In sintesi, il giudice monocratico ha osservato in fatto e diritto quanto segue:
- il LL stoccava in quattro vasche in muratura le deiezioni di circa cinquecento suini;
quindi, decorso il periodo di “maturazione” imposto dalle pratiche agricole, le trasportava a bordo di una cisterna sui terreni della sua azienda dove le spandeva a fini di fertilizzazione del suolo;
in tal modo provocando immissioni maleodoranti in atmosfera, che avevano suscitato le proteste dei vicini;
- il medesimo non era munito di alcuna autorizzazione per la gestione dei rifiuti;
ma aveva esibito due autorizzazioni con validità quadriennale, rilasciate per la fertirrigazione di terreni agricoli ai sensi della legge 319/1976 (c.d. legge Merli), una da parte del comune di San Vito a Torre in data 3.6.1998, e una da parte del comune di Aiello del Friuli in data 8.6.1999
(l'azienda dell'imputato si estendeva nei territori dei due comuni); le predette deiezioni configuravano rifiuto CER 02 01 06, e il loro spandimento sul suolo a
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beneficio dell'agricoltura costituiva attività di recupero, come previsto dalla lettera R10 dell'allegato C del D.Lgs. 22/1997;
- le stesse deiezioni non erano escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 8 lett. c) del citato D.Lgs. 22/1997. Infatti questa norma si riferisce solo a materie fecali provenienti da attività agricola e riutilizzate nelle normali pratiche agricole, mentre l'allevamento di suini esercitato dal LL esulava dall'attività agricola, poiché non emergeva alcun collegamento funzionale con i fondi agricoli coltivati dal medesimo. In sostanza, mancando questo collegamento, le deiezioni animali non potevano qualificarsi come rifiuti agricoli, ed erano soggette alla disciplina sui rifiuti stabilita in via generale dal D.Lgs. 22/1997;
- anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 152/1999 rimaneva applicabile questa disciplina, giacché l'art. 38 del nuovo decreto, che disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti animali, assoggettandola a una semplice comunicazione (anziché alla precedente autorizzazione): a) presuppone sempre uno scarico tramite condotta;
b) è applicabile solo dopo l'emanazione di una normativa secondaria, in atto mancante, in particolare essendo necessario un decreto ministeriale contenente criteri e norme tecniche generali, nonché normative di attuazione adottate dalla regioni;
sussisteva quindi l'elemento oggettivo del reato contestato, atteso che l'imputato non era munito di alcuna autorizzazione per la gestione dei rifiuti;
- sussisteva anche l'elemento soggettivo, nonostante l'incertezza esistente nella soggetta materia per il contrasto tra chi riteneva applicabile il D.Lgs 22/1997 e chi riteneva applicabile il D.Lgs 152/1999. Infatti, i pareri favorevoli all'applicazione di quest'ultima normativa, acquisiti dall'imputato e prodotti a dibattimento, rilasciati sia dalle autorità amministrative, sia dall'associazione di categoria, erano tutti successivi alla condotta contestata;
e pertanto non potevano rendere “inevitabile” ai sensi dell'art. 5 c.p. come modificato da Corte cost. n.
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364/1988 l'errore sulla legge addotto a sua scusante dallo stesso imputato.
Il difensore del LL ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi a 2
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sostegno. In particolare, deduce:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla nozione di rifiuto. Lamenta che il giudice di merito non ha verificato in concreto l'applicabilità dell'art. 14 della legge 178/2002, che ha introdotto una interpretazione autentica della nozione, escludendo dal suo ambito le sostanze destinate certamente al riutilizzo, e perciò non abbandonate;
2.2 - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione della azienda agricola come insediamento produttivo e non invece come insediamento equiparato a quello civile. Lamenta che il giudice non abbia assolutamente verificato le condizioni di applicabilità dell'art. 28, comma 7, lett. b), D.Lgs. 152/1999, per il quale sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongano di un determinato rapporto tra numero di capi animali ed estensione del terreno, indicativo della connessione funzionale tra fondo e allevamento;
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2.3 - applicabilità della normativa successiva più favorevole introdotta dall'art. 101, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 (c.d. testo unico sull'ambiente), così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.1.2008, che ha assimilato tout court alle acque reflue domestiche le acque provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame, senza più richiedere (come faceva l'art. 28 del D.Lgs. 152/1999) un determinato rapporto tra estensione del fondo e quantità del bestiame.
3 Con memoria successiva del 2.7.2008, il difensore ha ulteriormente argomentato a sostegno del ricorso, in particolare osservando che: alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, gli effluenti di allevamento
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possono sfuggire alla qualifica di rifiuti se vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nel contesto di una pratica legale di spargimento su terreni ben identificati, e se lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato alle esigenze dello spargimento;
-alla luce del nuovo testo dell'art. 2135 cod. civ., come novellato dall'art. 1 del D.Lgs.
228/2001, l'imputato doveva essere qualificato come imprenditore agricolo;
- ha errato il giudice di merito laddove ha ritenuto che l'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 è applicabile soltanto alle attività di scarico tramite condotta;
- lo stesso art. 38 era applicabile anche in mancanza del decreto ministeriale e delle normative regionali di attuazione, giacché ai sensi dell'art. 62, comma 8, del ripetuto D.Lgs. 152/1999, fino all'adozione delle normative attuative previste, rimangono in vigore le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi dell'abrogata legge 10.5.1976 n. 319.
Motivi della decisione
4 - Il ricorso deve essere accolto, giacché il giudizio di responsabilità emesso dal giudice di merito è fondato su una interpretazione errata della disciplina vigente in materia di im utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
Secondo il D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, art. 2, lett. n bis), per "utilizzazione agronomica” si intende "la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo".
Per "applicazione al terreno", ai sensi della lett. n) del medesimo art. 2, si intende l'apporto di materiali al terreno mediante spandimento o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione nel terreno o interramento.
Secondo la lett. s) del ripetuto art. 2, gli "effluenti di allevamento" sono le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato.
Come tali, questi effluenti, se raccolti separatamente e trattati fuori sito, rientrano tra i rifiuti disciplinati dal D.Lgs.
5.2.1997 n. 22, classificati come CER 02 10 06, il quale comprende
"feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito". Invero, la raccolta separata e il trattamento fuori del sito di produzione indicano la volontà del produttore o detentore di disfarsi delle sostanze, secondo la definizione di rifiuto formulata nell'art. 6, lett. a) dello stesso decreto legislativo n. 22/1997.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, gli effluenti di allevamento sono sottratti alla disciplina dei rifiuti se utilizzati nella pratica agricola c.d. della fertirrigazione. Questa norma, infatti, dispone che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (come delle acque di vegetazione e delle acque reflue agricole) è soggetta solo a comunicazione all'autorità competente (comma 1); e assegna alle regioni il compito di disciplinare le attività di utilizzazione agronomica sulla base dei criteri e delle norme tecniche 4
generali adottati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali (comma 2). Questa normativa di secondo grado, in particolare, deve disciplinare i tempi e le modalità della prescritta comunicazione, le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzazione agronomica atte a garantire il minor impatto ambientale, i criteri e le procedure di controllo al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di comunicazione, nonché delle norme e delle prescrizioni tecniche, le sanzioni amministrative pecuniarie, ferma restando la sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda comminata dall'art. 59, comma 11 ter, per chi effettua l'utilizzazione agronomica fuori dai casi e dalle procedure previste o non ottempera al divieto o all'ordine di sospensione impartito dall'autorità competente (comma 3). Come può agevolmente desumersi dalla formulazione letterale della norma, la deroga alla disciplina sui rifiuti è condizionata soltanto alla effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti, in qualunque modo questa avvenga: per scarico diretto degli effluenti liquidi tramite condotta;
per scarico indiretto attraverso deposito temporaneo in vasche impermeabili e successivo trasporto nel terreno di applicazione tramite autocisterna o altro mezzo;
mediante spandimento sulla superficie del terreno;
mediante iniezione del terreno;
attraverso interramento;
attraverso mescolatura con gli strati superficiali del terreno (per riprendere le modalità di applicazione al terreno indicate nella lett. n) dell'art. 2 D.Lgs. 152/1999).
5- Non può quindi condividersi quella opinione dottrinale e giurisprudenziale, secondo cui la deroga alla disciplina sui rifiuti riguarda solo le pratiche di fertirrigazione attuate per scarico diretto, con la conseguenza che, anche in tema di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, "i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti e il loro smaltimento deve essere autorizzato" (così testualmente Cass. Sez. III, n. 8890 del 10.2.2005, dep. 8.3.2005, GI).
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Questa tesi fa leva sulla circostanza che il D.Lgs. 152/1999, con l'art. 2 lett. bb), ha radicalmente innovato il concetto di scarico di acque reflue, restringendolo alla immissione diretta nel corpo ricettore tramite condotta, ed escludendo da esso lo scarico indiretto previsto dalla previgente legge n. 319 del 10.5.1976. Ma così facendo, questa tesi, non s'accorge che la deroga alla disciplina legale sui rifiuti introdotta dal citato art. 38, pur essendo contenuta nella legge sugli scarichi idrici, non presuppone affatto la configurabilità di uno scarico. Tanto ciò è vero che la utilizzazione agronomica contemplata nella norma derogatoria può riguardare sia acque reflue liquide o semiliquide, comunque convogliabili tramite condotta, sia materiali palabili e comunque non convogliabili, come sono gli effluenti di allevamento costituiti da una miscela di lettiera e di deiezioni animali. 5
Grazie al combinato disposto di queste norme transitorie, quindi, resta assicurata la "copertura regolamentare" dell'art. 38, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione e delle conseguenti norme tecniche regionali.
Siffatta copertura è idonea a risolvere anche per il periodo transitorio la legittima preoccupazione di chi teme che una pratica di utilizzazione agronomica, non rigorosamente regolamentata anche attraverso norme secondarie di dettaglio, possa pregiudicare i valori ambientali tutelati, provocando ad esempio danni alle falde acquifere, rischi per la salute pubblica, sviluppi di odori, diffusione di aerosoli. Basti considerare a questo riguardo le dettagliate norme tecniche disposte dalla delibera 4.2.1977, emanate in relazione all'art. 2, lett. b), d) ed e) della abrogata legge 10.5.1976 n. 319, ma sicuramente applicabili nella fase transitoria della nuova disciplina sulle acque, e in particolare le norme contenute nell'Allegato 5, par. 2.3.2, in relazione agli scarichi per uso agricolo da allevamenti zootecnici, che si preoccupano di assicurare la salvaguardia delle falde e la tutela igienica delle culture e degli addetti.
Anche in materia di individuazione delle autorità competenti nella soggetta materia, il legislatore ha definito i criteri per la soluzione del problema nella fase transitoria. Infatti, l'art. 63 del D.Lgs. 152/1999, nell'abrogare la legge 319/1976, fa espressamente salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, il quale stabilisce che, fino all'attuazione del D.Lgs.
31.3.1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione delle legge 15.3.1997 n. 59), le amministrazioni centrali e locali devono assicurare la continuità delle competenze precedentemente attribuite in materia di tutela delle acque.
Peraltro, a tutt'oggi, tutta la problematica relativa alla immediata applicabilità dell'art. 38 è radicalmente ridimensionata dopo l'emanazione del D.M. 7.4.2006, che ha appunto dettato, sia pure con ritardo (e comunque dopo il fatto contestato all'imputato), i criteri e le norme т
tecniche generali per la disciplina regionale della utilizzazione agronomica degli affluenti di в
allevamento. Sicché, per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, si tratta soltanto di verificare se la regione interessata ha emanato la connessa disciplina di sua competenza, fermo restando che, in caso negativo, a mente dell'art. 62, comma 10, del D.Lgs. 152/1999, si applicano le discipline regionali già vigenti. 6
prevista dall'art. 8 lett. c), opera a condizione che le stesse provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola" (sent. GI, rv. 230981; nonché sent.
UR, rv. 232355). Non occorre neppure sottolineare che resta estranea al thema decidendum la problematica relativa alla qualifica produttiva o civile dell'insediamento zootecnico, sollevata dal ricorrente.
-8 Infine, non appare sostenibile neppure una tesi restrittiva propugnata in dottrina, secondo cui la deroga prevista dall'art. 38 andrebbe limitata soltanto alla fase finale della utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, cioè alla fase di applicazione sul terreno, mentre per le fasi precedenti del deposito in vasca impermeabilizzata e del trasporto a mezzo autobotte continuerebbe ad applicarsi la disciplina sui rifiuti, e in particolare quella che prescrive limiti qualitativi, quantitativi e temporali al deposito temporaneo, e che impone l'autorizzazione e l'obbligo dei formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto dei medesimi. Una simile tesi, infatti, è chiaramente incompatibile con l'ampia nozione di utilizzazione agronomica adottata dal legislatore (con la citata lett. n bis) dell'art. 2 D.Lgs. 152/1999), che comprende tutte le fasi della sua gestione, da quella della "produzione” a quella della
"applicazione al terreno", incluse perciò le fasi intermedie del deposito e del trasporto.
9 - L'ermeneutica qui sostenuta trova autorevole conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che ne consacra la perfetta congruenza con l'ordinamento comunitario.
In due sentenze dell'8.9.2005 (nella causa C-416/02 della Commissione
contro
Regno di Spagna;
e nella causa C-12/03 sempre della Commissione contro il Regno di Spagna) la Terza
Sezione della Corte ha chiaramente affermato che gli effluenti di allevamento possono sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono utilizzati in modo certo, nello stesso processo produttivo e senza trasformazione preliminare, come fertilizzanti dei terreni nel contesto di una pratica legale di spargimento su terreni ben identificati, e se il loro stoccaggio è limitato alle esigenze delle operazioni di spargimento. Ha inoltre significativamente aggiunto che il fatto che tali effluenti non siano utilizzati sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti, ma per il fabbisogno di altri operatori economici, è irrilevante al riguardo. 7
che non consistano nell'esercizio della utilizzazione agronomica fuori dei casi e delle procedure previste, o nell'inizio della attività senza previa comunicazione all'autorità competente, ovvero nella inottemperanza al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività.
11 Com'è noto, la disciplina vigente al momento della commissione del fatto è stata ora abrogata e sostituita dal D.Lgs.
3.4.2006 n. 152, in seguito corretto e integrato prima dal D.Lgs.
8.11.2006 n. 284 e poi dal D.Lgs. 16.1.2008 n. 4.
Ma la nuova disciplina, almeno relativamente a quella rilevante nella concreta fattispecie, si pone in perfetta continuità normativa con la disciplina precedente. Sostanzialmente corrispondenti sono rimaste le definizioni indicate dall'art. 74 in tema di:
- effluenti di allevamento, intesi come “le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato” (lett. v);
-utilizzazione agronomica, intesa come "gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti dalle aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione sul terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati [rectius, finalizzata] all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute" (lett. p);
- applicazione al terreno, intesa come "apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento" (lett. o). Secondo l'art. 112, la utilizzazione agronomica è sempre soggetta alla previa comunicazione all'autorità competente, ferma restando la competenza delle regioni per disciplinare i tempi e le modalità della comunicazione, per emanare norme tecniche in ordine alle operazioni di utilizzazione agronomica, nonché per definire i criteri e le procedure di controllo, sulla base del prescritto decreto ministeriale di attuazione.
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Assolutamente identici sono anche i criteri per la soluzione dei problemi di diritto transitorio, posto che, secondo l'art. 170, fino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione, restano validi ed efficaci i provvedimenti emanati in attuazione dello abrogato D.Lgs. 152/1999, e quindi il succitato decreto ministeriale del 7.4.2006 (comma 11); mentre fino alla emanazione della prescritta disciplina regionale, si applicano le disposizioni regionali di contenuto tecnico e amministrativo vigenti al momento dell'entrata in vigore della parte terza dello stesso D.Lgs. 152/2006 (comma 7).
In tema di diritto transitorio, quindi, va ribadita una recente sentenza di questa Corte, secondo cui al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie, deiezione di conigli) occorre che tale utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni indicate dal D.M. 7.4.2006 (Sez. III, n. 9104 del 15.1.2008, P.G. in proc. Manunta, rv. 238997).
Anche il trattamento sanzionatorio delle infrazioni è improntato ai medesimi criteri previgenti. Infatti, secondo il comma 14 dell'art. 137, è punito con l'arresto o con l'ammenda chiunque effettui l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento al di fuori dei casi e delle procedure prescritte, ovvero non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività. Mentre, secondo il comma 5 dell'art. 133, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria l'inosservanza delle disposizioni regionali vigenti di cui al predetto comma 7 dell'art. 170, salvo che il fatto costituisca reato (vale a questo proposito la precisazione fatta al precedente paragrafo 10). 8
reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (sent. n. 1021 dell'11.1.2002, Cremonese, rv. 220509). Come già chiarito da questa Corte, non può applicarsi al riguardo la limitazione di ogni sospensione a soli sessanta giorni secondo la disciplina introdotta dall'art. 6, comma 3, della legge 5.12.2005 n. 251, che ha sostituito l'art. 159 c.p., atteso che questa disciplina, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, non può applicarsi ai procedimenti in corso (com'era quello presente) se i nuovi termini prescrizionali risultano più lunghi di quelli previgenti. Orbene, in materia di reati contravvenzionali i termini prescrizionali previsti dalla nuova disciplina sono tipicamente più lunghi (v. per una motivazione più approfondita Cass. Sez. III, dell'11.6.2008, Russo;
Cass. Sez. III, dell'11.6.2008 Quattrocchi). La prescrizione maturerà quindi solo in data 20.8.2008.
Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio allo stesso tribunale monocratico ex art. 623 lett. d) c.p.p., affinché il giudice di merito, alla luce dei principi sopra esposti, valuti se l'imputato sia responsabile del diverso reato di cui agli artt 38 e 59, comma 11 ter,
D.Lgs. 152/1999 (ora artt. 112 e 137, comma 14, D.Lgs. 152/2006).
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine.
Così deciso in Roma il 9.7.2008.
Il presidente Il consigliere estensore (Guido De Maio)
Il cancelliere Vellan (Pierluigi Onorato)
Puntigononl
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Parimenti non è condivisibile la tesi che non ritiene applicabile la deroga introdotta dall'art. 38, sul rilievo che non sono stati emanati il decreto ministeriale di attuazione e le norme regionali connesse (così Cass. Sez. III, n. 42201 dell'8.11.2006, dep. 22.12.2006, P.M. in proc. Della Valentina, rv. 235412, nonché Cass. Sez. III, n. 37405, del 24.6.2005, dep.
14.10.2005, UR, non massimata sul punto). Questa tesi, infatti, non tiene conto che, per effetto dell'art. 62, comma 8, del D.Lgs. 152/1999, fino alla adozione delle specifiche normative secondarie previste, restano in vigore le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi della abrogata legge 10.5.1976 n. 319; e che, in particolare, per effetto dell'art. 62, comma 10, dello stesso decreto legislativo, "fino alla emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
7 - A questo punto si può comprendere anche come, in ordine al tema della utilizzazione agronomica degli effluenti, a stretto rigore, non sia pertinente, ma anzi possa essere fuorviante, il richiamo dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
5.2.1997 n. 22, che
-come noto - esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, sempreché disciplinati da specifiche disposizioni di legge, i rifiuti agricoli come le materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola.
Il richiamo non è logicamente pertinente, perché la deroga prevista dal menzionato art. 38 D.Lgs. 152/1999 ha un proprio autonomo fondamento, nel senso che non dipende dalla deroga prevista dalla predetta lett. c) dell'art. 8 D.lgs. 22/1997, rispetto alla quale ha diversa e più ampia portata. Infatti, secondo la formulazione testuale delle disposizioni legislative, la deroga di cui all'art. 38 non è limitata ai rifiuti agricoli e tanto meno alle materie fecali e alle altre sostanze naturali non pericolose di cui all'art. 8, ma si estende anche alle miscele di lettiere e di deiezioni animali.
Il richiamo è anche fuorviante, giacché finisce per essere utilizzato - appunto - per restringere la portata derogatoria dell'art. 38 attraverso una impropria applicazione dei criteri indicati come presupposti per la diversa deroga di cui all'art.
8. Per questa ragione non può accettarsi la conclusione alla quale pervengono le succitate pronunce GI e UR, che, per escludere la sottrazione alla disciplina sui rifiuti di una utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, hanno utilizzato l'argomento - per se stesso esatto in relazione all'art. 8 secondo cui "la esclusione delle materie fecali dalla disciplina di cui al D.Lgs.
5.2.1997 n. 22,
10 In conclusione, deve affermarsi che secondo la normativa vigente all'epoca del commesso reato (28.2.2002), contrariamente alla tesi seguita dalla impugnata sentenza, l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento era sottratta alla disciplina dei rifiuti, con la conseguenza che non era ipotizzabile il reato di cui all'art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997, ma semmai poteva ravvisarsi quello previsto dall'art. 59, comma 11 ter, D.Lgs. 152/1999, per la mancanza della necessaria comunicazione di inizio attività, per l'inottemperanza a un ordine di divieto o di sospensione o per l'esercizio dell'attività al di fuori dei casi e delle procedure specificamente previste (cfr. nella materia analoga della utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive,
Cass. Sez. III, n. 21773 del 27.3.2007, Frisullo, rv. 236707). A questo riguardo, occorre una precisazione. L'art. 54, comma 7, in relazione all'art. 62, comma 10, del D.Lgs. 152/1999, assoggetta a una semplice sanzione amministrativa pecuniaria l'inosservanza delle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino alla emanazione della disciplina regionale prevista dall'art. 38, salvo che il fatto non costituisca reato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla citata sentenza UR (non massimata sul punto), questa clausola fa salva l'applicabilità della sanzione penale di cui al predetto comma 11 ter dell'art. 59: con la conseguenza che si applicherà la sanzione amministrativa solo per quelle violazioni delle disposizioni regionali
12 - Resta solo da precisare che il reato non è ancora estinto per prescrizione. Infatti, il periodo prescrizionale, decorrente dal 28.2.2002, è scaduto il 28.8.2006. Ma occorre computare anche una sospensione complessiva del processo per impedimento del difensore per complessivi anni uno, mesi undici e giorni ventitré (in seguito a tre rinvii del dibattimento disposti alle udienze del 21.4.2005, 15.11.2005 e 25.5.2006) conformemente al principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui in tema di prescrizione del
9 OTT 2008 IL CANCELLIERE C1 CAS
(Paolo Mensurati)