Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38411
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Sentenza 9 luglio 2008

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In tema di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, sussiste continuità tra la normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999 e la normativa successiva di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche, sia con riguardo alla nozione di utilizzazione, sia con riguardo ai criteri di applicazione del diritto transitorio, sia, infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio.

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non è necessaria l'avvenuta emanazione, alla data del fatto, dei decreti ministeriali attuativi e delle norme regionali connesse, avuto riguardo all'art. 62, comma decimo, del D. Lgs. n. 152 del 1999, secondo cui fino alla emanazione di tale disciplina regionale le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti.

La disciplina di deroga alla normativa sui rifiuti, prevista dall'art. 38 D.Lgs. n. 152 del 1999 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è autonoma ed indipendente rispetto alla disciplina di deroga di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 22 del 1997 prevista per le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose, sicché, a differenza di tale seconda ipotesi, non è richiesto che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola.

La nozione di utilizzazione agronomica (nella specie di deiezioni di suini), da cui dipende l'applicabilità della deroga alla normativa sui rifiuti di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 152 del 1999, è di carattere ampio ed include pertanto tutte le fasi della sua gestione, ivi comprese quelle, intermedie, del deposito e del trasporto delle sostanze.

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie, deiezioni di suini), non è necessaria l'attuazione della pratica in oggetto attraverso scarico diretto tramite condotta, essendo la deroga condizionata alla sola effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti, in qualunque modo questa avvenga. (Fattispecie di fertirrigazione operata tramite spandimento sul suolo successivo a stoccaggio in vasche e trasporto a bordo di cisterne).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38411
    Data del deposito : 9 luglio 2008

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