Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2010, n. 26182
CASS
Sentenza 20 maggio 2010

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In tema di falsità documentali, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa dichiarazione del privato - in sede di atto sostitutivo di notorietà - in ordine ai propri redditi preordinata ad ottenere la percezione degli assegni familiari; né è necessario, a tal fine, che l'autore del documento sia indicato mediante la sottoscrizione, essendo sufficiente, come nella specie, l'apposizione di una sigla e, comunque, che egli sia individuabile in virtù di elementi contenuti nel documento o da esso richiamati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2010, n. 26182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26182
    Data del deposito : 20 maggio 2010

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