Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
In tema di falsità documentali, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa dichiarazione del privato - in sede di atto sostitutivo di notorietà - in ordine ai propri redditi preordinata ad ottenere la percezione degli assegni familiari; né è necessario, a tal fine, che l'autore del documento sia indicato mediante la sottoscrizione, essendo sufficiente, come nella specie, l'apposizione di una sigla e, comunque, che egli sia individuabile in virtù di elementi contenuti nel documento o da esso richiamati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2010, n. 26182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26182 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1304
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 11264/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER CO N. IL 29/11/1961;
avverso la sentenza n. 2322/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del 15/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fetta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI G. che ha concluso per l'annullamento c.r. in acc. dell'eccez. di nullità);
Udito il difensore Avv. MUSCO E..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Caltagirone condannava IO OL per il delitto ex art. 483 c.p., avendo falsamente dichiarato in un atto sostitutivo di notorietà redditi inferiori a quelli reali ai fini della percezione degli assegni familiari.
La Corte d'Appello confermava.
Ricorre l'imputato, reiterando in primo luogo l'eccezione di nullità già disattesa dalla corte di merito: sono stati violati gli artt.518 e 521 c.p.p., poiché alla contestazione iniziale, costitutiva dalla falsità nel modello Unico 2002 è stata sostituita quella riguardante la "dichiarazione sostitutiva unica" del 25.9.02. Il Tribunale avrebbe dovuto restituire gli atti al p.m. per l'esercizio dell'azione nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 518 c.p.p., anziché disporre la notifica del p.v. di udienza, recante la notifica del p.v. di udienza, recante la modica della contestazione, all'imputato contumace.
Il ricorrente deduce poi che la falsità è priva della sottoscrizione, sicché non è integrata la materialità del reato ascritto.
Nè basta postulare la riferibilità della falsa dichiarazione al IO, poiché la normativa implicata (D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, lett. h), e artt. 38, 46 e 77 bis) esige la sottoscrizione affinché la dichiarazione sussista.
Carente, poi, sarebbe la motivazione circa il dolo costitutivo del reato, meramente presunto.
Si rileva, infine, che la corte etnea non ha considerato che la base imponibile andava abbattuta per la mancata percezione di redditi aggrari, come dichiarato nel modello Unico 2002.
Le censure non possono essere condivise.
Ripetitiva, e dunque da considerare priva di specificità, è la prima, ineccepibilmente smentita dalla corte di merito, che ha correttamente evidenziato come il fatto contestato sia rimasto immutato, con la falsa rappresentazione alla p.a. dell'entità dei redditi percepiti.
Marginale, invero, nell'economia strutturale dell'illecito, in riferimento alla tutela del diritto di difesa, cui è volto il principio di correlazione sancito dall'art. 521 c.p.p., appare la correzione apportata al capo d'imputazione, risoltasi nell'esatta indicazione del modulo recante la dichiarazione, rimasta inalterata nei suoi termini, costitutivi del reato ascritto.
Neppure può trovare accoglimento la seconda doglianza, dal momento che la dichiarazione dell'imputato reca in calce la sigla che ne suggella la paternità, pur se manca la sottoscrizione per esteso. Nè può tacersi che, secondo i principi generali che governano la materia del falso, non si richiede per il documento scritto che il suo autore sia indicato mediante la sottoscrizione, essendo sufficiente che egli sia individuabile in virtù di elementi contenuti nel documento o da esso richiamati.
Le ulteriori censure, concernenti i profili soggettivi del reato e l'entità dei redditi del prevenuto, non risultano proposti con i motivi d'appello e sono pertanto inammissibili, ai sensi dell'art.606 c.p.p., u.c.. Il ricorso va rigettato, con la condanna del IO alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010