Sentenza 19 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di computo dei termini di durata delle misure cautelari, qualora nei confronti di un imputato, detenuto in stato di custodia, si provveda anche alla esecuzione di una o più sentenze di condanna a pene detentive, ed ancorché a tal fine venga detratto come presofferto il periodo precedente di custodia cautelare, nel computo della durata massima della misura cautelare deve ricomprendersi anche il periodo di esecuzione della pena, poiché l'art. 297, comma quinto, cod. proc. pen., afferma la compatibilità della custodia cautelare con la detenzione per la esecuzione della pena agli effetti dei termini di durata massima della custodia stessa, Pertanto, il giudice deve dichiarare cessata la custodia cautelare e quindi disporre la liberazione quando la sua durata così computata abbia superato il termine massimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2006, n. 9507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9507 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/01/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 151
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 026634/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI CC, n. il 21/03/1960;
avverso ordinanza del 20/05/2005 Trib. Libertà di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. D'Ambrosio V.: rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
AR CC era condannato, all'esito del giudizio d'appello, per i delitti ex artt. 73 e 74 L. Stup., nonché per quello di cui all'art. 416 bis c.p.. La S.C. annullava in ordine a tale ultima imputazione.
Il giudice di rinvio condannava, per tale illecito, il prevenuto alla pena di mesi quattro di reclusione, per continuazione rispetto alla sanzione inflitta per i delitti ipotizzati dalla legge sugli stupefacenti.
L'imputato chiedeva la revoca della custodia cautelare in carcere, assumendo che i termini di durata massima erano già scaduti, considerato che la custodia sofferta superava ampiamente l'entità dell'esigua pena inflitta per il reato associativo. La Corte d'Appello rigettava l'istanza; il Tribunale della libertà confermava, osservando che il termine di sei anni (sul quale concorda anche la difesa) non è decorso, poiché ai fini dello stesso non può tenersi conto del primo periodo di custodia (dal 03/03/1998 al 29/05/2000), dal momento che è già stato valutato come presofferto in riferimento alla pena definitiva di a. 15 e m. 8 di reclusione. Ricorre il difensore, lamentando violazione di legge:
a) il termine massimo, pari ad anni sei, era già spirato al momento della presentazione dell'istanza, in virtù del dettato dell'art. 297 c.p.p., comma 5, che recita: "Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza".
b) Nel caso di condanna per più reati in continuazione, per alcuno dei quali soltanto mantenga efficacia la custodia cautelare, deve intendersi per "condanna" e la pena inflitta per questi ultimi reati e non la condanna e la pena inflitta per l'intero reato continuato (S.U. 26/02/ 1997, n. 1, Mammoliti). c) La pena di m. 4 di reclusione, inflitta per il reato associativo, è largamente soverchiata dalla custodia sofferta.
d) Non sussistono esigenze cautelari di sorta, poiché la detenzione implica il venir meno dei vincoli di solidarietà con gli affiliati e l'impossibilità di contribuire all'attuazione del "pactum sceleris". Il ricorso è fondato.
La compatibilità della custodia cautelare con la detenzione per esecuzione di pena o l'internamento per misura di sicurezza agli effetti dei termini di durata massima della custodia stessa, sancita dall'art. 297 c.p.p., comma 5, vale ad infirmare l'argomentazione del giudice della libertà, secondo cui il periodo 03/03/1998 - 29/05/2000 non potrebbe essere apprezzato ai fini della durata della custodia cautelare, essendo già stato detratto "come presofferto" con riferimento alla condanna definitiva.
A ben diversa conclusione induce, per contro, la lettera della disposizione innanzi citata.
Pertanto, allorquando nei confronti di un imputato, detenuto in stato di custodia, si provvede anche all'esecuzione di una o più sentenze di condanna a pene detentive, il giudice potrà dichiarare cessata la custodia cautelare, e quindi disporre la liberazione, se la durata della custodia stessa risulti superata nel termine massimo, nel quale va ricompressa l'esecuzione della pena.
Tal'è il caso di specie, atteso che la durata massima della custodia, pari ad anni sei, è stata superata, grazie all'esecuzione della pena definitiva irrogata.
In accoglimento del ricorso, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarata cessata la custodia cautelare in carcere relativa al reato di cui all'art. 416 bis c.p., oggetto della sentenza in data 18 giugno 2004 della Corte d'Appello di Milano. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata la custodia cautelare in carcere relativa al reato di cui all'art. 416 bis c.p., oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 18/06/2004. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006