Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOPOPATAN 16 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE derivato da avaria delle cose trasportate Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7318/98 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere VARRONE Consigliere Cron. 6886 Dott. Michele LIMONGELLI Consigliere Rep.мм Dott. Antonio AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 04/12/00 Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copla studio dal Sig IL SOLE 24 ORE¨¨¨ sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 OLS TANKREDERI A/, corrente in Norvegia, in J il IL CANCELLIERE persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, 27, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI presso lo studio DEavvocato ALESSANDRO SPERATI, che LIRE 1500 la difende anche disgiuntamente dagli avvocati KRISTIAN CANCELLERIA KIELLAND, PIER FRANCESCO LUPO, giusta procura speciale notarile autenticata dal Notaio Thom Arne Hellerslia di 0239868 Grimstad in data 20/04/98 munito di "Apostille" in pari data;
D239843 - ricorrente 0239818 2000 す 話 contro 0239793 1961 IRITECNA SPA INCORPORANTE DELLA ILVA SPA, in ERICIO COPIE liquidazione, in persona del legale rappresentante pro wasciata copia legme al Sig. SPERATI tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONDOTTI per diritti X4000+5 18 APR, 2001 91, presso lo studio DEavvocato BERARDINO LIBONATI, IL CANCEL che la difende, giusta procura speciale per Notar Enrico Parenti di Roma del 17/02/2000 rep. n. 67232; DIRITTI - resistente
contro
LA OL & ON A/, VALENTINO GENNARINI SRL;
intimati LIRE 10000 CANCELIF T avversO la sentenza n. 43/97 della Corte d'Appello di LECCE SEZ DIST TARANTO, emessa il 29/01/97 e depositata il 10/03/97 (R.G. 16/94); AS431878 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Alfonso приу AMATUCCI;
udito l'Avvocato Kristian KIELLAND;
udito l'Avvocato Berardino LIBONATI;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 1° e del 3° motivo, il rigetto del 2° motivo di ricorso ed il rigetto della legittimità sollevata dalla parte questione di ricorrente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 6.7.1982 la Nuova Italsider s.p.a., ricevitrice 2 del carico di 49.790 tonnellate di "carbon fossile me- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tallurgico basso volatile USS Pennale lavato", traspor- Rilasciata copia STUDI'S tato dalla motonave Torquill da Norfolk/ Virginia a Ta-al Sig. LibrMATI 18.000 per diritti il 25 ranto, chiese al presidente del tribunale di Taranto il LUG. 2001 IL CANCELLIERE sequestro conservativo del credito per il nolo DEarmatrice LA NE & ON A/ (NEs AN A/), affermando che alle ore 20 del TRE 5000 2.7.1982, a scarico ormai iniziato, era stato rilevato CANCELLERIA nella stiva n. 2 della nave un ingente quantitativo di acqua marina che aveva impregnato il carbon fossile, AQ030822 divenuto inutilizzabile per l'intero contenuto di tale LIRE T O stiva, e che aveva inoltre determinato l'inquinamento per contatto del carico delle altre due stive, per la parte già scaricata. 5211 Autorizzato il sequestro fino alla concorrenza di US $ 260.000, il 6.8.1192 la Nuova Italsider convenne རིམ ་པས་ག giudizio la raccomandataria EN NI in s.r.l., quale rappresentante processuale DEarmatrice, chiedendo la convalida del sequestro e la condanna della LA al risarcimento dei danni subi- ti. La LA NE resistette. Intervenne in giudi- LIRE 1500 zio la LA AN A/, riconoscendo di essere la CANCELLERIA vettrice, instando per la revoca del sequestro conser- vativo e per il rigetto della domanda e, in via ricon- venzionale, per il risarcimento dei danni ad essa deri- 3 E787202 vati dal comportamento colposo DEattrice. Espletata consulenza tecnica d'ufficio ed acquisiti documenti, con sentenza del 26.9.1986 il tribunale di Taranto convalidò il sequestro, condannò le convenute а pagare all'attrice la somma di L. 829.500.000 (corri- spondenti al valore di 7.400 tonnellate di carbone con- tenute nella stiva n. 2), oltre agli interessi dalla domanda, e rigettò la domanda riconvenzionale. La corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, decidendo con sentenza n. 43/97 sulle cause riunite relative ai gravami proposti in via principale dalla LA NE & ON A/ e dalla NEs AN A/ e su quelli incidentali della Nuova Italsider, nelle quali si era costituita la IL s.p.a. (incorporante per fusione della Nuova Italsider s.p.a.), disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della EN NI s.r.l. ed as- sunte le ammesse prove per interpello e testimoniale, ha rigettato la domanda nei confronti della LA Tonne- vold & ON e l'appello della NEs AN, condannandola, in accoglimento DEappello incidentale т е в и р della Nuova Italsider, anche alla rivalutazione moneta- П ria DEimporto ed alle spese del grado. Ricorre per cassazione la NEs AN A/ affidandosi a tre motivi. 4 Gli intimati LA NE & ON S/A e Gennari- ni EN s.r.l. non hanno svolto attività difensi- va. La società IL ha partecipato alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECSIONE 1.1. Il ricorrente ha sollevato questione di legit- timità costituzionale DEart. 379, terzo comma ' c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente al difensore del ricorrente di replicare al difensore del resistente che non abbia depositato scritti difensivi e che si sia limitato a partecipare alla discussione orale. Si sostiene che, in tal caso, al ricorrente è negata ogni possibilità di confutare le tesi del resistente, che vengono per la prima volta prospettate in sede di discussione.
1.2. La questione è manifestamente infondata giac- ché la facoltà degli avvocati delle parti di presentare alla corte, nella stessa udienza, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi DEart. 379, ultimo comma, c.p.c., va intesa nel senso che l'avvocato è comunque abilitato a deposi- tare le cosiddette "note d'udienza", quand' anche esse abbiano riguardo, per il tramite della condivisione della critica delle conclusioni del pubblico ministero, 5 Привет alle difese svolte dall'altra parte. E tanto evidentemente basta ad escludere che al ri- corrente non sia dato di replicare alle osservazioni per la prima volta svolte dal resistente, in sede di discussione, in ordine alla inammissibilità о alla in- fondatezza del ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso deducendo viola- zione e falsa applicazione di norma di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2733 c.C. - la ricorrente NEs AN A/ si duole che la corte di merito sia per- venuta alla conclusione che il fossile in questione non sia stato trasformato in coke e non sia entrato a far parte della miscela di carica normale DEaltoforno della Italsider, ma che sia stato invece smaltito come rifiuto, benché il teste RE HI ed il legale rappresentante DEIL (che aveva incorporato 1' Italsider), ing. EP IC, avessero dichia- rato che il fossile era stato smaltito tramite una sud- divisione a dosi omeopatiche su cumuli intervallati di materiale omogeneizzato che venivano poi trasformati, negli impianti di agglomerazione, in materiale agglome- rato. Agglomerato che, secondo quanto chiarito dal con- sulente tecnico di parte, costituisce parte della cari- 6 ca per l'altoforno, formata (per la produzione di ghi- sa) da minerali di ferro più calcare e coke. Sicché il fossile, pur se non utilizzato come coke, era comunque entrato a far parte come parte percentuale dei minerali di ferro e ferriferi (in termine tecnico "agglomerato") che, unitamente al calcare, costituiscono la carica DEalto forno. In particolare il consulente tecnico di parte ing Mattarelli, a pagina 17 della relazione in data 21.6.1993, prodotta all'udienza del 13.5.1994 (ma, recte, 23 maggio 1994) dopo l'espletamento della prova per interpello e per testi disposta dalla corte d'appello, aveva chiarito che "le tragiche prospettive citate dal c.t.u., prof. Leoci, e la affermata impossi- bilità di miscelare e conseguentemente usare il carbon п fossile inquinato, sono state grandiosamente contrad- р dette dal comportamento, evidentemente più responsabile ир pragmatico, degli addetti e tecnicamente più a detta dei due testimoni all'acciaieria visto che ' sopra citati, il carbon fossile inquinato è stato mi- scelato, in piccole dosi (omeopatiche), direttamente con minerale ferrifero omogeneizzato per poi essere ag- glomerato con coke e calcare, perciò senza passare, CO- me invece previsto secondo standard, al trattamento di pirolisi per ottenere il coke metallurgico, così comun- 7 que ottenendo il prodotto finito (ndr. ghisa), cioè la normale produzione DEaltoforno". La corte d'appello, senza in alcun modo farsi cari- co di spiegare perché avesse disatteso le spiegazioni e le conclusioni del c.t.p., aveva invece ritenuto che il carbone trasportato dalla nave "Thorgull" fosse stato smaltito come rifiuto, erroneamente concludendo che il danno fosse pari al valore del carico, anziché a quello delle maggiori spese di movimentazione e miscelazione, quantificate dal teste HI DEIL in L. 40.000.000. E ciò in violazione dei principi affermati dalla corte di legittimità (Cass., nn. 12630 e 7150/95), che ha chiarito come il giudice non può sot- trarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ab- bia ritenuto di disattendere i rilievi all'operato del consulente, ove essi siano specifici, puntuali e suf- fragati da elementi di prova. Aveva inoltre, così operando, disatteso il valore confessorio delle dichiarazioni del legale rappresen- tante DEIL, laddove quegli aveva affermato che il forno n. 1 "fu fermato per insorte irregolarità attri- buite al fossile inquinato solo due mesi prima della fermata originariamente prevista", così confermando che il fossile era stato usato come componente della carica DEalto forno, e non già smaltito come rifiuto. 8 2.2. Col secondo motivo vengono denunciati gli stessi vizi in relazione agli artt. 61, 63, 116, 196 e 277 c.p.c.. - si afferma era stata chiesta In atto d'appello rinnovazione della consulenza anche sulla scorta la della relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal prof. EP Notarnicila nella causa Nuova Ital- sider/EN NI, concernente il carico di al- tra nave, nella quale si concludeva per l'utilizzabilità del carbone con contenuto di sodio su- periore al normale, dopo opportuna miscelazione (sia pure al costo stimato in eccesso tra le 20.000 e le 50.000 lire per tonnellata, а fronte della necessarie 5.000, come dimostrato dai costi di miscelazione di L. 40.000.000 stimati dall'IL). Si sostiene dunque che, alla luce di tali conside- razioni e di quelle già svolte col primo motivo, la corte avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della consulenza se priva delle conoscenze tecniche necessa- rie per apprezzare a pieno le spiegazioni offerte dal consulente tecnico di parte, ing. Mattarelli.
2.3. Col terzo motivo di ricorso è dedotta viola- zione e falsa applicazione DEart. 277 c.p.c. ed omessa motivazione per avere la corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale con la 9 quale la NEs AN S/A aveva domandato la condanna DEattrice al risarcimento del danno (L. 44.000.000) provocato dalla immotivata sospensione del- le operazioni di sbarco dalle ore 10 del 4.7.1982 alle ore 17,15 DE8.7.1982, in violazione DEobbligo (del creditore) di limitare il danno. La corte aveva anche omesso di pronunciarsi sulla per responsabilità istanza di condanna DEattrice processuale aggravata.
3.1. I primi due motivi di ricorso, per l'intima connessione tra le doglianze che li sostanziano, posso- no essere congiuntamente esaminati. Va immediatamente chiarito che la redazione della consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del giu- dizio di primo grado dal prof. Leoci, è anteriore alla prove per interpello e per testi espletate in secondo grado e che la consulenza tecnica di parte DEing. Mattarelli, contenente specifiche osservazioni critiche in ordine alle conclusioni cui era pervenuto il consu- lente tecnico d'ufficio, è a sua volta successiva all'assunzione delle prove suddette, delle quali ha te- nuto conto. La questione controversa concerneva la determina- zione del danno conseguente all'inquinamento del carbon fossile da acqua marina. Al c.t.u. fu chiesto, col se- 10 condo quesito, di dire se il carbone in questione avrebbe potuto essere adibito all'uso cui era destinato previa miscelazione con altro fossile o diverso tratta- mento. Ed il prof. Leoci rispose negativamente in quan- to (a) lo stabilimento DEItalsider non disponeva di impianti per il lavaggio, (b) "la deleteria presenza di residui salini sul carbone non può essere ovviata con la miscelazione con altro carbone indenne non inquina- to", (c) "in ogni caso detti residui finirebbero sempre col penetrare negli altiforni con i conseguenti fenome- ni di riciclaggio e accumulo", che abbrevierebbero la vita produttiva degli altiforni о li danneggerebbero п severamente, provocando danni ancora maggiori (pagine р da 25 a 27 della relazione recante la data а з DE11.5.1984). teste escussO e il legale rappresentante della Il IL hanno rispettivamente dichiarato: a) RE HI, responsabile delle materie pri- me dello stabilimento di Taranto, all'udienza del 23.11.1992, che "fu deciso dopo circa un mese di proce- dere allo smaltimento e a questo scopo fu inserito tale fossile sui cumuli di omogeneizzato fine minerale in dosi omeopatiche di circa 100-200 tonnellate per cumulo e а cumuli intervallati. Ognuno dei cumuli varia da 70.000 a 180.000 tonnellate, tali cumuli di omogeneiz- 11 zato vengono poi trasformati negli impianti di agglome- razione in materiale agglomerato. Invece il fossile sano viene utilizzato esclusivamente per la produzione del coke. E' vero quanto si assume nella posizione sub B: si impiegava per circa una settimana, dopo l'impiego del materiale di cui innanzi, circa 800 tonnellate di coke in aggiunta per il lavaggio DEaltoforno. Abbia- mo impiegato circa 3000 tonnellate di coke in ecceden- za. Tutta l'operazione fu completata in un arco di tem- po che va dai 10 ai 12 mesi"; b) EP IC, all'udienza del 26.4.1993, non venne utilizzato secondo il suo che il carbone fu utilizzato un miscuglio di mate- ciclo standard ...! riale di ferro per facilitarne l'agglomerazione. Preci- SO che non era questo lo scopo per il quale era stato acquistato il carbone, la cui funzione era, invece, di entrare nel ciclo standard." Lo stesso IC ha poi aggiunto che il forno n. 1, che aveva utilizzato l'agglomerato con il fossile trasportato dalla nave Thorgull, fu fermato due mesi prima del tempo normal- mente previsto per le riparazioni e che gli altiforni nn. 2, 3 e 5 presentarono inconvenienti cui si ovviò mediante opportune pratiche operative che comportarono un aumento di consumo di combustibile. I ricorrenti si dolgono che, tali essendo le risul- 12 tanze delle prove orali, il cui significato tecnico era stato chiarito dal consulente tecnico di parte come esposto sopra (sub. 1.1.) e posto a sostegno delle pro- prie osservazioni critiche, la corte d'appello abbia non di meno concluso che il fossile fosse "stato smal- tito come rifiuto, non potendo restare indefinitamente nel parco fossili, determinando un ulteriore danno per l'utilizzazione DEarea occupata", ritenendo che tan- to risultasse 'sia dalle testimonianze assunte (v. in particolare il teste RE HI), sia dalla rela- zione del C. T. U., le cui argomentazioni e valutazioni risultano molto chiare e convincenti, e sono pertanto pienamente accolte da questa Corte" (pagine 19 e 20 della sentenza impugnata). Ora, pacifico essendo che, come correttamente rile- vato dalla ricorrente, né il HI né il IC avevano letteralmente affermato che il carbon fossile fosse stato smaltito come rifiuto, è evidente che la corte d'appello ha interpretato in tal senso le risul- tanze delle prove orali suddette, implicitamente rite- nendo che la mancata utilizzazione del carbon fossile "secondo il suo ciclo standard" e l'uso alternativo che in concreto ne era stato fatto equivalessero, in rela- zione alle svolte operazioni tecniche, allo smaltimento dello stesso come rifiuto. 13 Ma ha così del tutto prescisso dagli specifici ri- lievi critici mossi alla consulenza tecnica dopo il de- posito della relazione, suffragati da elementi di prova acquisiti successivamente e non contraddetti dal consu- lente tecnico d'ufficio, che neppure consta sia stato convocato per chiarimenti. La corte di merito si è, in- vece, limitata a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente, tra l'altro valorizzando circo- stanze (come l'usuale assicurazione degli armatori con- tro i rischi da ingresso accidentale di acqua di mare nelle stive) palesemente ininfluenti ai fini della de- cisione. In linea con l'orientamento espresso da questa cor- te (tra le altre, con le sentenze nn. 7150 e 12630 del 1995 citate dal ricorrente) deve allora ritenersi che, in siffatto contesto, la motivazione è senz'altro ca- rente su un punto decisivo della controversia, giacché il giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico d'ufficio, così superando gli speci- fici e puntuali rilievi critici di una delle parti su una questione assolutamente decisiva, suffragati anche da elementi di prova acquisiti successivamente all'espletamento della consulenza, non adempie all'obbligo della motivazione se omette ogni riferimen- to alla ragioni per le quali ha ritenuto infondati quei 14 rilievi.
3.2. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza va dunque cassata con rinvio alla corte d'appello di Lecce, che rivaluterà il punto in esame dando conto del suo risultato con motivazione congrua e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione. Deciderà il giudice del rinvio se, ai fini della valutazione di merito che gli compete, siano sufficien- ti le risultanze già acquisite, o se sia opportuno con- vocare il c.t.u. а chiarimenti, ovvero se addirittura debba disporsi altra consulenza tecnica d'ufficio, esu- lando dai compiti della corte di legittimità l'indicazione DEiter attraverso il quale il giudice del rinvio deve pervenire all'accertamento dei fatti ed all'apprezzamento degli stessi ai fini della decisione. Tali considerazioni palesano l'infondatezza del se- condo motivo del ricorso, col quale la sentenza è cen- surata per non aver disposto la rinnovazione della con- sulenza d'ufficio in relazione alla ipotetica insuffi- cienza, da parte dei giudici di secondo grado, delle conoscenze tecniche necessarie per apprezzare appieno le spiegazioni offerte dal consulente tecnico di parte. Va solo soggiunto che è insindacabile il giudizio del giudice del merito in ordine all'esigenza di disporre 15 la rinnovazione delle indagini a mezzo dello stesso di altro consulente (Cass., n. 4527/81) e che il manca- to esercizio di tale discrezionale potere, anche se non espressamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass., nn. 4057/90, 6483/87, 710/87, 115/81).
3.3. Fondato è anche il terzo motivo di ricorso nella parte in cui la sentenza è censurata per infrape- tizione per non aver provveduto sulla domanda riconven- zionale della NEs, puntualmente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, e per aver comunque del tutto omesso, nel rigettare l'appello, di prenderla in esame. La censura è, per contro, infondata in relazione all'omesso esame della domanda di condanna della con- troparte per responsabilità processuale aggravata, che non consta essere stata formulata in sede di precisa- zione delle conclusioni secondo quanto risulta dalla trascrizione delle stesse nella gravata sentenza.
P.Q.M.
la corte accoglie il primo motivo di ricorso e, per quanto di ragione, il terzo, rigetta il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Lecce. Roma, 4 dicembre 2000 16 Il consigliere estensore Il presidentefundin Jam Fiducia IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistata Ами Depositata in Cancelleria lì Oggi, 11 - 7 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista "Fire" 7800 UFFICIO DEL ROMA 2 27 MAR. 2001 4 Registrato in c al n.14740 350.000 (lite CENTO CINQUANTAM ver P. SYFILIPPO) (Dr. M. RAGRACCICH 100000 [ECE 350000 17