Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689,introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione, e questa delimitazione dell'oggetto del giudizio comporta per il giudice l'impossibilità di rilevare d'ufficio ragioni d'illegittimità del provvedimento opposto che non siano state dedotte dall'opponente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OS FO, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della IR Autoservizi elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 20, presso l'avvocato ANTONIO OS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELEONORA MASSEO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 43/00 del Tribunale di LAGONEGRO, depositata il 23/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza depositata il 23 febbraio 2000, in accoglimento dell'opposizione proposta da IR Autoservizi s.n.c., ha annullato l'ordinanza-ingiunzione n. 3545/R/94, emessa dal Prefetto di Potenza in data 12 gennaio 1999, a carico della società opponente.
Il Prefetto di Potenza, con atto notificato alla società in persona del Presidente IR LF in data 8 maggio 2000, ha proposto ricorso a questa Corte avverso tale sentenza, formulando un unico motivo di impugnazione. La società intimata resiste con controricorso notificato il 15 giugno 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, degli artt. 200, 201 del codice della strada, nonché degli artt. 384 e 385 del regolamento di esecuzione dello stesso codice.
Si deduce specificatamente al riguardo che la sentenza avrebbe accolto l'opposizione, oltre che in relazione all'assenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione ed all'omessa contestazione immediata, anche in relazione a due profili di illegittimità non formulati con l'atto di opposizione, e precisamente per la sottoscrizione del verbale di accertamento da parte di un agente diverso da quello intervenuto e per la omissione della notifica del verbale di accertamento oltre che di quello di contestazione. Si deduce altresì che l'ordinanza-ingiunzione era adeguatamente motivata in relazione al rigetto delle doglianze formulate con il ricorso amministrativo, ma che comunque tale eventuale carenza motivazionale non era idonea a viziare il provvedimento opposto. Riguardo alla mancata notificazione all'opponente, in mancanza di contestazione immediata, del verbale di accertamento, oltre che di quello di contestazione, si deduce che, comunque, le norme del codice della strada e del regolamento di esecuzione, nel caso di contestazione non immediata, non prevedono la notifica del verbale di accertamento, ma solo di quello di contestazione, come risulta dal coordinato disposto degli artt. 200 e 201 del codice della strada, 383 e 385 del regolamento. Priva di rilievo è poi, secondo la giurisprudenza, la sottoscrizione del verbale di accertamento da parte di un agente diverso da quello che ha compiuto l'accertamento. Quanto alla nullità dell'ordinanza-ingiunzione per essere mancata la contestazione immediata, si deduce la erroneità della sentenza in relazione ai numerosi precedenti giurisprudenziali in contrario, contestandosi in particolare l'esattezza dell'assunto contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale ove nel caso di specie (accertamento dell'infrazione a mezzo di apparecchio autovelox che permette di accertare l'illecito solo quando il veicolo si trova a distanza dal luogo di accertamento) si ammettesse la contestazione differita, questa diventerebbe la regola e non più l'eccezione. 2 Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, regolata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, introduce un giudizio disciplinato dalle regole del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi di opposizione, che costituiscono la causa petendi dell'azione, e questa delimitazione dell'oggetto del giudizio comporta per il giudice l'impossibilità di annullare l'ordinanza-ingiunzione sulla base di motivi non dedotti, non attribuendogli in proposito la legge poteri officiosi (Cass. SS.UU. 19 aprile 1990, n. 3271 e da ultimo Cass. 15 novembre 2001, n. 14238; 12 giugno 2001, n. 7876; 12 agosto 2000, n. 10796). Nel caso di specie, secondo quanto risulta dall'esame del ricorso in opposizione - che questa Corte deve compiere essendo stato dedotto un vizio di extra petizione - l'opposizione è stata proposta: a) sotto il profilo della "erroneità, genericità e incompletezza della contestazione", per avere essa fatto riferimento al superamento di oltre quaranta km il limite stabilito, senza l'indicazione di tale limite;
b) della "irritualità e illegittimità del rilevamento automatico" contestato, per la mancanza di contestazione immediata, la mancata indicazione nel verbale del tipo di procedura attuato dagli operatori "per mettere in funzione l'autovelox".
La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione: a) per violazione dell'art. 385 del regolamento di attuazione del codice della strada, per non essere stata notificata all'opponente una copia del verbale di accertamento, oltre a quella del verbale di contestazione, sottoscritto da un soggetto diverso da quello che aveva sottoscritto il verbale di contestazione;
b) per difetto della contestazione immediata, ritenuta sempre necessaria e comunque la cui assenza non è giustificabile dalla motivazione, contenuta nel verbale, secondo la quale, essa non era possibile in quanto l'apparecchio di rilevamento consentiva la determinazione dell'illecito solo quando il veicolo era già lontano dal luogo dell'accertamento. Il primo di tali profili di illegittimità non era stato formulato nell'atto di opposizione e quindi, sulla base del principio sopra richiamato, non poteva essere rilevato di ufficio dal giudice (il che esonera dall'esame della sua infondatezza, dedotta dal ricorrente).
Quanto al secondo profilo, va considerato che questa Corte, con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio 2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada.
L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel verbale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. il settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione.
Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del regolamento di esecuzione - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione (ovvero dell'ordinanza-ingiunzione se questa sia l'oggetto dell'opposizione).
Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel relativo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa.
In proposito va peraltro considerato che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile - come sopra evidenziato - alcun sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie il Tribunale, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, in contrasto con i su detti principi, ha ritenuto necessaria la contestazione immediata, a pena di nullità della successiva ordinanza-ingiunzione, pur risultando dal verbale che l'apparecchiatura autovelox usata consentiva la determinazione dell'illecito solo dopo che il veicolo era già a distanza dal luogo dell'accertamento.
Ne deriva che anche sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Lagonegro che farà applicazione dei su detti principi di diritto e deciderà sulle questioni proposte e non esaminate in quanto ritenute assorbite, nonché sulle spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Lagonegro. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003