Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4924
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689,introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione, e questa delimitazione dell'oggetto del giudizio comporta per il giudice l'impossibilità di rilevare d'ufficio ragioni d'illegittimità del provvedimento opposto che non siano state dedotte dall'opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/04/2003, n. 4924
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4924
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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