Sentenza 18 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa (evincibile dal rinvio operato dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale del riesame, introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 stesso codice), impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente "per relationem", le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura; con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l'annullamento, da parte del Tribunale del riesame, di un decreto di sequestro preventivo esclusivamente costituito, sul piano motivazionale, da una sintesi astratta del contenuto delle imputazioni cautelari e da un richiamo integrale, privo di analisi, all'informativa di polizia giudiziaria, osservando che una precisa perimetrazione della domanda cautelare, da parte del Pubblico Ministero, agevola il giudice nel giustificare la coercizione mediante l'enunciazione degli elementi che la sorreggono, ma non lo esonera dal dovere di indicare il collegamento fra i fatti da provare, enucleabili dalle imputazioni provvisorie, e le singole posizioni soggettive).
Commentario • 1
- 1. Il concorso del consulente fiscale negli illeciti tributari: i recenti arresti della giurisprudenza di legittimitàMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 13 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2016, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2016 |
Testo completo
02257-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.2236 sez. Silvio Amoresano Presidente - Vito Di Nicola - Relatore - CC 18/10/2016- R.G.N. 22305/2016 Giovanni Liberati Andrea Gentili Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia nei confronti di AN AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15-03-2016 del tribunale del riesame di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari ed impositivo del vincolo cautelare sul profitto dei reati di cui agli articoli 2-5-8 ed 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, profitto pari ad Euro 421.674,63. Nel pervenire a tale conclusione il tribunale cautelare ha osservato, tra l'altro, che dopo la riforma di cui alla L. 16 aprile 2015, n. 47 il tribunale del - Riesame, pur conservando il potere di riformare, per motivi diversi da quelli enunciati, o confermare, per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione, il provvedimento genetico, deve annullarlo quando la motivazione manchi od in essa difetti l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Ha pertanto ritenuto meramente apparente (e quindi mancante) la motivazione circa la descrizione dei fatti che sono stati dal pubblico ministero stimati riconducibili alle fattispecie delittuose indicate nelle imputazioni provvisorie e alle ragioni per le quali quei fatti sono stati ricondotti agli ipotizzati ven reati. Secondo il Collegio cautelare il passaggio motivazionale al riguardo sarebbe costituito dal mero richiamo all'informativa di polizia giudiziaria senza la benché minima analisi, seppure limitata al giudizio di astratta sussumibilità dei fatti contestati ai reati ipotizzati, delle emergenze di cui alla informativa che, meramente richiamata nella sua integralità, non risulta neppure sintetizzata nei passaggi essenziali. E' apparso dunque impossibile per il Tribunale ricostruire il percorso logico che ha condotto il giudice per le indagini preliminari ad aderire integralmente alla richiesta del pubblico ministero che, peraltro, ha soltanto indicato le imputazioni e descritto brevemente il fatto di reato ripetendo le descrizioni normative delle condotte delittuose. Una motivazione siffatta, per relationem e meramente apparente, non contiene, secondo il tribunale del riesame, alcuna "autonoma valutazione" in ordine alla sussumibilità di determinati fatti in determinate fattispecie delittuose, conseguendo da ciò l'annullamento del decreto di sequestro preventivo ai sensi degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, del codice di procedura penale. 2 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente solleva un unico complesso motivo, qui enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso, il pubblico ministero ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge processuale penale nonché il vizio di omessa motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di autonoma valutazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), del codice di procedura penale). Sostiene il ricorrente come il tribunale non abbia tenuto in debito conto, al fine della valutazione della ricorrenza degli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento, le modalità attraverso cui si è estrinsecata la richiesta medesima da parte del pubblico ministero, giungendo anzi ad affermare, in maniera sbrigativa, che il PM ha "soltanto indicato le imputazioni e descritto brevemente le condotte ripetendo le descrizioni normative delle condotte costituenti reato", quando invece nelle incolpazioni provvisorie vi sono ampi riferimenti alle condotte ed alle circostanze di fatto in concreto ravvisate. Secondo il pubblico ministero ricorrente, in una fase, quale quella cautelare, in cui l'imputazione ben può essere fluida, la tecnica redazionale dei capi di van incolpazione non è neutra, ma contribuisce alla esplicitazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. E ciò sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui sono state poste in risalto le circostanze e le condotte che supportano la riconduzione dei fatti alle fattispecie astratte (v. ad es. incolpazione sub A: "costi che hanno influito sulla determinazione del reddito di impresa essendo stati imputati nel bilancio - conto economico nei conti 66/25/20005 merci contro acquisti e 68/05/021 lavorazioni di terzi p/prod. servizi ed ha influito sulla determinazione dell'IVA dovuta essendo confluita nel conto 18/20/005 iva su acquisti e portata interamente in detrazione nella liquidazione di competenza e in sede di dichiarazione annuale" o l'analoga incolpazione sub C); o ancora le incolpazioni sub G) ed H) in cui sono analiticamente riportate le modalità concrete dei fatti addebitati agli imputati). Sulla base delle incolpazioni come sopra formulate e motivate, il giudice per le indagini preliminare ha chiaramente manifestato di condividere l'impostazione accusatoria. Analoghe considerazioni possono essere fatte valere, secondo il ricorrente, in relazione alla sussistenza del presupposto della confiscabilità dei beni per equivalente quanto al periculum in mora. 3 Pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità la motivazione per relationem, anche a seguito della novella di cui alla legge n. 47 del 2015, il pubblico ministero ricorrente conclude nel senso che, volendo propendere per l'interpretazione data alla formulazione del precetto dell'autonoma valutazione fornita dal tribunale del Riesame, si giungerebbe al paradosso per il quale il pubblico ministero quale parte processuale titolare del potere/dovere di azione in materia cautelare, si troverebbe privo di rimedi dinanzi ad un provvedimento del giudice per le indagini preliminari che venisse ritenuto privo di "autonoma valutazione" nella ricorrenza del quadro di gravità indiziaria e di periculum. E tale lacuna, essendo suscettibile di ledere sia le prerogative del pubblico ministro che i diritti riconosciuti alle persone offese, porrebbe problemi di legittimità costituzionale della norma che attualmente disciplina i poteri del giudice del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO van 1. Il ricorso del pubblico ministero non è fondato.
2. In materia di misure cautelari reali, al pari delle misure cautelari personali, la legittimazione sostanziale del potere cautelare, che è attribuito al giudice, richiede che il provvedimento restrittivo della libertà personale o reale sia caratterizzato da una "autonoma valutazione" degli elementi costitutivi della fattispecie cautelare o, se evidenziati dalla difesa o risultanti dagli atti, anche degli elementi modificativi o estintivi di essa, rispetto alla valutazione che sia stata operata nella fase investigativa dalla polizia giudiziaria o sia stata espressa dal pubblico ministero attraverso l'atto di esercizio dell'azione cautelare. La necessità che, anche in tema di misure cautelari reali o di limitazioni di tali libertà adottate per finalità probatorie, il provvedimento di sequestro contenga una "autonoma valutazione" degli elementi che giustificano il provvedimento restrittivo è stata riconosciuta dalle Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione che hanno recentemente affermato il principio di diritto secondo il quale, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice in quanto compatibili con la struttura e la funzione del - 4 provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, in più occasioni, di chiarire che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi integrativi della fattispecie cautelare non esclude che il provvedimento restrittivo operi un richiamo ad altri atti del procedimento, ma impone al giudice, per ciascun episodio della vita che è stato sussunto in una fattispecie incriminatrice, di svolgere un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi per la giustificazione dell'esercizio del potere incidente sulle libertà fondamentali, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dell'esistenza del fumus e delle esigenze cautelari o probatorie del caso concreto;
ven fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni cautelari descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti provvisori, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). Occorre precisare che la necessità che il titolare del potere cautelare esegua un'autonoma valutazione degli elementi essenziali posti a fondamento di un atto restrittivo della libertà personale o reale è sorta per evitare forme di appiattimento motivazionale rispetto alle ragioni che il pubblico ministero, per le argomentazioni e le allegazioni da lui svolte oppure riprese da deduzioni costituenti l'esito dell'attività investigativa, articola formulando la domanda cautelare, cosicché è richiesto al giudice di esercitare un effettivo controllo sulla richiesta de libertate e di non ripiegare in forme di pigrizia argomentativa e motivazionale rispetto ai fatti oggetto della prova cautelare. Da ciò consegue che la valutazione del giudice non deve essere necessariamente avulsa dall'atto di esercizio dell'azione cautelare, nel senso che lo scrutino del corredo processuale non può e non deve prescindere dalla rappresentazione delle ragioni eventualmente espresse con la domanda cautelare, ma la valutazione deve essere, quanto al versante motivazionale, indipendente rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, dovendo il provvedimento restrittivo essere autosufficiente e pertanto contenere le ragioni esplicative dell'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa cautelare attraverso un'analisi critica di essi. Si può dunque affermare che la legge processuale necessariamente richiede, attraverso la stretta osservanza del canone dell'autonoma valutazione che compete al titolare del potere cautelare di eseguire, che il provvedimento restrittivo contenga una motivazione rafforzata, in punto di valutazione critica degli elementi di prova, imponendo un tale obbligo come requisito di validità dell'atto, obbligo che si sostanzia quindi nell'attribuire al compendio indiziario un significato coerente con i fatti sostanziali e/o processuali integranti i presupposti necessari a sostenere il titolo cautelare. Inosservato l'obbligo, la mancanza dell'autonoma valutazione è equiparata, in tutto e per tutto, all'omessa motivazione (sia sotto il profilo della motivazione mancante e sia sotto quello della motivazione apparente), integrando il vizio di n a violazione di legge. v La Corte di cassazione ha già espresso siffatti concetti quando ha affermato che la previsione di "autonoma valutazione" impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari, ritenendo perciò legittima la motivazione "per relationem" che tuttavia risponda ai predetti parametri decisionali di ordine normativo, con la conseguenza che devono ritenersi non corrispondenti all'obbligo di "autonoma valutazione", oltre alle motivazioni "graficamente assenti", quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428), ribadendo anche il principio secondo il quale il giudice, pur potendo richiamare atti del procedimento, deve, per ciascuna contestazione cautelare e posizione attinta, svolgere un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, spiegandone la rilevanza ai fini della configurazione del fumus e dei pericula (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645).
3. Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari, dopo aver enunciato, nel provvedimento gravato con il riesame, il petitum cautelare, ha 6 osservato che il procedimento attiene a diverse violazioni del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, eseguendo (pagina 2 del decreto di sequestro) una sintesi astratta del contenuto delle imputazioni cautelari, senza spiegare quale fosse la ricaduta concreta sulla posizione degli indagati ai fini dell'integrazione del fumus criminis. Ha poi osservato che i reati sono stati accertati in forza delle indagini avviate dalla Guardia di finanza, Tenenza di Assisi, con l'accesso del 14 febbraio 2014, i cui esiti sono stati compendiati nell'informativa del 6 marzo 2015, senza spiegare, nel caso specifico, quale ricaduta avessero l'esito di quelle indagini ai fini dell'integrazione del fumus criminis. Ha poi affermato che la sussistenza dei reati emergerebbe dagli atti allegati alla richiesta del pubblico ministero e segnatamente da quelli allegati all'informativa sopra richiamata, senza fornire alcuna spiegazione di tale apodittico convincimento e, quindi, senza enunciare i facta probanda né tantomeno le regole di giudizio adottate per scrutinare la prova cautelare nei limiti richiesti per le misure cautelari reali. Ha soltanto indicato l'importo delle imposte evase ed ha affermato che tale importo van costituisce il profitto complessivo dei reati accertati e che il pubblico ministero, nella sua richiesta, ha tenuto conto delle innovazioni apportate alla legge 10 marzo 2000, n. 74 con il decreto legislativo n. 158 del 2015; ha poi enunciato i principi di diritto in materia di confisca sui beni della persona giuridica per il caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante della stessa e quelli che governano la confisca per equivalente per concludere che la richiesta cautelare doveva essere accolta nei termini in cui il pubblico ministero l'aveva formulata e cioè con la sottoposizione a sequestro della somma di 421.674,63 euro corrispondente al profitto del reato contestato.
4. Al cospetto di tale apparato motivazionale, il tribunale del riesame ha correttamente escluso che il giudice per le indagini preliminari avesse osservato il canone dell'autonoma valutazione degli elementi fondanti la fattispecie cautelare, ritenendo confezionata una motivazione meramente apparente. Il ricorrente obietta sostenendo che i fatti da provare erano stati puntualmente elencati nelle imputazioni cautelari, le quali non rappresentano un fatto neutro nell'economia della domanda cautelare e dunque rilevano ai fini degli obblighi motivazionali incombenti sul titolare del potere di emanazione del provvedimento limitativo della libertà reale. 7 5. Il ragionamento del pubblico ministero è corretto se inteso nel senso che più precisa è la perimetrazione della domanda cautelare e più agevole è per il giudice giustificare il ricorso alla coercizione mediante l'enunciazione degli elementi che la sorreggono, ma non è stato registrato alcun vaglio giudiziale circa il collegamento tra i fatti da provare, enucleabili dalle imputazioni provvisorie, e le singole posizioni soggettive;
anche il thema probandum è risultato svuotato di ogni contenuto, non essendo percepibile alcuna ragione, che non sia riportata negli atti investigativi, tesa a giustificare l'emanazione del provvedimento cautelare, posto che il fumus criminis poggia, al pari della richiesta cautelare allegata dal ricorrente all'atto di impugnazione, su proposizioni meramente assertive, se non addirittura intuitive, perché affidate alle risultanze investigative affrancate da qualsiasi controllo, risolvendosi perciò il mero richiamo alle predette risultanze nella stesura di una motivazione soltanto apparente, laddove infatti il giudice per le indagini preliminari, come in precedenza già ricordato, ha testualmente ed esclusivamente affermato "che i reati in questione sono stati accertati in forza delle indagini avviate dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Assisi, con l'accesso del 14 febbraio 2014, i cui esiti sono stati compendiati nell'informativa del 6 marzo 2015; che la sussistenza degli stessi emerge dagli atti allegati alla richiesta del pubblico ministero, e segnatamente dall'informativa sopra richiamata e dagli atti allegati", essendosi in ciò esaurito il suo vaglio sul fumus commissi delicti. Ne deriva che l'ordinanza impugnata è corretta e il ricorso del pubblico ministero infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 18/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidenţe Vito Di Nicola Silvio Amoresano LiTocilician DEPOSITATA IN CAH 1 8 GEN 2017 IL CANY ILVERE Luand