Sentenza 7 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2002, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIA3276/02 REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto i SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRIBUTI CONSORTILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14141/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 7656 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Ud. 30/11/2001Dott. Ser gio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso l'avvocato RAFFAELLA QUINTANA, rappresentato difeso dall'avvocato MASSIMO CARLINO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TT CA;
timato 2001 avverso la sentenza n. 519/98 del Giudice di pace di 2447 NARDO', depositata il 93. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Carlino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo 1 GA NE, con citazione notificata il 21 maggio 1998, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Nardò il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, esponendo di essere proprietario di un immobile si- tuato nel comprensorio del Consorzio e di avere ricevu- to la richiesta di pagamento del contributo consortile per l'anno 1997, pari a lire 54.156. Chiedeva che fosse dichiarato che il Consorzio non aveva titolo a preten- dere detto contributo, e che il medesimo fosse condan- con gli in- nato alla restituzione della somma versata, teressi legali dal giorno della domanda. Il Consorzio si costituiva eccependo in via pre- giudiziale l'incompetenza per materia e valore, e chie- dendo nel merito il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 26 2 settembre 1998, ritenuta la propria competenza, dichia- rava il contributo non dovuto e condannava il Consorzio alla restituzione della somma di lire 54.156, con gli interessi legali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Consorzio, con atto notificato il 9 luglio 1999, formulando due motivi di gravame. La parte inti- mata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia sotto un primo profilo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; degli artt. 862 e 864 cod. civ.; degli artt. 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 10, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 54. Si deduce specificamente al riguardo che questa Corte, con sentenza n. 9493 del 1998, a sezioni unite contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace con la sentenza impugnata - ha ritenuto la natura tri- butaria dei contributi di bonifica, e la competenza a conoscerne del Tribunale. Con un secondo profilo si denuncia la violazione dell'art. 9, c. 2, c.p.c., deducendosi la incompetenza per valore del Giudice di pace, essendo in contestazio- ne il potere impositivo del Consorzio era di valore in- 3 determinabile e quindi di competenza del Tribunale. Con il secondo motivo si denuncia la omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per avere il Giudice di pace per un verso er- roneamente ritenuto che il Consorzio dovesse dare la prova del vantaggio conseguito dalla sua attività dall'immobile del contribuente, mentre tale vantaggio si presume per il fatto di trovarsi l'immobile nel com- prensorio nel quale il Consorzio opera;
ed avere per altro verso negato l'ammissione di prove, richieste dal Consorzio, dirette a dimostrare il su detto vantaggio. E 2 Il primo profilo del primo motivo del ricorso è fondato, dovendosi riaffermare in questa sede il prin- cipio (affermato da questa Corte con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle sezioni unite, nonchè successivamente con la sentenza 5 maggio 1999, n. 4474 e con numerose altre sentenze di questa sezione) secon- do il quale i contributi spettanti ai Consorzi di boni- fica ed imposti ai proprietari per le spese di esecu- zione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifi- ca e miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la compe- tenza per materia a conoscere della domanda con la qua le il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo, perchè non dovute, spetta al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 2, attribuita dalla legge alla c.p.c., non essendo stata giurisdizione delle commissioni tributarie con il d. lgs. n. 546 del 1992. Ciò in quanto con la domanda si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contem- plati dalla legge. Ne deriva che il ricorso va accolto in relazione a tale profilo del primo motivo, con assorbimento di ogni altra censura e la sentenza impugnata va cassata, di- chiarandosi competente a conoscere della causa il Tri- bunale di Lecce. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribu- nale di Lecce. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Giovanni Losavio 9. locavis Clicks. CORTE SUPREMA DI CASSANONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civik чій за во ін есті SA SI Depositato in Cancelleria 1 7 MAR 2002. IL CANCELLIERE