CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/08/2023, n. 35879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35879 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI AN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Cristian Di Giusto, di fiducia avverso la ordinanza n. 194/22 in data 26/01/2023 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, riportandosi alla memoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Cristian Di Giusto, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35879 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/01/2023, il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di AN SI, in qualità di amministratore nonché legale rappresentante della AL s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari previa convalida del provvedimento cautelare effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e contestualmente disposto il sequestro, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. dei beni o delle altre utilità delle quali ID LE dovesse avere la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente ad euro 980.814,00; il tutto, nell'ambito del procedimento a carico di ID LE indagata per i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. e di Dalia s.r.I., responsabile della violazione di cui agli artt. 1, 5, 25-octies d.lgs. n. 231/2001. Secondo l'Accusa, la LE, attraverso la movimentazione sui rapporti bancari, proprio e della società dalla stessa rappresentata, di somme provenienti da delitto, ha posto in essere rispettivamente operazioni intese ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita e impiegato in un'attività imprenditoriale di tipo commerciale beni o altre utilità provenienti da delitto: in particolare, la LE ha ricevuto ingenti somme di denaro mediante bonifici recanti causali non credibili ovvero assolutamente generiche, anche da società estere ed ha trasferito, almeno in parte, il denaro in favore di AL s.r.l. attraverso l'acquisto di un immobile, da ultimo non più definito. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di AN SI, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico formale motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge nonché difetto di motivazione in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240 e 648-quater cod. pen. La vicenda in esame attiene a rapporti commerciali relativi alla compravendita di un immobile: il ricorrente si chiede quali ulteriori accorgimenti avrebbe dovuto adottare la società dallo stesso rappresentata rispetto ad una proposta di acquisto regolarmente pervenuta da un'agenzia immobiliare ed un acconto ricevuto mediante un bonifico bancario. Del resto, la AL s.r.l. ed il suo amministratore non avrebbero mai potuto prevedere l'illecita provenienza del denaro versato dalla LE. Non deve poi sfuggire che, a prescindere dalla data dell'intervenuta transazione (conseguente al recesso della LE dalla compravendita), la somma rinvenuta nell'esclusiva disponibilità della AL s.r.l. è stata bonificata, a seguito della sottoscrizione di una comune "proposta di acquisto", il lontano 19/11/2021, allorquando nessuno poteva essere a 2 conoscenza dell'esistenza di un'attività investigativa a carico della predetta indagata nonché dell'ex coniuge LI;
inoltre, contrariamente a quanto ritenuto, la proposta di acquisto ha una data certa (la proposta è del 14/09/2021 e l'accettazione risale al 05/10/2021). Inoltre, andava evidenziato come, a seguito del raggiungimento dell'accordo stragiudiziale, la AL s.r.l. restituiva con bonifico in data 16/09/2022 l'importo di euro 50.000 alla LE, originariamente versato da quest'ultima a titolo di caparra. Infine, come eccepito dalla difesa della ricorrente nella richiesta di riesame, il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria a carico del ricorrente non è mai stato oggetto di alcuna specifica valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari che, nella convalida del 19/10/2022, non aveva fatto espresso menzione di una qualsivoglia responsabilità della AL s.r.I., neppure dopo l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria in data 13/10/2022 di tutta la documentazione relativa alla compravendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va evidenziato in premessa come il sequestro delle somme di denaro presenti sui rapporti finanziari intestati all'indagata ID LE, per l'ammontare corrispondente ad euro 980.814,00 ovvero, in via subordinata, dei beni e altre utilità in possesso dell'indagata, anche per interposta persona (e, dunque, per quanto d'interesse, della somma di euro 400.000,00 rinvenuta su un conto corrente intestato a AL s.r.I.), è stato disposto ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 648-quater cod. pen., in quanto corrispondente al profitto del reato di riciclaggio. 2.1. L'ordinanza impugnata ha ricostruito i contatti intervenuti tra la LE e il SI, legale rappresentante della AL s.r.I., grazie al tramite dell'agenzia immobiliare Real Dream Casa s.r.l.s. Scrive il Tribunale come la LE, in data 19/09/2021, avesse fatto "pervenire una proposta d'acquisto con riferimento all'intero piano terzo e al piano attico dell'immobile sito in Bari via AL n. 116; a seguito di contrattazione, la proposta veniva modificata ed accettata dalla società del SI in data 05/10/2021 con il versamento di una caparra pari ad euro 50.000 da parte della LE;
in data 19/11/2021, sebbene in ritardo rispetto agli accordi intercorsi, la LE versava l'ulteriore somma di euro 400.000 chiedendo di poter modificare la vendita;
seguiva una lunga corrispondenza con il notaio, incaricato dall'acquirente, al fine di poter addivenire alla stipula del preliminare;
solamente in data 24/03/2022 veniva formalizzato lo "sdoppiamento" della proposta di acquisto (gli 3 acquirenti venivano infatti indicati nella persona della LE e della società "Arcadia Financial Services s.r.l."); inoltre, la LE chiedeva alcune modifiche strutturali che venivano eseguite dalla società del SI per il tramite della società appaltatrice "Tecnocostruzioni di IN e IU RD & C.", con un ingente esborso da parte della AL s.r.l. Senonchè, in data 20/06/2022, la LE comunicava a mezzo pec di voler recedere dalla proposta d'acquisto; di conseguenza, in data 13/09/2022, le parti sottoscrivevano un accordo transattivo stragiudiziale, con il quale la LE riconosceva il danno cagionato alla AL s.r.l. (euro 177.900 a titolo di danno emergente ed euro 222.100 a titolo di lucro cessante); accordo, in conseguenza del quale, pertanto, la società del SI tratteneva la somma di euro 400.000, acquisendone la piena titolarità e disponibilità. Ha altresì dedotto la totale buona fede della società e del suo amministratore, che mai avrebbe potuto prevedere l'illecita provenienza del denaro versato dalla LE mediante bonifico bancario. Ha pertanto chiesto revocarsi la misura cautelare adottata relativamente alla somma di euro 400.000 rinvenuta sul conto corrente n. 50433/1000/00066374 ...". 2.2. La difesa del ricorrente ha eccepito la "terzietà" del soggetto titolare del citato conto corrente intestato alla AL s.r.I., nella parte in cui veniva attinto e sottoposto a sequestro il deposito di euro 400.000. Ritiene il Collegio come il concetto di "estraneità" al reato debba essere interpretato nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, non massimata sul punto). Depongono in tal senso univoci dati interpretativi che concorrono a conformare la portata della nozione di "estraneità al reato" in termini maggiormente aderenti alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorquando costui abbia tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato e non potendo considerarsi sufficiente, al fine di escludere tale collegamento, l'estraneità del soggetto quale concorrente nel reato. Tale conclusione è coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale, che ha escluso la compatibilità con l'art. 27, comma 1, Cost., di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto (Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2), offrendo, così, un inequivoco spunto a favore della tesi secondo cui non può reputarsi estranea al reato la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del reo. Deve sottolinearsi, inoltre, che il concetto di estraneità al reato è individuabile anche in presenza dell'elemento di carattere oggettivo integrato dalla 4 derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, purché sussista la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato presupposto. 2.3. Alla condizione di "persona estranea al reato" ineriscono, quindi, sia il requisito della buona fede che quello dell'affidamento incolpevole. Invero, nella nozione di estraneità al reato non può mancare un'impronta di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del terzo. La configurazione di detta nozione su basi esclusivamente oggettive, indipendenti cioè dall'affidamento incolpevole, oltre a contrastare con i principi accolti dall'ordinamento in ordine alla circolazione giuridica dei beni mobili, condurrebbe a risultati lesivi del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma 1, Cost. (cfr., Corte cost. 22 giugno 1998, n. 232). 2.4. Inoltre, è necessario precisare che i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l'onere della prova sia relativamente alla titolarità dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e - nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (cfr., Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondiario, Rv. 250804; Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013, Longo, Rv. 254749; Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013, dep. 2014, Falcone, Rv. 258394; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271441; Sez. 6, n. 32581 del 11/05/2022, Razzano, Rv. 283725). 2.5. Tanto premesso, ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato appaia conforme ai principi in precedenza esposti, in quanto, con motivazione completa e non suscettibile di censure ex art. 125 cod. proc. pen., ha argomentato che la AL s.r.l. non poteva considerarsi estranea al reato nell'ampia accezione del termine sopra detto, tenuto conto: -che la LE, unitamente all'ex coniuge LI (le cointeressenze tra i due sono stati documentati da servizi di osservazione e pedinamento da parte degli 5 inquirenti), già dall'inizio delle trattative per l'acquisto dell'immobile (ottobre 2021), avevano avuto incontri con il SI e gli agenti immobiliari;
-che il SI era certamente a conoscenza del fatto che l'operazione era gestita anche dal LI che, nel giugno del 2022 (nel pieno delle trattative), veniva sottoposto a perquisizione e a successivo sequestro di beni, con provvedimenti aventi clamore mediatico;
-che, contrariamente alla prassi commerciale e nonostante l'ingente somma di denaro (euro 450.000) trasferita dalla LE alla AL s.r.l. nessun contratto stipulato tra le parti ha data certa: unico atto avente data certa è, infatti, la transazione del 13/09/2022 (con la quale alla LE veniva restituita la caparra di euro 50.000), che tuttavia è successiva alla conoscenza dell'indagine in corso da parte della stessa LE e del SI;
-che, con la citata transazione, peraltro a fronte di presunti danni non oggetto di una quantificazione in contraddittorio tra le parti, di un consuntivo dell'impresa esecutrice dei lavori per complessivi euro 91.450 e di ulteriori costi stimati in euro 60.000, la LE rinunciava all'acquisto e la AL s.r.l. tratteneva la somma di euro 400.000 dalla prima versata;
-che la tempistica delle predette operazioni negoziali intercorse tra la LE ed il SI, soprattutto con riferimento alle modalità di "chiusura" delle trattative, è già di per sé fortemente sospetta e - come ritenuto dal Tribunale -"non consente di ritenere soddisfatto l'onere gravante sul terzo di provare il suo incolpevole affidamento o buona fede sulla provenienza illecita delle somme incamerate". 3. Il provvedimento si presenta, quindi, immune dalle censure di violazione di legge, circostanza che impone il rigetto del ricorso. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 05/07/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, riportandosi alla memoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Cristian Di Giusto, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 35879 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/01/2023, il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di AN SI, in qualità di amministratore nonché legale rappresentante della AL s.r.I., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari previa convalida del provvedimento cautelare effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e contestualmente disposto il sequestro, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. dei beni o delle altre utilità delle quali ID LE dovesse avere la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente ad euro 980.814,00; il tutto, nell'ambito del procedimento a carico di ID LE indagata per i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. e di Dalia s.r.I., responsabile della violazione di cui agli artt. 1, 5, 25-octies d.lgs. n. 231/2001. Secondo l'Accusa, la LE, attraverso la movimentazione sui rapporti bancari, proprio e della società dalla stessa rappresentata, di somme provenienti da delitto, ha posto in essere rispettivamente operazioni intese ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita e impiegato in un'attività imprenditoriale di tipo commerciale beni o altre utilità provenienti da delitto: in particolare, la LE ha ricevuto ingenti somme di denaro mediante bonifici recanti causali non credibili ovvero assolutamente generiche, anche da società estere ed ha trasferito, almeno in parte, il denaro in favore di AL s.r.l. attraverso l'acquisto di un immobile, da ultimo non più definito. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di AN SI, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico formale motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge nonché difetto di motivazione in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., 240 e 648-quater cod. pen. La vicenda in esame attiene a rapporti commerciali relativi alla compravendita di un immobile: il ricorrente si chiede quali ulteriori accorgimenti avrebbe dovuto adottare la società dallo stesso rappresentata rispetto ad una proposta di acquisto regolarmente pervenuta da un'agenzia immobiliare ed un acconto ricevuto mediante un bonifico bancario. Del resto, la AL s.r.l. ed il suo amministratore non avrebbero mai potuto prevedere l'illecita provenienza del denaro versato dalla LE. Non deve poi sfuggire che, a prescindere dalla data dell'intervenuta transazione (conseguente al recesso della LE dalla compravendita), la somma rinvenuta nell'esclusiva disponibilità della AL s.r.l. è stata bonificata, a seguito della sottoscrizione di una comune "proposta di acquisto", il lontano 19/11/2021, allorquando nessuno poteva essere a 2 conoscenza dell'esistenza di un'attività investigativa a carico della predetta indagata nonché dell'ex coniuge LI;
inoltre, contrariamente a quanto ritenuto, la proposta di acquisto ha una data certa (la proposta è del 14/09/2021 e l'accettazione risale al 05/10/2021). Inoltre, andava evidenziato come, a seguito del raggiungimento dell'accordo stragiudiziale, la AL s.r.l. restituiva con bonifico in data 16/09/2022 l'importo di euro 50.000 alla LE, originariamente versato da quest'ultima a titolo di caparra. Infine, come eccepito dalla difesa della ricorrente nella richiesta di riesame, il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria a carico del ricorrente non è mai stato oggetto di alcuna specifica valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari che, nella convalida del 19/10/2022, non aveva fatto espresso menzione di una qualsivoglia responsabilità della AL s.r.I., neppure dopo l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria in data 13/10/2022 di tutta la documentazione relativa alla compravendita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va evidenziato in premessa come il sequestro delle somme di denaro presenti sui rapporti finanziari intestati all'indagata ID LE, per l'ammontare corrispondente ad euro 980.814,00 ovvero, in via subordinata, dei beni e altre utilità in possesso dell'indagata, anche per interposta persona (e, dunque, per quanto d'interesse, della somma di euro 400.000,00 rinvenuta su un conto corrente intestato a AL s.r.I.), è stato disposto ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 648-quater cod. pen., in quanto corrispondente al profitto del reato di riciclaggio. 2.1. L'ordinanza impugnata ha ricostruito i contatti intervenuti tra la LE e il SI, legale rappresentante della AL s.r.I., grazie al tramite dell'agenzia immobiliare Real Dream Casa s.r.l.s. Scrive il Tribunale come la LE, in data 19/09/2021, avesse fatto "pervenire una proposta d'acquisto con riferimento all'intero piano terzo e al piano attico dell'immobile sito in Bari via AL n. 116; a seguito di contrattazione, la proposta veniva modificata ed accettata dalla società del SI in data 05/10/2021 con il versamento di una caparra pari ad euro 50.000 da parte della LE;
in data 19/11/2021, sebbene in ritardo rispetto agli accordi intercorsi, la LE versava l'ulteriore somma di euro 400.000 chiedendo di poter modificare la vendita;
seguiva una lunga corrispondenza con il notaio, incaricato dall'acquirente, al fine di poter addivenire alla stipula del preliminare;
solamente in data 24/03/2022 veniva formalizzato lo "sdoppiamento" della proposta di acquisto (gli 3 acquirenti venivano infatti indicati nella persona della LE e della società "Arcadia Financial Services s.r.l."); inoltre, la LE chiedeva alcune modifiche strutturali che venivano eseguite dalla società del SI per il tramite della società appaltatrice "Tecnocostruzioni di IN e IU RD & C.", con un ingente esborso da parte della AL s.r.l. Senonchè, in data 20/06/2022, la LE comunicava a mezzo pec di voler recedere dalla proposta d'acquisto; di conseguenza, in data 13/09/2022, le parti sottoscrivevano un accordo transattivo stragiudiziale, con il quale la LE riconosceva il danno cagionato alla AL s.r.l. (euro 177.900 a titolo di danno emergente ed euro 222.100 a titolo di lucro cessante); accordo, in conseguenza del quale, pertanto, la società del SI tratteneva la somma di euro 400.000, acquisendone la piena titolarità e disponibilità. Ha altresì dedotto la totale buona fede della società e del suo amministratore, che mai avrebbe potuto prevedere l'illecita provenienza del denaro versato dalla LE mediante bonifico bancario. Ha pertanto chiesto revocarsi la misura cautelare adottata relativamente alla somma di euro 400.000 rinvenuta sul conto corrente n. 50433/1000/00066374 ...". 2.2. La difesa del ricorrente ha eccepito la "terzietà" del soggetto titolare del citato conto corrente intestato alla AL s.r.I., nella parte in cui veniva attinto e sottoposto a sequestro il deposito di euro 400.000. Ritiene il Collegio come il concetto di "estraneità" al reato debba essere interpretato nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, non massimata sul punto). Depongono in tal senso univoci dati interpretativi che concorrono a conformare la portata della nozione di "estraneità al reato" in termini maggiormente aderenti alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorquando costui abbia tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato e non potendo considerarsi sufficiente, al fine di escludere tale collegamento, l'estraneità del soggetto quale concorrente nel reato. Tale conclusione è coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale, che ha escluso la compatibilità con l'art. 27, comma 1, Cost., di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto (Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2), offrendo, così, un inequivoco spunto a favore della tesi secondo cui non può reputarsi estranea al reato la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del reo. Deve sottolinearsi, inoltre, che il concetto di estraneità al reato è individuabile anche in presenza dell'elemento di carattere oggettivo integrato dalla 4 derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, purché sussista la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato presupposto. 2.3. Alla condizione di "persona estranea al reato" ineriscono, quindi, sia il requisito della buona fede che quello dell'affidamento incolpevole. Invero, nella nozione di estraneità al reato non può mancare un'impronta di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del terzo. La configurazione di detta nozione su basi esclusivamente oggettive, indipendenti cioè dall'affidamento incolpevole, oltre a contrastare con i principi accolti dall'ordinamento in ordine alla circolazione giuridica dei beni mobili, condurrebbe a risultati lesivi del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, comma 1, Cost. (cfr., Corte cost. 22 giugno 1998, n. 232). 2.4. Inoltre, è necessario precisare che i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l'onere della prova sia relativamente alla titolarità dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e - nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. - anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (cfr., Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondiario, Rv. 250804; Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013, Longo, Rv. 254749; Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013, dep. 2014, Falcone, Rv. 258394; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271441; Sez. 6, n. 32581 del 11/05/2022, Razzano, Rv. 283725). 2.5. Tanto premesso, ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato appaia conforme ai principi in precedenza esposti, in quanto, con motivazione completa e non suscettibile di censure ex art. 125 cod. proc. pen., ha argomentato che la AL s.r.l. non poteva considerarsi estranea al reato nell'ampia accezione del termine sopra detto, tenuto conto: -che la LE, unitamente all'ex coniuge LI (le cointeressenze tra i due sono stati documentati da servizi di osservazione e pedinamento da parte degli 5 inquirenti), già dall'inizio delle trattative per l'acquisto dell'immobile (ottobre 2021), avevano avuto incontri con il SI e gli agenti immobiliari;
-che il SI era certamente a conoscenza del fatto che l'operazione era gestita anche dal LI che, nel giugno del 2022 (nel pieno delle trattative), veniva sottoposto a perquisizione e a successivo sequestro di beni, con provvedimenti aventi clamore mediatico;
-che, contrariamente alla prassi commerciale e nonostante l'ingente somma di denaro (euro 450.000) trasferita dalla LE alla AL s.r.l. nessun contratto stipulato tra le parti ha data certa: unico atto avente data certa è, infatti, la transazione del 13/09/2022 (con la quale alla LE veniva restituita la caparra di euro 50.000), che tuttavia è successiva alla conoscenza dell'indagine in corso da parte della stessa LE e del SI;
-che, con la citata transazione, peraltro a fronte di presunti danni non oggetto di una quantificazione in contraddittorio tra le parti, di un consuntivo dell'impresa esecutrice dei lavori per complessivi euro 91.450 e di ulteriori costi stimati in euro 60.000, la LE rinunciava all'acquisto e la AL s.r.l. tratteneva la somma di euro 400.000 dalla prima versata;
-che la tempistica delle predette operazioni negoziali intercorse tra la LE ed il SI, soprattutto con riferimento alle modalità di "chiusura" delle trattative, è già di per sé fortemente sospetta e - come ritenuto dal Tribunale -"non consente di ritenere soddisfatto l'onere gravante sul terzo di provare il suo incolpevole affidamento o buona fede sulla provenienza illecita delle somme incamerate". 3. Il provvedimento si presenta, quindi, immune dalle censure di violazione di legge, circostanza che impone il rigetto del ricorso. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 05/07/2023.