Sentenza 25 settembre 2002
Massime • 1
Il privato che presenti una falsa denuncia di smarrimento di un assegno firmato in bianco e negoziato a favore di una ben individuata persona non risponde del delitto di simulazione di reato, ma bensì del delitto di calunnia in danno del soggetto negoziatore del titolo di credito.
Commentari • 2
- 1. La calunnia implicita: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 ottobre 2012
- 2. La calunnia implicita: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2002, n. 38814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38814 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 25/09/2002
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1065
3. Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 2253/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT ON, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 16.11.01 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Cesare Piraino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 16.11.2001, confermava quella in data 5.2.01 del Tribunale di Como, che aveva dichiarato NT ON colpevole del delitto di cui all'art. 367 c.p. e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione.
In particolare, al NT si era addebitato di avere sporto, in data 28.4.96, presso la Questura di Como, falsa denuncia di furto dell'assegno bancario n. 1373954834, tratto sulla Banca Commerciale da lui già firmato in bianco, mentre in realtà detto titolo era stato negoziato a favore di EG EL.
La Corte territoriale, dopo avere disatteso l'eccezione circa l'asserita irrituale instaurazione del contraddittorio in primo grado nei confronti dell'imputato, riteneva provata la responsabilità di costui sulla base essenzialmente dell'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni (avere lasciato nell'autovettura denaro contante e titoli di credito firmati in bianco), del comportamento processuale improntato a totale disinteresse nel contrastare l'accusa, della sua negativa personalità (ripetutamente condannato per gravi reati); non riconsiderava il contenuto della deposizione testimoniale di EG EL (l'assegno sarebbe stato a lui consegnato in pagamento di prestazioni professionali), sulla quale aveva fatto leva il giudice di primo grado, e, pur ritenendola attendibile, avanzava sospetti sull'effettivo ruolo svolto dal EG. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto: 1) inosservanza della legge processuale (artt. 179, 419, 549 c.p.p.) per violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado e conseguente nullità di tutti gli atti successivi: la notifica del decreto di citazione in giudizio, infatti, era avvenuta a mani della madre ed egli non aveva avuto mai conoscenza dell'atto, perché all'epoca era detenuto;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pronuncia di colpevolezza: non si erano approfondite e comunque erano state minimizzate emergenze processuali a lui favorevoli, le quali escludevano la falsità della denuncia sporta;
si era ritenuta, per un verso, attendibile la testimonianza del EG e, per altro verso, si erano avanzati sospetti sul ruolo svolto dal predetto;
3) violazione della legge penale e difetto di motivazione sul diniego delle sollecitate circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Non ha pregio la doglianza in rito (1^ motivo).
Osserva, invero, la Corte che nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile nella celebrazione del giudizio di primo grado. È vero che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza dell'8.1.99 fu notificato all'imputato, il 28.9.98, mediante consegna dell'atto "a mani della madre convivente", ma è anche vero che tale notifica deve ritenersi regolare, nonostante l'asserito stato di detenzione in cui - all'epoca - si sarebbe trovato l'imputato, considerato che tanto non emergeva dagli atti.
In ogni caso, il processo non fu trattato nell'udienza prestabilita e subì vari rinvii in via preliminare.
All'udienza del 28.4.00, il giudice, informato dello stato di detenzione del pervenuto, dispose la rinnovazione della citazione del medesimo per il successivo 20 ottobre, con contestuale ordine di traduzione;
il nuovo decreto di citazione a giudizio fu notificato "a mani proprie" del NT in data 6.5.00; costui, però, con dichiarazione resa a mod. IP1, rinunciò espressamente a comparire all'udienza del 20.10.00. Seguì ulteriore rinvio al 22.1.01, con notifica "a mani proprie" dell'imputato, in data 2.11.00, di nuovo decreto di citazione e, dato il perdurante stato di detenzione, con ordine di traduzione;
anche in questa occasione il NT, con espressa dichiarazione resa a mod. IP1, rinunciò a comparire;
il processo venne, quindi, rinviato al 5.2.01, fu disposta la traduzione dell'imputato, che ancora una volta rinunciò a comparire (cfr. dichiarazione in pari data); in tale ultima udienza, il processo fu trattato e definito.
La successione degli esposti momenti processuali evidenzia chiaramente il puntuale rispetto del principio del contraddittorio e del connesso diritto di difesa dell'imputato, il quale, per sua libera scelta, decise di non comparire in dibattimento. Va esclusa, quindi, la dedotta causa di nullità del giudizio di primo grado ed, ex art. 185/1^ c.p.p., degli atti successivi.
È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, la cui analisi, però, deve essere preceduta da una puntualizzazione circa la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato al prevenuto. La falsa denuncia di furto del titolo di credito (assegno bancario firmato in bianco), che - secondo la postulazione accusatoria - era stato, invece, dallo stesso denunciante negoziato a favore di una ben individuata persona, integra il delitto di calunnia e non quello di simulazione di reato.
Ed invero, per la configurabilità della calunnia, che è delitto "a forma libera", nel senso che assumono rilevanza tutte le condotte oggettivamente idonee a fare scattare un procedimento penale nei confronti di un innocente, non è necessario che venga esplicitamente accusato qualcuno sapendolo innocente, ma è sufficiente che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari all'inizio di un procedimento penale nei confronti di un soggetto univocamente ed agevolmente individuabile.
Non v'è dubbio che la falsa denunzia di furto di un assegno bancario consegnato in pagamento ad un terzo contiene oggettivamente, per implicito, l'accusa di furto o di ricettazione nei confronti del prenditore del titolo, e ciò perché è estremamente agevole risalire all'individuazione di tale persona, attraverso le annotazioni apposte sul titolo e la ricostruzione dei vari passaggi che caratterizzano il sistema legale di circolazione e di incasso del medesimo titolo presso la banca trattaria. Risulta superata, in questo caso, la soglia del delitto di simulazione, che è elemento costitutivo di quella calunnia, perché si verifica, per così dire, una sorta di progressione criminosa, nel senso che la falsa attribuzione del fatto-reato non è riferibile ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla consumazione del reato, ma ad una persona ben determinata, la quale soltanto, pur in assenza di un'accusa nominativamente formulata, risulti essere - alla luce delle "coordinate" indicate in denuncia - il soggetto che ha commesso l'illecito.
Poiché l'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 368 c.p. è quello di evitare l'intervento della giustizia penale in danno di innocenti, con dispendio di attività a priori ingiustificata e con pericolo di fuorviamento dei risultati, è evidente la sussistenza di tale rischio, di per sè sufficiente (la calunnia ha la struttura di un reato di pericolo), nel peculiare fatto oggetto di giudizio. Tale fatto, pertanto, va correttamente inquadrato nello schema paradigmatico della calunnia, operazione questa legittima, pur in assenza del gravame del P.M.. Il cosiddetto divieto della "reformatio in peius", infatti, riguarda unicamente la pena sotto il profilo sia della specie che della quantità, nella sua complessiva determinazione, a nulla rilevando che il titolo del reato a cui la stessa consegua sia diverso e più grave di quello originariamente contestato e ritenuto.
La limitazione ai poteri del giudice dell'impugnazione non è, invero, diretta a garantire all'imputato, in presenza del suo solo gravame, un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado, ma solo ad impedirgli di subire una sanzione più grave rispetto a quella già inflittagli, in caso di conferma del giudizio di colpevolezza.
Ciò posto, rileva la Corte che il denunciato vizio di motivazione in ordine all'iter ricostruttivo del fatto balza evidente dal testo della sentenza impugnata.
L'apparato argomentativo sul quale questa riposa, infatti, si appalesa, per un verso, inconsistente, perché individua la prova dell'illecito di cui si discute prevalentemente nella ritenuta inverosimiglianza del contenuto della denuncia sporta, nonché nel comportamento processuale e nella personalità poco raccomandabile dell'imputato, finendo con l'esaltare una sorta di "colpa d'autore", assolutamente inidonea a supportare il fatto specifico, e, per altro verso, contraddittorio, perché, pur recependo implicitamente il giudizio di attendibilità espresso in primo grado sulla testimonianza del Gragianin, unica vera fonte di prova dell'accusa, avanza sospetti sul reale ruolo svolto dal predetto nella vicenda, indicandolo come "persona sbandata", che potrebbe avere concorso con lo stesso imputato in un'attività illecita finalizzata a non meglio precisati "scopi truffaldini".
Trattasi di motivazione assai "perplessa" e palesemente contraddittoria, che non fa chiarezza in ordine alla ricostruzione del fatto: non può, da un canto, allegarsi credibilità al teste, che aveva affermato di avere ricevuto il titolo dal NT in pagamento di prestazioni lavorative effettuate per il medesimo, e, d'altro canto, non escludere addirittura il concorso del EG nell'asserita attività illecita del prevenuto.
Ha mancato, inoltre, la Corte di merito di apprezzare e conseguentemente valutare altre emergenze processuali, pur prese in esame dal giudice di primo grado, le quali potrebbero contribuire a fare chiarezza nella vicenda anche in relazione all'attendibilità o meno del teste escusso: a) l'esistenza di provvista presso la banca trattaria, al momento in cui il titolo venne posto all'incasso; b) la circostanza che il titolo incriminato fosse stato dattiloscritto nella parte relativa all'indicazione del beneficiario e dell'importo. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, che dovrà, nel rivalutare il fatto così come sopra - in tesi - qualificato, offrire adeguata e logica motivazione che, in stretta aderenza al complesso delle risultanze processuali, giustifichi la scelta che, senza alcun vincolo prestabilito, andrà ad operare.
Il carattere assorbente dell'accolto motivo di annullamento esime dal prendere in esame la terza doglianza articolata in ricorso.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato di cui all'art. 368 c.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2002