Sentenza 15 aprile 2003
Massime • 1
Risponde del reato di calunnia, e non di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, colui il quale dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno, atteso che, in questo modo, accusa implicitamente il portatore del titolo di credito di essersene impossessato fraudolentemente.
Commentario • 1
- 1. Falso ideologico e calunnia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2003, n. 26110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26110 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Raffaele LEONASI Presidente
dott. Bruno OLIVA Componente
dott. Francesco SERPICO "
dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA "
dott. Agnello ROSSI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI LF;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 10/4/1922;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dr. G. Viglietta che ha concluso per dichiararsi inammissibile il ricorso. O S S E R V A
Sull'appello proposto da HI LF avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 15/3/2001, con la quale, dichiarato colpevole del reato di concorso in calunnia ex artt. 110 e 368 c.p., perché, attraverso tal Parla AL non appellante, denunciava falsamente lo smarrimento di un assegno di c/c bancario, in modo da incolpare, pur sapendolo innocente, tal AR RO, in Aragona il 19/6/1991, era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con sospensione condizionale di tale pena, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 10/4/2002, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto correttamente contestato, infondata apparendo l'invocata fattispecie di cui all'art. 483 c.p. in luogo di quella di calunnia.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivi di gravame la mancanza di motivazione sia in merito all'elemento psicologico del reato, del tutto insussistente a carico del ricorrente, sia in ordine alla riqualificazione del fatto a titolo di falsità ideologica in atto pubblico, risultando "assolutamente apodittico ed indimostrato" ritenere la semplice denuncia di smarrimento di un assegno come fatto integrante il delitto di calunnia, in difetto, peraltro, della consapevolezza della innocenza dell'incolpato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata, in ragione dei motivi addotti, nella misura di euro 500,00= in favore della Cassa delle ammende.
Ed invero, contrariamente all'assunto censorio del ricorrente, i giudici della Corte territoriale a conferma dell'assunto di quelli di 1^ grado, hanno correttamente e sufficientemente rappresentato le ragioni a supporto della sussistenza del comprovato elemento psicologico del reato di calunnia, nella contestata condotta del ricorrente.
Né fondato é il vizio attinente la denegata derubricazione del fatto nell'invocata fattispecie di cui all'art.483 c.p.. Sul punto giova ribadire il principio secondo cui il privato che dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno non risponde del delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, ma, in quanto accusa implicitamente il portatore di essersi fraudolentemente procurato il titolo, a titolo di furto o ricettazione, ponendolo all'incasso, risponde di calunnia. In ogni caso, la denuncia del tenore di quella di cui alla contestazione, mette in moto un procedimento per accertare la responsabilità di colui che ha posto all'incasso l'assegno smarrito e tanto basta per legittimare il presupposto stesso del delitto di calunnia (cfr. in termine, Cass. pen. Sez. 6, 12/12/1996, n. 10682, P.M. c/o Maimone).
Secondo il testo dell'impugnata sentenza, i giudici della Corte territoriale si sono conformati a tale principio, dandone motivatamente certezza nella decisione impugnata che, pertanto, va immune da ogni censura di legittimità, come dedotta dal ricorrente sul punto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GIUGNO 2003 .