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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2023, n. 22389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22389 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL AN RO, nato il [...] ad [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso il decreto in data 07/07/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria di replica inviata dal difensore dei ricorrenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 07/07/2022 la Corte di appello di Torino ha confermato quello del Tribunale di Torino in data 23/07/2021, con cui nei confronti del proposto AN RO AL, con coinvolgimento dei terzi interessati Penale Sent. Sez. 6 Num. 22389 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 16/03/2023 RI AL e PI AL, è stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, avente ad oggetto azienda agricola sita in Albaretto della torre, costituita da una villa e 110 terreni. Il Tribunale ha ritenuto che ricorressero i presupposti di cui all'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 in relazione alle ipotesi di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), e di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 cit. 2. Hanno proposto ricorso AN RO AL, RI AL e PI NT DO tramite i rispettivi difensori. 2.1. Con il primo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 238-bis cod. proc. pen. Premesso che la provvista utilizzata per l'acquisto e la ristrutturazione proveniva da conti correnti iberici del proposto ed era riferibile a profitti di una operazione di compravendita immobiliare nel Comune di Manilva in Spagna con liquidazione della società Promociones Almenacir, era stata accertata da sentenza emessa dall'A.G. spagnola la conformità e la correttezza sul piano fiscale delle operazioni immobiliari. La sentenza n. 205/16 dell'A.G. spagnola e la sentenza emessa dalla Corte di cassazione nel 2019 con cui era stato confermato gannullamento del decreto di yt, sequestro preventivo dei beni disposto dal 64p. del Tnbunal eir di Asti, valevano ad attestare la legittima provenienza delle somme ed erano direttamente utilizzabili nel procedimento di prevenzione. Indebitamente si era ritenuto che i profitti provenissero da corruzione, ipotesi in realtà vagliata dall'A.G. iberica, che con sentenze 321/21 e 321/18 aveva assolto il proposto anche da ulteriori ipotesi di reato formulate a seguito di indagini svolte in Spagna in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Ulteriori indagini pendenti in Spagna per accertamenti fiscali successivi al 2009 e per fatti del 2019 non avevano correlazione temporale con i beni sottoposti a confisca, mentre avrebbe dovuto tenersi conto delle pronunce emesse nel Paese straniero. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 24 (rectius: 240) e 333 cod. proc. pen. I documenti depositati a sostegno della richiesta di confisca erano a tal fine inidonei, in quanto privi di certezza e di genuinità, venendo in rilievo una missiva di non meglio identificato Avv. Hippolito Brunnon, un'annotazione rimasta priva di seguiti investigativi e aggiornamenti sul procedimento Tenor, pendente in Spagna, in fase di istruzione, relativo a fatti successivi, fermo restando che la 2 documentazione non era né tradotta né asseverata da periti che ne attestassero la provenienza e la conformità. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 in relazione alla valutazione della pericolosità del proposto all'epoca dell'acquisizione dei beni. Il provvedimento impugnato non aveva valutato il profilo della correlazione temporale tra il periodo di acquisto e la pericolosità sociale del proposto, che negli anni indicati, non aveva riportato alcuna condanna. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 in relazione alla sussistenza della pericolosità generica e qualificata. AL era stato considerato pericoloso, in quanto soggetto sempre dedito alla commissione di reati, dapprima in Italia e poi in Spagna, ma in realtà aveva ottenuto la riabilitazione per un fatto del 1978 e non aveva riportato condanne in Spagna, pur se sottoposto a procedimenti legati all'attività lavorativa nel settore immobiliare, nei quali era stato assolto. Indagini spagnole per accertamenti fiscali successivi al 2009 e per fatti del 2019 non avevano attinenza con i beni oggetto di ablazione. Non era stata formulata una valutazione incentrata sull'individuazione della categoria di pericolosità, corredata dal riferimento a comportamenti concreti idonei a dimostrare l'effettività e attualità della pericolosità sulla base di indici specifici, in concreto non presi in considerazione. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 512- bis cod. pen. Ai fini dell'intestazione fittizia occorre il dolo specifico e dunque la prova che l'intestazione sia finalizzata ad eludere la normativa in materia di prevenzione, Nel caso in esame vi era stata un'elargizione di denaro con bonifici bancari su contro corrente della Cassa di Risparmio di Asti in favore dei figli, soprattutto di RI, perché edificasse la sua abitazione. Nessun elemento era ascrivibile a RI AL, trattandosi di donazione del padre in suo favore. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. I difensori dei ricorrenti hanno inviato memoria di replica alle conclusioni del P.G., ribadendo le censure in tema di valutazione e perimetrazione della pericolosità del proposto e gli altri rilievi alla base del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi sono generici e manifestamente infondati. 2. Deve in primo luogo rimarcarsi che in materia di misure di prevenzione, nonostante l'indipendenza del relativo giudizio da quello inerente all'esercizio dell'azione penale, ,secondo quanto desumibile dall'art. 29 d.igs. 159 del 2011, costituisce ormai ius receptum che il fatto oggetto di sentenza di assoluzione non possa tuttavia essere posto a fondamento del giudizio di pericolosità del proposto, tanto più se venga in rilievo un'ipotesi di pericolosità qualificata (Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Candurro). Diversamente deve argomentarsi nel caso in cui in sede penale siano stati esclusi i presupposti per il sequestro preventivo di beni, funzionale a confisca «allargata»: è stato infatti condivisibilmente affermato che «la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992, impedisce, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni» (Sez. 6, n. 51366 del 17/05/2018, Trovato, Rv. 275879). Ciò, a ben guardare, implica che il giudizio in sede penale assuma rilievo preclusivo quando sia definitivo rispetto alla negazione dei presupposti per la confisca, in presenza di presupposti corrispondenti a quelli previsti per la confisca di prevenzione, mentre nel caso di revoca di un sequestro preventivo, il provvedimento non assume pari rilevanza preclusiva, incidendo sul profilo cautelare e non essendo dotato di equivalente stabilità rispetto ai nova. In tale prospettiva risulta evidente il diverso rilievo teoricamente attribuibile da un lato alla sentenza di assoluzione pronunciata in Spagna e dall'altro alla revoca del sequestro preventivo disposta in sede di riesame dal Tribunale di Asti con provvedimento avverso il quale la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Pubblico ministero. 3. A fronte di ciò, il primo motivo di ricorso invoca sia il giudicato spagnolo sia il giudicato cautelare formatosi in Italia, senza avvedersi di quei diversi requisiti di stabilità e soprattutto senza confrontarsi con i rilievi che hanno condotto la Corte a reputare entrambi gli arresti inconferenti in questa sede. Va infatti rimarcato che, alla luce del complessivo compendio probatorio, si è rilevato che con riguardo alla vicenda di Manilva, coinvolgente la società Promociones Almenacir, la sentenza di assoluzione concerneva l'esclusione di n 4 irregolarità rilevanti sotto il profilo fiscale e sotto il profilo della correttezza delle operazioni di compravendita, ma non era idonea ad escludere la configurabilità di fatti corruttivi, che non costituivano l'oggetto di quell'accertamento. Altrettanto è stato rilevato in relazione al giudizio cautelare sui sequestri eseguiti in Italia per il delitto di riciclaggio, primariamente correlato alla ipotizzata provenienza illecita delle risorse investite in Italia, in relazione a violazioni fiscali, al di là delle distinzioni operate dalla Corte di cassazione con riguardo al difetto dei presupposti per la ravvisabilità di quel delitto nei confronti di AL e con riguardo alla configurabilità semmai del delitto di autoriciclaggio solo per fatti commessi in epoca successiva all'introduzione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. Sta di fatto che la Corte territoriale ha dato rilievo ad una pluralità di elementi, sulla cui base ha ricostruito la complessiva operatività del proposto, anche con riguardo ai fatti di Manilva, segnalando come nel caso di specie dovessero valorizzarsi ulteriori evidenze probatorie: in particolare è stato fatto riferimento, in primo luogo, alle dichiarazioni rese da DR De OS, che aveva parlato di speculazioni edilizie propiziate dalla sistematica corruzione di amministratori spagnoli, del flusso di denaro proveniente dalla Spagna, del collegamento di AL con il capitano della Guardia Civil, parimenti beneficiario di somme erogate quale prezzo della corruzione;
in secondo luogo è stato valorizzato l'arresto per corruzione del Sindaco dell'epoca di Manilva;
in terzo luogo è stata valutata la specifica concludenza di elementi di indagine emersi nell'ambito del procedimento «Tenor», costituiti da conversazioni intercettate, intercorse tra collaboratrici del proposto, nelle quali si paventava che potessero emergere le irregolarità legate alla vicenda Manilva, e tra il proposto e tale Manavella, in cui il primo aveva dato istruzioni al secondo su ciò che avrebbe dovuto dichiarare. Inoltre la Corte ha ricostruito l'intera operatività del proposto, sottolineando come: 1) plurime anomalie fossero venute in rilievo nella vicenda di Marbella, in cui, al di là della scelta di non chiedere la condanna del proposto, si era giunti ad accertare la responsabilità del sindaco di Marbella per l'arbitrarietà delle decisioni prese a vantaggio di AL, sulla base di intese di tipo corruttivo, che avevano propiziato speculazioni edilizie;
2) il proposto fosse stato condannato nella operazione Malaya per corruzione di un amministratore, in funzione del rilascio di licenze edilizie;
3) anche nel caso della vicenda Sesena, fosse emerso che il proposto aveva fatto pervenire al sindaco un'ingente somma, a titolo di intermediazione priva di sostanziale ragion d'essere; 4) ulteriori elementi rappresentativi della sistematica e continuativa operatività del proposto fossero emersi nel successivo procedimento «Tenor», già menzionato, nonché nella più recente vicenda «Huelva», nella quale era venuta in rilievo una conversazione (riportata dalla Corte alle pagg. 12 13), tutt'altro che illogicamente interpretata 5 come prospettazione all'interlocutore di una prassi corruttiva, propiziata dalla disponibilità di ingenti somme. A ben guardare, a fronte di tale quadro ricostruttivo, riferito ad un arco di tempo assai esteso, tale da abbracciare gli anni dal 2000/2002 fino al 2019, periodo all'interno del quale si colloca anche la vicenda Manilva, le deduzioni volte a valorizzare gli esiti di taluni procedimenti risultano aspecifiche, in quanto non sono idonee a vulnerare l'insieme degli elementi coerentemente valutati dalla Corte, fermo restando che non è stato concretamente censurato il giudizio di piena attendibilità delle fondamentali dichiarazioni di De OS, anche alla luce di plurimi riscontri acquisiti. 4. Posto che non è contestata la provenienza dalla Spagna delle somme investite in Italia per l'acquisizione e la ristrutturazione dei beni sottoposti a confisca di prevenzione, va rilevato come, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti nel terzo e nel quarto motivo, sia stato correttamente formulato dalla Corte tanto il giudizio sulla pericolosità del proposto quanto quello sulla perimetrazione della pericolosità, al fine di stabilire la qualificata relazione tra essa e i beni assoggettati a confisca. L'intero quadro delineato dalla Corte, in varia guisa suffragato dalle dichiarazioni di De OS e dalle altre risultanze emerse, ha consentito di dar conto della sistematica prassi operativa del proposto, che, dopo la commissione di alcuni reati in Italia e dopo aver palesato opache relazioni con personaggi malavitosi di elevato spessore, aveva realizzato in Spagna i più cospicui progetti, in un ampio arco di tempo: quei progetti, sulla base di quanto rappresentato, sono stati ritenuti il frutto di attività illecita, propiziata da intese corruttive funzionali all'attuazione di lucrose operazioni, produttive di risorse e liquidità, poi in varia guisa trasferita in Italia. In tal modo è stato dato conto di una continuativa attività delittuosa, dalla quale il proposto ha ricavato profitti costituenti importante fonte di reddito per lui e per i famigliari, ciò che risponde alla categoria soggettiva di pericolosità generica di cui agli artt. 1, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, lett. c) d.lgs. 159 del 2011, come letta alla luce delle puntualizzazioni operate dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 24 del 2019; cfr. anche Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145). D'altro canto, in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605), la Corte, che non aveva alcuna necessità di prospettare la pericolosità del proposto in termini di attualità, non venendo in rilievo una misura di prevenzione personale, ha debitamente proceduto alla perimetrazione della pericolosità, rilevando la 6 continuità di quell'operatività illecita e collocando all'interno del periodo rilevante anche le acquisizioni patrimoniali assoggettate a confisca, risalenti agli anni 2005/2006. In tale ottica, essendo incontestata la provenienza delle risorse ed essendo stata rilevata la illiceità di quella provenienza sulla base del giudizio formulato alla stregua dell'intero compendio indiziario, è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione a confisca della villa e dei connessi terreni, pur intestati ai terzi interessati, ciò a prescindere da uno specifico giudizio sulla sproporzione tra risorse e redditi dichiarati, sproporzione di cui peraltro la Corte ha aggiuntivamente fatto cenno, sulla base di risultanze del procedimento «Tenor», più volte citato. Deve, a fronte di ciò, rilevarsi che i motivi di ricorso risultano ancora una volta generici e comunque manifestamente infondati, in quanto non confutano specificamente gli argomenti valorizzati nel decreto impugnato e prospettano temi del tutto infondati o inconferenti, come quello riguardante la valutazione dell'attualità della pericolosità. Inoltre non sono esposte puntuali censure rispetto al tema della disponibilità dei beni in capo al proposto, essendo genericamente prospettata la riferibilità degli stessi agli intestatari, ma in assenza di specifica confutazione degli argomenti incentrati sulla derivazione delle risorse investite dal proposto e sul persistente potere di disposizione in capo a quest'ultimo, emergente da talune conversazioni intercettate, coinvolgenti l'intestataria RI AL (si rinvia al decreto impugnato a pag. 14). 5. Il secondo motivo è del pari generico e comunque manifestamente infondato. Deve al riguardo rilevarsi che le deduzioni non sono accompagnate dalla puntuale indicazione della specifica rilevanza che, ai fini della ricostruzione operata dalla Corte, hanno assunto gli atti e i documenti menzionati, ciò che si pone in contrasto con il principio per cui nel caso in cui sia dedotto un profilo di patologia processuale la parte che lo prospetta ha l'onere di indicare l'incidenza dell'atto, così da poterne inferire la decisività (sul punto Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Deve aggiungersi che la Corte ha già sottolineato come il proposto sia soggetto che è in grado di comprendere la lingua spagnola e come non sia stato prospettato alcun concreto vulnus difensivo rispetto all'acquisizione di atti provenienti da procedimenti spagnoli e alla traduzione del loro contenuto, di cui è stata fra l'altro riconosciuta dalla Corte la sostanziale correttezza. 7 Deve peraltro ribadirsi sul punto il principio per cui «l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261111) .. 6. Anche il quinto motivo risulta generico. Esso si risolve in un'aspecifica e astratta contestazione della configurabilità del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., cui la Corte ha aggiuntivamente fatto riferimento per dar conto di un profilo di pericolosità qualificata agli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.igs. 159 del 2011. Va peraltro sottolineato che il nucleo centrale del decreto impugnato è da ravvisare nell'individuazione del profilo di pericolosità generica, correlata ad abituale attività delittuosa produttiva di profitti, fermo restando che è stata sottolineata anche la pendenza di procedimento penale per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.: in ogni caso deve rilevarsi che nel caso in esame è stato ampiamente dato conto della concreta disponibilità del bene in capo al proposto, nei termini di cui s'è detto, risultando del tutto inidonei i rilievi difensivi a confutare quella ricostruzione, che plausibilmente la Corte ha correlato all'intendimento di proposto di non risultare intestatario di beni suscettibili di misure ablatorie. 7. I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria di replica inviata dal difensore dei ricorrenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 07/07/2022 la Corte di appello di Torino ha confermato quello del Tribunale di Torino in data 23/07/2021, con cui nei confronti del proposto AN RO AL, con coinvolgimento dei terzi interessati Penale Sent. Sez. 6 Num. 22389 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 16/03/2023 RI AL e PI AL, è stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, avente ad oggetto azienda agricola sita in Albaretto della torre, costituita da una villa e 110 terreni. Il Tribunale ha ritenuto che ricorressero i presupposti di cui all'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 in relazione alle ipotesi di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), e di pericolosità qualificata di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 cit. 2. Hanno proposto ricorso AN RO AL, RI AL e PI NT DO tramite i rispettivi difensori. 2.1. Con il primo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 238-bis cod. proc. pen. Premesso che la provvista utilizzata per l'acquisto e la ristrutturazione proveniva da conti correnti iberici del proposto ed era riferibile a profitti di una operazione di compravendita immobiliare nel Comune di Manilva in Spagna con liquidazione della società Promociones Almenacir, era stata accertata da sentenza emessa dall'A.G. spagnola la conformità e la correttezza sul piano fiscale delle operazioni immobiliari. La sentenza n. 205/16 dell'A.G. spagnola e la sentenza emessa dalla Corte di cassazione nel 2019 con cui era stato confermato gannullamento del decreto di yt, sequestro preventivo dei beni disposto dal 64p. del Tnbunal eir di Asti, valevano ad attestare la legittima provenienza delle somme ed erano direttamente utilizzabili nel procedimento di prevenzione. Indebitamente si era ritenuto che i profitti provenissero da corruzione, ipotesi in realtà vagliata dall'A.G. iberica, che con sentenze 321/21 e 321/18 aveva assolto il proposto anche da ulteriori ipotesi di reato formulate a seguito di indagini svolte in Spagna in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Ulteriori indagini pendenti in Spagna per accertamenti fiscali successivi al 2009 e per fatti del 2019 non avevano correlazione temporale con i beni sottoposti a confisca, mentre avrebbe dovuto tenersi conto delle pronunce emesse nel Paese straniero. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 24 (rectius: 240) e 333 cod. proc. pen. I documenti depositati a sostegno della richiesta di confisca erano a tal fine inidonei, in quanto privi di certezza e di genuinità, venendo in rilievo una missiva di non meglio identificato Avv. Hippolito Brunnon, un'annotazione rimasta priva di seguiti investigativi e aggiornamenti sul procedimento Tenor, pendente in Spagna, in fase di istruzione, relativo a fatti successivi, fermo restando che la 2 documentazione non era né tradotta né asseverata da periti che ne attestassero la provenienza e la conformità. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 in relazione alla valutazione della pericolosità del proposto all'epoca dell'acquisizione dei beni. Il provvedimento impugnato non aveva valutato il profilo della correlazione temporale tra il periodo di acquisto e la pericolosità sociale del proposto, che negli anni indicati, non aveva riportato alcuna condanna. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 in relazione alla sussistenza della pericolosità generica e qualificata. AL era stato considerato pericoloso, in quanto soggetto sempre dedito alla commissione di reati, dapprima in Italia e poi in Spagna, ma in realtà aveva ottenuto la riabilitazione per un fatto del 1978 e non aveva riportato condanne in Spagna, pur se sottoposto a procedimenti legati all'attività lavorativa nel settore immobiliare, nei quali era stato assolto. Indagini spagnole per accertamenti fiscali successivi al 2009 e per fatti del 2019 non avevano attinenza con i beni oggetto di ablazione. Non era stata formulata una valutazione incentrata sull'individuazione della categoria di pericolosità, corredata dal riferimento a comportamenti concreti idonei a dimostrare l'effettività e attualità della pericolosità sulla base di indici specifici, in concreto non presi in considerazione. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 512- bis cod. pen. Ai fini dell'intestazione fittizia occorre il dolo specifico e dunque la prova che l'intestazione sia finalizzata ad eludere la normativa in materia di prevenzione, Nel caso in esame vi era stata un'elargizione di denaro con bonifici bancari su contro corrente della Cassa di Risparmio di Asti in favore dei figli, soprattutto di RI, perché edificasse la sua abitazione. Nessun elemento era ascrivibile a RI AL, trattandosi di donazione del padre in suo favore. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. I difensori dei ricorrenti hanno inviato memoria di replica alle conclusioni del P.G., ribadendo le censure in tema di valutazione e perimetrazione della pericolosità del proposto e gli altri rilievi alla base del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi sono generici e manifestamente infondati. 2. Deve in primo luogo rimarcarsi che in materia di misure di prevenzione, nonostante l'indipendenza del relativo giudizio da quello inerente all'esercizio dell'azione penale, ,secondo quanto desumibile dall'art. 29 d.igs. 159 del 2011, costituisce ormai ius receptum che il fatto oggetto di sentenza di assoluzione non possa tuttavia essere posto a fondamento del giudizio di pericolosità del proposto, tanto più se venga in rilievo un'ipotesi di pericolosità qualificata (Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Candurro). Diversamente deve argomentarsi nel caso in cui in sede penale siano stati esclusi i presupposti per il sequestro preventivo di beni, funzionale a confisca «allargata»: è stato infatti condivisibilmente affermato che «la definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12- sexies d.l. n. 306 del 1992, impedisce, in mancanza di fatti nuovi dedotti, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni» (Sez. 6, n. 51366 del 17/05/2018, Trovato, Rv. 275879). Ciò, a ben guardare, implica che il giudizio in sede penale assuma rilievo preclusivo quando sia definitivo rispetto alla negazione dei presupposti per la confisca, in presenza di presupposti corrispondenti a quelli previsti per la confisca di prevenzione, mentre nel caso di revoca di un sequestro preventivo, il provvedimento non assume pari rilevanza preclusiva, incidendo sul profilo cautelare e non essendo dotato di equivalente stabilità rispetto ai nova. In tale prospettiva risulta evidente il diverso rilievo teoricamente attribuibile da un lato alla sentenza di assoluzione pronunciata in Spagna e dall'altro alla revoca del sequestro preventivo disposta in sede di riesame dal Tribunale di Asti con provvedimento avverso il quale la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Pubblico ministero. 3. A fronte di ciò, il primo motivo di ricorso invoca sia il giudicato spagnolo sia il giudicato cautelare formatosi in Italia, senza avvedersi di quei diversi requisiti di stabilità e soprattutto senza confrontarsi con i rilievi che hanno condotto la Corte a reputare entrambi gli arresti inconferenti in questa sede. Va infatti rimarcato che, alla luce del complessivo compendio probatorio, si è rilevato che con riguardo alla vicenda di Manilva, coinvolgente la società Promociones Almenacir, la sentenza di assoluzione concerneva l'esclusione di n 4 irregolarità rilevanti sotto il profilo fiscale e sotto il profilo della correttezza delle operazioni di compravendita, ma non era idonea ad escludere la configurabilità di fatti corruttivi, che non costituivano l'oggetto di quell'accertamento. Altrettanto è stato rilevato in relazione al giudizio cautelare sui sequestri eseguiti in Italia per il delitto di riciclaggio, primariamente correlato alla ipotizzata provenienza illecita delle risorse investite in Italia, in relazione a violazioni fiscali, al di là delle distinzioni operate dalla Corte di cassazione con riguardo al difetto dei presupposti per la ravvisabilità di quel delitto nei confronti di AL e con riguardo alla configurabilità semmai del delitto di autoriciclaggio solo per fatti commessi in epoca successiva all'introduzione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. Sta di fatto che la Corte territoriale ha dato rilievo ad una pluralità di elementi, sulla cui base ha ricostruito la complessiva operatività del proposto, anche con riguardo ai fatti di Manilva, segnalando come nel caso di specie dovessero valorizzarsi ulteriori evidenze probatorie: in particolare è stato fatto riferimento, in primo luogo, alle dichiarazioni rese da DR De OS, che aveva parlato di speculazioni edilizie propiziate dalla sistematica corruzione di amministratori spagnoli, del flusso di denaro proveniente dalla Spagna, del collegamento di AL con il capitano della Guardia Civil, parimenti beneficiario di somme erogate quale prezzo della corruzione;
in secondo luogo è stato valorizzato l'arresto per corruzione del Sindaco dell'epoca di Manilva;
in terzo luogo è stata valutata la specifica concludenza di elementi di indagine emersi nell'ambito del procedimento «Tenor», costituiti da conversazioni intercettate, intercorse tra collaboratrici del proposto, nelle quali si paventava che potessero emergere le irregolarità legate alla vicenda Manilva, e tra il proposto e tale Manavella, in cui il primo aveva dato istruzioni al secondo su ciò che avrebbe dovuto dichiarare. Inoltre la Corte ha ricostruito l'intera operatività del proposto, sottolineando come: 1) plurime anomalie fossero venute in rilievo nella vicenda di Marbella, in cui, al di là della scelta di non chiedere la condanna del proposto, si era giunti ad accertare la responsabilità del sindaco di Marbella per l'arbitrarietà delle decisioni prese a vantaggio di AL, sulla base di intese di tipo corruttivo, che avevano propiziato speculazioni edilizie;
2) il proposto fosse stato condannato nella operazione Malaya per corruzione di un amministratore, in funzione del rilascio di licenze edilizie;
3) anche nel caso della vicenda Sesena, fosse emerso che il proposto aveva fatto pervenire al sindaco un'ingente somma, a titolo di intermediazione priva di sostanziale ragion d'essere; 4) ulteriori elementi rappresentativi della sistematica e continuativa operatività del proposto fossero emersi nel successivo procedimento «Tenor», già menzionato, nonché nella più recente vicenda «Huelva», nella quale era venuta in rilievo una conversazione (riportata dalla Corte alle pagg. 12 13), tutt'altro che illogicamente interpretata 5 come prospettazione all'interlocutore di una prassi corruttiva, propiziata dalla disponibilità di ingenti somme. A ben guardare, a fronte di tale quadro ricostruttivo, riferito ad un arco di tempo assai esteso, tale da abbracciare gli anni dal 2000/2002 fino al 2019, periodo all'interno del quale si colloca anche la vicenda Manilva, le deduzioni volte a valorizzare gli esiti di taluni procedimenti risultano aspecifiche, in quanto non sono idonee a vulnerare l'insieme degli elementi coerentemente valutati dalla Corte, fermo restando che non è stato concretamente censurato il giudizio di piena attendibilità delle fondamentali dichiarazioni di De OS, anche alla luce di plurimi riscontri acquisiti. 4. Posto che non è contestata la provenienza dalla Spagna delle somme investite in Italia per l'acquisizione e la ristrutturazione dei beni sottoposti a confisca di prevenzione, va rilevato come, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti nel terzo e nel quarto motivo, sia stato correttamente formulato dalla Corte tanto il giudizio sulla pericolosità del proposto quanto quello sulla perimetrazione della pericolosità, al fine di stabilire la qualificata relazione tra essa e i beni assoggettati a confisca. L'intero quadro delineato dalla Corte, in varia guisa suffragato dalle dichiarazioni di De OS e dalle altre risultanze emerse, ha consentito di dar conto della sistematica prassi operativa del proposto, che, dopo la commissione di alcuni reati in Italia e dopo aver palesato opache relazioni con personaggi malavitosi di elevato spessore, aveva realizzato in Spagna i più cospicui progetti, in un ampio arco di tempo: quei progetti, sulla base di quanto rappresentato, sono stati ritenuti il frutto di attività illecita, propiziata da intese corruttive funzionali all'attuazione di lucrose operazioni, produttive di risorse e liquidità, poi in varia guisa trasferita in Italia. In tal modo è stato dato conto di una continuativa attività delittuosa, dalla quale il proposto ha ricavato profitti costituenti importante fonte di reddito per lui e per i famigliari, ciò che risponde alla categoria soggettiva di pericolosità generica di cui agli artt. 1, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, lett. c) d.lgs. 159 del 2011, come letta alla luce delle puntualizzazioni operate dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 24 del 2019; cfr. anche Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145). D'altro canto, in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605), la Corte, che non aveva alcuna necessità di prospettare la pericolosità del proposto in termini di attualità, non venendo in rilievo una misura di prevenzione personale, ha debitamente proceduto alla perimetrazione della pericolosità, rilevando la 6 continuità di quell'operatività illecita e collocando all'interno del periodo rilevante anche le acquisizioni patrimoniali assoggettate a confisca, risalenti agli anni 2005/2006. In tale ottica, essendo incontestata la provenienza delle risorse ed essendo stata rilevata la illiceità di quella provenienza sulla base del giudizio formulato alla stregua dell'intero compendio indiziario, è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione a confisca della villa e dei connessi terreni, pur intestati ai terzi interessati, ciò a prescindere da uno specifico giudizio sulla sproporzione tra risorse e redditi dichiarati, sproporzione di cui peraltro la Corte ha aggiuntivamente fatto cenno, sulla base di risultanze del procedimento «Tenor», più volte citato. Deve, a fronte di ciò, rilevarsi che i motivi di ricorso risultano ancora una volta generici e comunque manifestamente infondati, in quanto non confutano specificamente gli argomenti valorizzati nel decreto impugnato e prospettano temi del tutto infondati o inconferenti, come quello riguardante la valutazione dell'attualità della pericolosità. Inoltre non sono esposte puntuali censure rispetto al tema della disponibilità dei beni in capo al proposto, essendo genericamente prospettata la riferibilità degli stessi agli intestatari, ma in assenza di specifica confutazione degli argomenti incentrati sulla derivazione delle risorse investite dal proposto e sul persistente potere di disposizione in capo a quest'ultimo, emergente da talune conversazioni intercettate, coinvolgenti l'intestataria RI AL (si rinvia al decreto impugnato a pag. 14). 5. Il secondo motivo è del pari generico e comunque manifestamente infondato. Deve al riguardo rilevarsi che le deduzioni non sono accompagnate dalla puntuale indicazione della specifica rilevanza che, ai fini della ricostruzione operata dalla Corte, hanno assunto gli atti e i documenti menzionati, ciò che si pone in contrasto con il principio per cui nel caso in cui sia dedotto un profilo di patologia processuale la parte che lo prospetta ha l'onere di indicare l'incidenza dell'atto, così da poterne inferire la decisività (sul punto Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Deve aggiungersi che la Corte ha già sottolineato come il proposto sia soggetto che è in grado di comprendere la lingua spagnola e come non sia stato prospettato alcun concreto vulnus difensivo rispetto all'acquisizione di atti provenienti da procedimenti spagnoli e alla traduzione del loro contenuto, di cui è stata fra l'altro riconosciuta dalla Corte la sostanziale correttezza. 7 Deve peraltro ribadirsi sul punto il principio per cui «l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261111) .. 6. Anche il quinto motivo risulta generico. Esso si risolve in un'aspecifica e astratta contestazione della configurabilità del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., cui la Corte ha aggiuntivamente fatto riferimento per dar conto di un profilo di pericolosità qualificata agli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.igs. 159 del 2011. Va peraltro sottolineato che il nucleo centrale del decreto impugnato è da ravvisare nell'individuazione del profilo di pericolosità generica, correlata ad abituale attività delittuosa produttiva di profitti, fermo restando che è stata sottolineata anche la pendenza di procedimento penale per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.: in ogni caso deve rilevarsi che nel caso in esame è stato ampiamente dato conto della concreta disponibilità del bene in capo al proposto, nei termini di cui s'è detto, risultando del tutto inidonei i rilievi difensivi a confutare quella ricostruzione, che plausibilmente la Corte ha correlato all'intendimento di proposto di non risultare intestatario di beni suscettibili di misure ablatorie. 7. I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2023