Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7887 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO07 8 8 7/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZIONE REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1193/00 - Presidente Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 21806 Cron. CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter P. 1601 Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Ud.20/02/2002 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente : Richiesta copia studio dal Sig. Sele SENTENZA A per diritti 55 sul ricorso proposto da: 30 MAC 2002 ANCELLIERE BOGLIONI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato FRANCESCO BRASCHI, CANCELLERIA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO GAZZOTTI, giusta delega а margine del ricorso;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
JOLLY BUS Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GOLAMETTO 4, presso l'avvocato CRESCENTINO RADICCHI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE che la rappresenta e difende, giusta procura in calce2002 UFFICIO COPIE es Richiesta copia esecutiva 451 al controricorso;
dal Sig. RAS Ceri per diritti € 723 il 8 203 IL CANCELLIERE controricorrente -
contro
FALLIMENTO MAXNOVA DESIGN Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERFRANCO LEONZI, giusta procura а margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 315/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 20/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Braschi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Jolly Bus, l'Avvocato Radicchi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente, Fallimento MA Design, Panariti, che ha chiesto il rigetto del 1'Avvocato ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Nel giudizio riassunto dinanzi al tribunale di ES (dopo la separazione dall'altro, di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla Società Jolly Bus a r.l. nei confronti di ND BO e nel quale la qualità di creditore di quest'ultimo era stata contra- stata con riferimento ad una cessione di credito effet- tuata dalla Soc. MA Design in suo favore) la cu- ratela del fallimento di quest'ultima società (di se- guito, MA) richiese che detta cessione, in quanto perfezionatasi con la notificazione al debitore ceduto eseguita il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento, fosse dichiarata inefficace nei confronti ovvero, in via subordinata, revocata ex dei creditori art. 67 1.f. " In contraddittorio del BO e della debitrice Società Jolly Bus, il Tribunale, con sentenza del 13.08.1996 accolse la domanda principale della curatela e dichiarò inefficace ai sensi dell'art. 44 e 45 l.f. la cessione di credito in questione, restando conseguente- mente assorbita la domanda subordinata di revoca ex art. 67 l.f. Propose appello il BO. La curatela ripropose la domanda di revoca ex art. 67 l.f.. Con sentenza emessa il 20.05.1999 la Corte bre- 3 sciana, riformando la sentenza del tribunale, rigettò la domanda di inefficacia della cessione, avendo rile- vato, sulla base dei documenti acquisiti, che tale ne- gozio si era perfezionato il giorno 3.4.1992 anterior- mente alla dichiarazione di fallimento della cedente, intervenuta il giorno 7.4.1996. La stessa Corte accolse tuttavia la domanda di revoca. Rilevò che la società fallita era rimasta debi- trice del BO avendo costui provveduto a pagare ih quanto spettava ai dipendenti della società medesima per il mese di gennaio 1992 fino all'importo di lire 38.895.000, e che a soddisfacimento di tale debito la stessa MA aveva ceduto al BO una serie di crediti vantati verso terzi, tra i quali figurava quel- lo del quale era debitrice la società Jolly Bus, sicché sulla natura solutoria della cessione non v'era dubbio alcuno. La tesi del BO, dell'inesistenza del danno per aver egli tacitato i crediti dei dipendenti della fallita, aventi natura privilegiata, fu ritenuta infon- data con la motivazione che 11 la revocatoria colpiva non già pagamenti di crediti privilegiati bensì il pa- gamento di un credito certamente chirografario qual'era quello che il BO vantava nei confronti della so- cietà poi fallita " e che lo stesso BO, "1 quan to al suo credito, avrebbe dovuto sottostare alla re- gola del concorso Avverso tale sentenza, il BO ha proposto ri- corso per cassazione. Resistono con controricorso tanto la curatela che la società Jolly Bus. Motivi della decisione Il ricorso è articolato in due motivi, come segue rubricati e svolti. 1° nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c. " nella comparsa di costituzione La censura è che e nelle difese in grado di appello sia della curatela sia della Soc. Jolly Bus, non v'era cenno alcuno né ad un appello incidentale né ai requisiti sostanziali dell'azione revocatoria ex art. 67 comma primo 1. f.; che in ordine a detti requisiti non si era svolto al- cun contraddittorio "; che la curatela fallimentare della MA si era riferita all'azione revocatoria soltanto per invocare l'efficacia di giudicato in rela- zione ad un'altra sentenza intervenuta in diverso giu- dizio tra le stesse parti ma relativamente ad un diver- so rapporto. 5 2° violazione dell'art. 67 comma primo n. 2 1. f. Deduce il ricorrente che 11 il suo credito deriva- va dall'essere stato egli surrogato volontariamente nei crediti vantati dai dipendenti della MA e quindi manteneva la natura privilegiata del credito da lavoro subordinato;
donde la duplice conseguenza che la ces- sione non aveva assunto il carattere di mezzo anomalo di pagamento e che la massa dei creditori non aveva subito alcun danno. Il primo motivo è infondato. Nessuna violazione delle norme processuali che re- golano l'ordine dei giudizi nei due gradi di merito (artt. 342, 345, 346 c.p.c. ) può essere addebitata al- ih la Corte di merito. La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale per ri- chiedere ed ottenere il riesame delle domande e delle eccezioni dedotte in primo grado e rimaste assorbite dalla decisione del primo giudice, essendo a tal fine sufficiente che tali domande siano riproposte al giudi- ce di secondo grado in una delle difese, o comunque, in sede di precisazione delle conclusioni ( principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte V. ex multis, la sentenza S.U. n. 4874 del 1991 ). 6 Nel caso di specie, la curatela vide accolta la domanda principale di inefficacia ex art. 45 l.f. del- la cessione di credito mentre la domanda subordinata di revoca ex art. 67 della medesima cessione restò assor- bita. Tale domanda subordinata fu ritualmente ripropo- sta in grado di appello ( v. le conclusioni precisate in tale giudizio ), senza necessità dell'impugnazione incidentale. Il secondo motivo è del pari infondato. In realtà esso, con il riferimento alla surro- h. gazione volontaria nei crediti privilegiati dei dipen- denti della Soc. MA " sostenuto dal richiamo del principio di diritto, affermato in talune sentenze n. 495 del 1991, n. di questa Corte ( n. 7649 del 1987, secondo il quale 2751 del 1993, n. 12925 del 2000 ), il pagamento di crediti privilegiati non rende inam- " missibile la revocatoria la rileva sotto il diverso profilo dell'interesse alla relativa azione, che può essere riconosciuto soltanto e nei limiti in cui il cu- ratore dimostri che la concorrente esistenza di crediti il ricorrente in- assistiti da privilegi poziori " basato su di un troduce una questione del tutto nuova accertamento di fatto in ordine alla effettività della surrogazione negoziale ( art. 1201 c.c.: 33 il credito- ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo re, 7 11nei propri diritti ), che non formò oggetto dei di- battito processuale nei due gradi del giudizio di me- rito, e in ordine alla quale vi è dunque preclusione in sede di legittimità ( v. ex multis, Cass. n. 3810 del 1995 ). Il ricorso va dunque rigettato, con ogni conse- guenza in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, 89,66 liquidate per ciascuno dei resistenti in euro oltre euro 1.000 (mille ) per onorario. Così deciso addì 20 febbraio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di 109T 29,11 Cassazione. 456T 20,66 Il Consigliere estensore Il Presidente EST. 149.77 Walter Celentano Antonio Saggio put mi 以 12,008085 т 161,77 о т CORTE SUPREMAD WSSAZIONE Prima Sozione LUNG IL CANCELLIERE Depoun tu Cancelleria Luisa Passinatti S o Faminers 1 30-14MG 2002 IL CANCELLIERE