Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
SENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B N. 5 C.C. 66612 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA 007 97 /03 - 'N NO TADEL OPOL LA COR E SUIRIMAO CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G. N. 20779/99 Cron. 1641 Dott. Massimo ODDO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Nino FICO Rep. - Dott. Vittorio RAGONESI Ud. 24/05/02Consigliere Dott. Francesco TIRELLI Consigliere ha pronunciato la seguente Sey 29 SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RE, LI RI, LI IO, LI TE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che li difende unitamente all'avvocato ROBERTO TIEGHI, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 2352 -1- avverso la sentenza n. 216/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 22/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato GIULIANI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso;
l'accoglimento del quinto motivo. -2- Svolgimento del Processo Il nucleo di p.t. della G. di F. di Firenze ha richiesto al nucleo di p.t. della G. di F. di PA di effettuare indagini nei confronti della Ditta Commerciale Metalli Co.Meta con sede in PA allo scopo di accertare se nell'anno 1984 la stessa fosse stata oggettivamente in grado di fornire argento alla Ditta C.R.M. s.r.l. di Arezzo per un importo di lire 881.205.000. Dalla verifica eseguita è emerso che la Co.Meta, che di fatto non aveva più operato dalla fine del 1984, era implicata in un traffico di false fatturazioni per operazioni inesistenti, come dimostrato dalla documentazione relativa alle operazioni commerciali intrattenute con le fornitrici, la ditta C.D.R.M. di RG BO di RA e la ditta di BA AR di GA (VR), risultate entrambe inesistenti. Essendo rimasto accertato, dalla stessa fittizia documentazione, che la Co.Meta era la principale fornitrice della Ditta Aurofin di DI IA di Vicenza, risultando a questa trasmesse le fatture solo cartolari relative ai rapporti avuti con le anzidette ditte inesistenti, la G. di F. di PA ha trasmesso il p.v.c. redatto nei confronti della Co.Meta all'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Vicenza. L'Ufficio ha disposto una verifica presso la Ditta DI dalla quale è emerso che alla medesima era stato ceduto dalla Co.Meta, nell'anno 1984, l'intero quantitativo di argento puro fittiziamente acquistato dalle ditte inesistenti. Considerando conseguentemente fittizie anche le fatture e le bolle di accompagnamento relative alla merce acquistata dalla Aurofin, con avviso di accertamento in data 31.10.1989 l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'intero importo delle fatture stesse, pari a lire 3.493.160.000, oltre altre piccole somme, per maggiori imposte IRPEF per lire 2.214.311.000 e ILOR per lire 522.882.000, con addizionale straordinaria di lire 41.838.000 e con irrogazione di sanzioni per lire 5.558.072.000. La Contribuente ha impugnato l'avviso e la Commissione Tributaria di primo grado di Vicenza ha accolto il ricorso. L'Ufficio ha appellato la decisione e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto l'appello. Avverso quest'ultima decisione hanno proposto ricorso per cassazione LA, IZ, ST e IO EL, eredi della DI, intanto deceduta, formulando tre motivi di ricorso, il secondo articolato in quattro censure. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo (violazione dell'art.42, co.2, D.P.R. n.600/73, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.) i ricorrenti hanno dedotto la illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, per avere esso fatto riferimento ad atti (p.v.c. della G. di F. di PA redatto a carico della fornitrice Co.Meta e verbali di indagini dei Nuclei di P.T. della G. di F. di RA e di IN), non previamente notificati, né allegati, prodotti e conosciuti soltanto in sede di giudizio. La censura è infondata. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass.4 febbraio 2000, n.1209; 25 maggio 2001, n.7149), l'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum” e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art.42 del D.P.R. n.600 del 1973, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente 1""an" e il "quantum debeatur". Non può pertanto essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica, anche per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da altri documenti, quando gli elementi stessi siano conosciuti o conoscibili dal destinatario, come appunto nel caso di specie, in cui, come è pacifico (pagg. 5 e 14 del ricorso), sono state integralmente riportate nell'avviso le conclusioni delle indagini compiute dalla G. di F. di PA, RA e IN nei confronti - rispettivamente della Co.Meta e- delle sue fornitrici, e sono state, perciò, sufficientemente indicate le situazioni giustificative della rettifica. Né può ritenersi l'invalidità dell'avviso di accertamento in questione per mancata notificazione o allegazione degli anzidetti atti di riferimento, essendo stato il relativo obbligo introdotto solo successivamente, con l'art.1 del D.lgs. n.32 del 2001. Col secondo motivo, articolato in quattro censure (violazione dell'art.39, co.1, D.P.R. n.600/73, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.) i ricorrenti hanno dedotto la illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di prova di quanto in esso enunciato. Hanno dedotto in particolare: a) che l'Ufficio Imposte Dirette non si era preoccupato di verificare, prima della emissione dell'avviso, se quanto riferito dai Nuclei di p.t. della G. di F. di RA e IN circa l'inesistenza delle ditte fornitrici della Co.Meta, riportato integralmente nel p.v.c. a carico della Aurofin, corrispondesse a verità; b) che non era stata fornita la prova certa e diretta, richiesta dalla lettera c dell'art.39, della cartolarità o fittizietà dell'acquisto dell'Aurofin dalla Co.Meta; c) e d) che non erano state indicate presunzioni gravi precise e concordanti che potessero far fondatamente ritenere la fittizietà dell'acquisto stesso, non potendo questa discendere dalla presunta fittizietà delle cessioni di argento dai fornitori della Co.Meta, per il divieto della c.d. praesumptio de praesumpto. Anche tale motivo è infondato. La prova dei fatti dedotti a sostegno della pretesa tributaria non è richiesta come elemento costitutivo e di validità dell'avviso di accertamento, dovendo essere fornita solo in un momento successivo, in sede processuale, quando a seguito dell'opposizione del contribuente si proceda alla verifica della fondatezza sostanziale della maggiore pretesa tributaria, con la conseguenza, in mancanza, peraltro, del rigetto della pretesa stessa, ma non della nullità dell'avviso di accertamento (Cass.29 agosto 2000, n.11314; 4 dicembre 1996, n.10812; 2 settembre 1996, n.7991; 7 febbraio 1992, n.1382). Col terzo motivo i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto con la legge n.472/97, “se ed in quanto più favorevole", con l'ulteriore beneficio della continuazione previsto dall'art. 12 della stessa legge. Oltre che per la sua estrema genericità, mancando ogni indicazione circa "le norme più favorevoli" in relazione a quelle in concreto applicate dall'Ufficio, la censura è da ritenere inammissibile perché, essendo la nuova normativa in materia di sanzioni intervenuta nel corso del giudizio di appello (per cui non può dirsi che ricorra un'ipotesi di ius superveniens) e non avendone il contribuente invocato l'applicazione in tale giudizio, si viene con essa ad introdurre una questione nuova, improponibile in sede di legittimità. Il ricorso va dunque respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 15.100,00, di cui euro 15.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma 24.5.2002 il presidente il cons. est. New fico صيفة IL CANCELLIERE (1 Amaldo Casano, DERIA 20.GEN. 2003 DEPO JERE C1 Oggi Casino wolds