Sentenza 13 gennaio 2014
Massime • 1
La Corte di cassazione deve rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato.
Commentario • 1
- 1. Le SS.UU. sul ricorso avverso una “sentenza cumulativa”: autonomia di ciascun capo di imputazioneDott.Ssa Valentina Versari · https://www.avvocatoandreani.it/ · 6 marzo 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2014, n. 16375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16375 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 13/01/2014
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 55
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 29860/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV TR N. IL 26/10/1943;
avverso la sentenza n. 7556/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 25/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata in data 11/06/2009, il Tribunale di Ravenna affermava la responsabilità penale di NA ET per i reati di cui agli artt. 473 e 517 c.p., commessi nel mese di aprile del 2005, per aver fatto uso dei marchi "PR" e "Adica" riportati sulle etichette del prodotto consegnato a ER ER, con la piena consapevolezza della loro contraffazione, derivante dal fatto di essere stato dipendente della Sariaf s.p.a., titolare del brevetto ed unico soggetto legittimato alla commercializzazione del PR;
l'imputato veniva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile Sariaf s.p.a., da liquidarsi in separato giudizio, oltre ad una provvisionale di Euro 8.000,00 e al pagamento delle spese di giudizio.
Pronunciandosi sull'appello dell'imputato, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 25/09/2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ridotto a Euro 2.000,00 la provvisionale liquidata in favore della parte civile, ha condannato l'imputato al pagamento delle spese difensive del grado e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Ripercorsi i passaggi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado e dei motivi di appello, la Corte di merito ha ritenuto corrette le statuizioni della sentenza impugnata in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 473 c.p., e al possibile concorso di tale reato con quello previsto M dall'art. 517 c.p.. La Corte di appello richiama quindi le circostanze accertate, osservando che, alla luce di esse, NA ET, quale ex dipendente della Sariaf era a conoscenza della riferibilità a detta società del marchio PR e del principio attivo - il propiconazolo - costituente tale prodotto;
l'imputato ha regalato a ER ER 70 litri di prodotto con un diverso principio attivo, ma recante l'etichetta PR e confezionato in contenitori da 5 litri mai utilizzati dalla Sariaf;
è inverosimile la tesi sostenuta dall'imputato, secondo cui i 70 litri di prodotto regalati al ER - costituiti da scarti della lavorazione del PR e, quindi, effettivamente da propiconazolo e non dal diverso principio attivo riscontrato in sede di analisi - non sarebbero quelli di cui al successivo controllo dei Carabinieri del Nas, tesi che presupporrebbe la disponibilità in capo al ER sia dei 70 litri di prodotto originale (di scarto) sia di ulteriori 70 litri contraffatti, il che è in assoluto contrasto con la deposizione del teste IO, presente alla consegna del regalo, che ha riconosciuto le etichette del prodotto come quelle contraffatte. Sussistono, pertanto, sia il reato di cui all'art. 473 c.p., sia la messa in circolazione del prodotto ai sensi dell'art. 517 c.p., essendo uscita la res dalla sfera di custodia dell'imputato.
Merita, invece, accoglimento, secondo la Corte di merito, la doglianza dell'imputato relativa alla misura della provvisionale liquidata in favore della parte civile, che va ridotta a Euro 2.000;
la sentenza impugnata deve essere poi confermata nel resto e l'imputato va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Tassani Pierpaolo, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Erronea applicazione dell'art. 517 c.p.. L'imputato si è limitato a regalare alcune lattine di prodotto ad esclusivo titolo personale, mentre il fatto che il donatario lo abbia poi posto in vendita non può essere addebitato al NA. La norma incriminatrice di cui all'art. 517 c.p., non può essere estesa alla sfera privata della consegna di un omaggio che non dovrebbe uscire dalla sfera di chi lo riceve.
2.2. Vizio di motivazione circa la prova della contraffazione addebitata al ricorrente e mancanza di motivazione su un punto decisivo. Il rilievo della sentenza impugnata secondo cui, se fosse vera la tesi difensiva, si sarebbe dovuto trovare il ER in possesso del prodotto effettivamente regalatogli, oltre che di quello sequestratogli, è erroneo, in quanto il mancato rinvenimento del prodotto regalato dall'imputato può essere stato determinato da svariati motivi. Nè si può dar credito, per evidente illogicità e inattendibilità, alla deposizione del teste presente alla consegna del regalo, che avrebbe riconosciuto, al momento non sospetto della consegna, le etichette contraffatte sul prodotto consegnato dall'imputato a titolo di omaggio.
2.3. Erronea applicazione degli artt. 574 e 541 c.p.p., in ordine alla liquidazione alla parte civile delle spese del grado nonostante l'accoglimento del gravame dell'imputato sulle questioni civili, con la riduzione dell'entità della provvisionale liquidata a favore della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione: pertanto, "la messa in circolazione si verifica allorché il prodotto esce dalla sfera del fabbricante e tale attività può realizzarsi o mediante la vendita - che è in definitiva una forma di messa in circolazione - o mediante una donazione, un deposito, uno scambio ecc." (Sez. 3^, n. 14644 del 23/02/2005 - dep. 20/04/2005, Di Castri, Rv. 231611). L'ampia sfera applicativa della nozione di "messa in circolazione" di cui all'art. 517 c.p., trova puntuale riscontro nella diversa formulazione dell'art. 516 c.p., che, attraverso il riferimento alla "messa in commercio" della sostanza alimentare non genuina, definisce un ambito applicativo più circoscritto.
L'esclusione della possibilità di circolazione del prodotto, pertanto, non può essere argomentata facendo esclusivamente leva sullo scopo liberale della condotta dell'imputato, in termini, cioè, che prescindono da qualsiasi riferimento a circostanze idonee ad escludere detta possibilità con riguardo alla consegna effettuata dall'imputato al ER, circostanze non individuabili nelle argomentazioni di cui al ricorso (che ha anzi evidenziato l'attività di commerciante di prodotti simili a quelli in questione svolta dallo stesso ER).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio operata dalla sentenza impugnata.
La Corte di merito ha rilevato, nel punto oggetto della critica del ricorrente, che la tesi difensiva presupporrebbe la disponibilità in capo al ER sia dei 70 litri di prodotto originale regalato dal NA sia di ulteriori 70 litri contraffatti, sottolineando come ciò contrasti con la deposizione del teste IO, presente alla consegna del regalo, che ha riconosciuto le etichette del prodotto come quelle contraffatte: la svalutazione di tale testimonianza operata in termini apodittici dal ricorrente non inficia la motivazione della sentenza impugnata, che è coerente rispetto ai dati probatori richiamati e frutto di una linea argomentativa immune da cadute di consequenzialità logica, in quanto espressione di un apprezzamento dei vari elementi correttamente collocato nel quadro di una loro valutazione globale.
4. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207946).
5. Deve, peraltro, rilevarsi che in data 01/10/2012 e, dunque, successivamente alla deliberazione della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione per entrambi i reati ascritti all'imputato: poiché, qualora non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1, che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007 - dep. 26/02/2008, Rv. 238467), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione, dovendosi invece rigettare il ricorso agli effetti civili.
La declaratoria di estinzione per prescrizione deve investire anche il reato di cui all'art. 473 c.p., in relazione al quale il motivo proposto dal ricorrente risulta, come si è visto, inammissibile: pur nella consapevolezza dell'esistenza di un diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6^, n. 6924 del 20/10/2011 - dep. 22/02/2012, Fantauzza, Rv. 256556), il Collegio condivide l'orientamento secondo cui la Corte di cassazione deve rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronunzia della sentenza impugnata anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato, orientamento, questo, che valorizza l'instaurazione, ad opera di siffatto ricorso, di un valido rapporto processuale (Sez. 2^, n. 31034 del 05/07/2013 - dep. 19/07/2013, Santacroce, Rv. 256557) e, dunque, l'attitudine, nell'ipotesi in esame, del ricorso stesso ad "introdurre il rapporto processuale di impugnazione" (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2014