Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
Non è autonomamente impugnabile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice monocratico dispone la rimessione degli atti del procedimento per il reato di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione al presidente del tribunale, ritenendo la competenza dell'organo collegiale a seguito della contestazione in udienza da parte del P.M. della circostanza aggravante di cui all'art. 4 n. 7 L. n. 75 del 1958.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2006, n. 11133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11133 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 02/03/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 299
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 43768/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. CONTI Anna Ida, difensore di fiducia di ON Nello, n. a Aulla il 25/08/1958, di MAGGIANI Matteo, n. a La Spezia il 13/07/1976, e di LI IO Riccardo, n. a Sarzana il 15/06/1964;
avverso l'ordinanza in data 07/10/2005 del giudice monocratico del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontedera, con la quale è stata disposta la rimessione del procedimento a carico dei predetti imputati al Presidente del Tribunale di Massa.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il giudice monocratico del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontedera, ha disposto la rimessione del procedimento penale a carico degli imputati, generalizzati in epigrafe, al Presidente del Tribunale per le sue determinazioni, a seguito della contestazione da parte del P.M. dell'aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7 a carico degli imputati. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia quale atto abnorme per violazione di legge con quattro motivi di gravame.
Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell'art. 23 c.p.p., deducendo che il giudice monocratico, a seguito della contestazione della citata aggravante, avrebbe dovuto dichiarare con sentenza la propria incompetenza per materia e non pronunciare la impugnata ordinanza. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 23 e 517 c.p.p.. Si deduce che il giudice monocratico ha disposto la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale senza avere verificato la sussistenza dei presupposti di legge che rendono rituale la contestazione suppletiva e, in particolare, se la stessa fosse riferibile a fatti nuovi o a fatti già a conoscenza del P.M. nel corso delle indagini preliminari;
che, peraltro, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per materia e disporre la trasmissione degli atti al P.M.; che il capo di imputazione era già in precedenza inficiato da genericità assoluta.
Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia l'inosservanza ed errata applicazione dell'art. 517 c.p.p.. Si ribadisce che l'ulteriore contestazione da parte del P.M. risulta del tutto irrituale, trattandosi di elementi già a conoscenza della pubblica accusa nella fase delle indagini preliminari e per essere avvenuta la contestazione subito dopo le formalità di apertura del dibattimento, venendo così impedito agli imputati di predisporre le proprie difese.
Con l'ultimo motivo si deduce la nullità del provvedimento ex art. 125 c.p.p., comma 3, in quanto del tutto carente di motivazione.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile autonomamente (art. 586 c.p.p., comma 1). Osserva il Collegio che i rapporti tra tribunale in composizione monocratica o collegiale non sono regolati dalle disposizioni dettate dal codice di rito in tema di competenza per materia, come pure affermato da una recente pronuncia di questa Suprema Corte (sez. 1^, 200412317, Cicero e altri, riv. 227447), bensì dalle disposizioni sulla capacità e composizione del giudice di cui all'art. 33 c.p.p. e segg. e specificamente, con riferimento alla questione di cui ci si occupa, dall'art. 33 septies c.p.p., come sostituito dalla L. 16 dicembre 1999 n. 479, art. 47, comma 2.
Diversi sono, peraltro, i limiti dettati dall'art. 33 quinquies c.p.p. circa la rilevabilità della inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale, rispetto alla previsione della rilevabilità, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo prevista dall'art. 21 c.p.p., comma 1, per l'incompetenza per materia, e le conseguenze sulla validità degli atti nelle diverse ipotesi (art. 26 e 33 nonies c.p.p.). Orbene, ai sensi dell'art. 33 septies c.p.p., comma 1, "Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato".
Ai sensi del secondo comma, poi, "Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero".
Emerge chiaramente dal combinato disposto delle norme citate che il tribunale in composizione collegiale, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del giudice monocratico, deve, in ogni caso, trasmettere gli atti, con ordinanza, al giudice competente. Il tribunale monocratico, invece, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del giudice collegiale deve rimettere gli atti direttamente al giudice competente, se il dibattimento è stato instaurato a seguito dell'udienza preliminare, ed, altrimenti, rimettere gli atti al Pubblico Ministero, sempre con un provvedimento di natura ordinatoria.
Il diverso regime dettato per la rimessione degli atti da parte del giudice monocratico si palesa, quindi, determinato dalla circostanza che il dibattimento, erroneamente instaurato dinanzi a tale giudice, sia stato preceduto o meno dall'udienza preliminare, poiché nella prima ipotesi sono fatti salvi i diritti di difesa dell'imputato, con particolare riferimento alla possibilità di chiedere la definizione del processo in applicazione dei riti alternativi, mentre nell'ipotesi di citazione diretta a giudizio e di successiva trasmissione diretta del processo al giudice collegiale tali facoltà risulterebbero compromesse.
La disciplina dettata dal legislatore in materia si palesa, peraltro, sostanzialmente ispirata ai rilievi che hanno indotto la Corte Costituzionale a dichiarare, con sentenza n. 76 del 1993, la illegittimità dell'art. 23 c.p.p., comma 1, nella parte in cui disponeva la rimessione degli atti al giudice competente, anziché al P.M., nelle ipotesi di incompetenza per materia.
La declaratoria di illegittimità di tale articolo, infatti, risulta fondata sulla considerazione della lesione dei diritti di difesa dell'imputato, quale conseguenza, in particolare, della impossibilità di chiedere la definizione del giudizio in applicazione dei procedimenti speciali dinanzi al giudice competente, nell'ipotesi di rimessione diretta degli atti a quest'ultimo da parte del giudice dichiaratosi incompetente;
possibilità che l'espletamento della udienza preliminare garantisce pienamente nella fase predibattimentale, fermo restando il titolo di reato oggetto della contestazione, a differenza della citazione diretta a giudizio. Orbene, nel caso in esame, poiché il dibattimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica è stato preceduto dall'udienza preliminare, non rientrando peraltro il reato contestato tra quelli elencati nell'art. 550 c.p.p., esattamente il giudice ha disposto, con ordinanza, la rimessione degli atti al Presidente, evidentemente finalizzata alla assegnazione del processo ad una sezione dello stesso tribunale in composizione collegiale, e non al Pubblico Ministero.
Nè, peraltro, si palesa rilevante, ai fini della decisione, la circostanza che la appartenenza della cognizione del processo al giudice in composizione collegiale sì a stata rilevata in conseguenza della contestazione suppletiva di una circostanza aggravante effettuata dal P.M. in dibattimento.
In proposito occorre rilevare che con la citata sentenza n. 76 del 1993 la Corte Costituzionale, ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce (sent. 593 del 1990 e successive ordinanze), ha precisato che la contestazione suppletiva di un reato concorrente o di circostanze aggravanti nel corso del dibattimento costituisce un'evenienza fisiologica del processo, con la conseguente legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p.. Deve essere inoltre rilevato, con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, che il mancato esame da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato della questione afferente alla illegittimità della contestazione suppletiva e delle altre dedotte, non individua certamente una causa di abnormità dell'ordinanza. Peraltro, la decisione di tali questioni, già risolte in termini negativi rispetto alla tesi dei ricorrenti dalla prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sez. un. 11/03/1999 n. 4, Barbagallo, riv. 212757), appartiene alla cognizione del tribunale che deve decidere la causa e, quindi, del giudice in composizione collegiale.
Ai sensi dell'art. 616 c.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue a carico dei ricorrenti l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi carenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 500,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006