Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 34128
CASS
Sentenza 4 luglio 2014

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L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che l'onore di allegazione può essere soddisfatto mediante la produzione di certificazioni redatte ai fini di ammissione al gratuito patrocinio).

Commentario1

  • 1Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 34128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34128
Data del deposito : 4 luglio 2014

Testo completo