Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che l'onore di allegazione può essere soddisfatto mediante la produzione di certificazioni redatte ai fini di ammissione al gratuito patrocinio).
Commentario • 1
- 1. Impossidenza e omesso versamento della cauzione: basta allegarla per attivare il dovere di verifica del giudice (Cass. Pen. n. 11242/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 34128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34128 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/07/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 897
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 35608/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO LV N. IL 16/05/1988;
avverso la sentenza n. 911/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 15 maggio 2013 la Corte d'Appello di Palermo affermava - accogliendo l'impugnazione proposta dal P.M. - la penale responsabilità di IN RE per il reato di omesso versamento della cauzione (pari ad Euro 500,00) determinata in sede di applicazione della misura di prevenzione personale (L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4) e lo condannava alla pena di mesi tre di arresto.
In primo grado l'imputato - ferma restando la constatazione della condotta di inottemperanza - era stato assolto dal Tribunale di Agrigento (con sentenza del 2 maggio 2012) avendo il Tribunale ritenuto esclusa la rilevanza penale del fatto in rapporto alla condizione di impossidenza del IN.
Tale impossibilità di adempiere era stata dedotta dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato e dalla produzione di certificazione ISEE in sede di ammissione al gratuito patrocinio.
La Corte d'Appello ha invece affermato che:
- i documenti prodotti in sede di ammissione al gratuito patrocinio (cert. ISEE) non avevano reale forza dimostrativa dell'assoluta impossidenza non essendo frutto di accertamento oggettivo ma di autocertificazione;
- risulta la percezione di reddito pari ad Euro 5.000,00 nell'anno 2011 (l'omesso versamento si è consumato in data 26 luglio 2010);
- non è stata dedotta dall'imputato inabilità al lavoro ne' costui risulta essersi attivato per chiedere al Tribunale della prevenzione la riduzione della somma o la rateizzazione del pagamento.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - IN RE, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa l'intervenuta affermazione di responsabilità.
Si assume nel ricorso che il IN è stato ritenuto portatore di pericolosità generica (per consumazione di reati contro il patrimonio) ed ha affermato la sua totale impossidenza, peraltro verificata in sede di ammissione al gratuito patrocinio. A questo punto l'onere probatorio circa la possibilità di pagamento spettava al pubblico ministero.
IN è occupante abusivo di una casa popolare, ha moglie e tre figli e vive di espedienti, il che lo pone in condizione di assoluta impossibilità di adempiere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che il reato di omesso versamento della cauzione (entro il termine stabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 4 in termini del tutto corrispondenti alla previgente disposizione incriminatrice (L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4). Resta punibile la condotta di inottemperanza, anche colposa, così come restano attuali le considerazioni operate dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 218 del 19 giugno 1998. In tale pronunzia, si è affermato - in modo significativo - che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta l'esenzione da responsabilità per assenza di "colpevolezza" (intesa quale l'improverabilità concreta dell'agente).
Nella successiva giurisprudenza di legittimità si è andato pertanto radicando un orientamento teso a riconoscere il rilievo della "impossidenza" a fini di esclusione della penale responsabilità, sempre che l'imputato assolva in concreto un "onere di allegazione" di circostanze idonee a rappresentare la condizione de qua (in tal senso Sez. 5 n. 32615 del 2007, Sez. 5 n. 39359 del 15.7.2011 rv 251532, Sez. 1 n. 13521 del 3.3.2010, rv 246830). Si è più volte evidenziato, in alcune di dette decisioni, che a fronte di tale allegazione concreta il giudice investito della decisione sulla responsabilità ha il potere/dovere di accertare - anche servendosi delle verifiche operate in sede applicativa della misura di prevenzione - la reale condizione economica del soggetto tratto a giudizio nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza.
Ora, nel caso in esame non può affermarsi che l'imputato non abbia allegato dei dati idonei a determinare quantomeno il dovere di accertamento.
L'impossidenza, infatti, essendo una situazione caratterizzata dal "non" avere, risulta alquanto difficile da dimostrare in senso positivo e pertanto l'onere di allegazione può ritenersi soddisfatto anche da certificazioni redatte a fini di ammissione al gratuito patrocinio, come nel caso in esame, comunque rafforzate da una previsione di responsabilità penale in ipotesi di falsità (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95).
Ciò posto, la Corte d'Appello risulta aver eluso ogni tipologia di verifica - neanche recuperando i contenuti del decreto impositivo della misura di prevenzione - nell'ambito di una decisione tesa a riformare, senza alcuna acquisizione aggiuntiva, i contenuti della decisione assolutoria di primo grado.
Risulta altresì valorizzata una circostanza non significativa, ossia la percezione di un reddito pari ad Euro 5.000,00 nell'anno successivo alla inottemperanza, fatto che non risulta di per sè decisivo, tenuto conto della ampiezza del nucleo familiare dell'imputato e delle necessità di soddisfare bisogni primari. Va pertanto rilevata l'erronea impostazione del tema della decisione, operata dalla Corte di merito, posto che a fronte di una non implausibile allegazione di impossidenza economica l'affermazione di responsabilità - per il reato di omesso versamento della cauzione - non può derivare da valutazioni astratte ma deve essere il frutto di verifiche empiriche idonee (anche in via indiziaria) a smentire la prospettazione difensiva.
La decisione va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2014