Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
La radiodiffusione di opere tutelate dalla S.I.A.E. (nella specie, brani musicali incisi su disco) integra gli estremi dell'illecito civile se compiuta in assenza di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso, atteso che la cessione del diritto di riprodurre su supporto l'esecuzione di un'opera musicale non implica, "ex se", la cessione del diritto alla diffusione radiofonica, potendo, su di un'opera musicale, del tutto legittimamente insistere più diritti distinti, quello, cioè, dell'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico o fonografico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RADIO IE 104 di GI & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE ISOLE 32, presso l'avvocato BARNESCHI G., rappresentato e difeso dall'avvocato PORTA EUGENIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S.I.A.E. - SOCIETÀ ITLIANA AUTORI ED EDITORI
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 15501/99 proposto da:
S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE. DELLA LETTERATURA 30, presso l'avvocato MARIA GRAZIA DELEDDA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RADIO IE 104 di GI & C. Snc;
- intimato -
avverso la sentenza n. 118/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 20/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Deledda, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trento con sentenza n. 919 del 1996 respingeva la opposizione al decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Siae, avanzata da Radio FI 104 di Gilmozzi e Tesero. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente il diritto autonomo degli autori di brani musicali, e per essi dalla SIAE, alla percezione di compensi ad onta della avvenuta concessione del diritto di riproduzione su supporti elettrici o meccanici.
Proponeva appello la snc e resisteva SIAE. La Corte di Trento accoglieva parzialmente l'opposizione per la parte relativa alla adeguatezza della documentazione allegata a sostegno della istanza di decreto ingiuntivo che considerava insussistente, e pertanto revocava il provvedimento medesimo. Nel merito invece confermava la prima decisione rilevando che la cessione del diritto di riprodurre su supporto la esecuzione di una opera musicale non comporta automaticamente, anche ai sensi dell'art. 171 l.d. autore, come preteso dalla appellante, la cessione del diritto alla diffusione radiofonica che nella specie era stata realizzata da parte del cessionario. Riteneva manifestamente infondata la adombrata questione di costituzionalità dell'art. 171 predetto.
Ricorre in cassazione con otto motivi Radio FI 104. Resiste e spiega ricorso incidentale la SIAE. Quest'ultima ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2) Con i primi due motivi del ricorso che sviluppano sostanzialmente la stessa argomentazione la ricorrente lamenta la violazione delle norme del titolo terzo, capo 2^, della legge sul diritto di autore , (l. n. 633 del 1941 e succ. mod.), sostenendo che la Corte di merito ha erroneamente affermato il diritto dell'autore a pretendere un compenso per l'utilizzazione della esecuzione musicale distinta dal diritto già concesso attraverso la cessione dei dischi e degli altri supporti della esecuzione stessa. Lamenta altresì che ha mancato di notare che la protezione della legge cui la SIAE può aspirare è l'opera di autore, e non la sua esecuzione.
Con il terzo motivo, che è connesso ai primi due e va esaminato insieme ad essi il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 72, 73 ed 80 della l. D.A. che disciplinano i diritti connessi del produttore del supporto fonografico e la libera utilizzabilità dei medesimi una volta che siano stati liberamente ceduti. 2) Osserva il collegio che le doglianze poggiano su taluni equivoci, giacché confondono il diritto di autore con quello dell'esecutore, e connettono al contratto di esecuzione effetti che non gli appartengono.
La legge sul diritto di Autore, con l'affermazione di carattere generale di cui all'art. 12, e l'art. 2577 c.c., assegnano all'autore il diritto di sfruttare l'opera. Tale diritto in tutte le sue forme è liberamente cedibile. La SIAE in quanto cessionaria dei diritti degli autori dei brani musicali in controversia fa valere pertanto il diritto esclusivo dell'autore.
Orbene quanto all'opera musicale lo sfruttamento può avvenire anche attraverso l'offerta al pubblico fruitore ovvero attraverso la pubblicazione o diffusione dell'opera stessa. Tali facoltà, ciascuna autonomamente come si trae dall'art. 19 della legge speciale che in via di principio afferma che l'esercizio di una di esse non esclude le altre, strutturano il complessivo sfruttamento economico che spetta all'autore.
La legge stessa disciplina peraltro espressamente quella forma di diffusione che avviene attraverso il mezzo radiofonico. Essa, come la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (Cass. n. 388 del 1999), con le norme degli artt. 58 e 59 da leggere in coerenza all'art. 16, richiede il consenso dell'attore e ne stabilisce comunque il diritto al compenso. Tale assetto giuridico è stato confermato dal recente intervento di cui al d.lgs n. 685 del 1994. Esso infatti (vedi le norme degli artt. 72 e 79 l.a.) ha espressamente ricompreso tra le ipotesi di diffusione anche la trasmissione mediante cavo e mediante satellite, sconosciute al legislatore del 1941, e, sempre espressamente, ha fatto salvi così come regolati dalla previgente normativa i diritti di sfruttamento esclusivo degli autori. Non ha pregio la considerazione su cui la ricorrente insiste, relativa all'autonomia della esecuzione rispetto alla creazione dell'opera originale ed al diritto altrettanto autonomo dell'esecutore.
Un'opera per essere diffusa ha bisogno dell'intermediazione dell'esecutore o dell'interprete, - ruoli che lo stesso autore può esercitare di persona) -, ma tali attività ulteriori alla creazione sono protette, dalla legge ad altro titolo e non in base alla posizione tutelata di autore.
il diritto connesso dell'esecutore, o dell'interprete, infatti, quando non si connota di un particolare carattere creativo, come può accadere con le elaborazioni, non è diritto di autore e può convivere con quest'ultimo, senza eliderlo, come vorrebbe la ricorrente, per il sol fatto di sussistere.
Consegue, contrariamente a ciò che la ricorrente sostiene, che il contratto di esecuzione non trasferisce di per sè, ovvero senza una volontà ulteriore in tal senso, il diritto dell'autore in capo all'esecutore, e non toglie all'autore i diritti che la legge connette alla creazione dell'opera.
Ciò comporta che su un'opera in genere possono insistere più diritti distinti, ovvero, quanto all'opera musicale, il diritto dell'autore, quello dell'esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che l'opera stessa riproduce. Tale convivenza va correlata con la considerazione per la quale non si trae dalla legge una nozione di radiodiffusione dell'opera contrapposta a quella di radiodiffusione della esecuzione dell'opera, dalla quale quindi per ulteriore approssimazione dedurre la sufficienza della circolazione del supporto fonografico per la realizzazione di una fattispecie di cessione del diritto di autore. La radiodiffusione è una forma specificamente regolata di diffusione dell'opera che abbisogna di specifico consenso dell'autore. I diritti connessi dell'esecutore e quelli di chi ha acquistato legittimamente il supporto meccanico non tolgono tale potere. 2a) osserva ancora il collegio, anche in considerazione della funzione nomofilattica che spetta alla Corte di cassazione, che il supporto non è l'opera, come non lo è lo spartito.
Esso è il contenitore di una specifica esecuzione.
La sua circolazione in base alla cessione che l'autore soltanto, titolare del diritto originario di riprodurre l'opera su tale mezzo, può autorizzare ai sensi dell'art. 61, n. 1 L.A. riguarda, al più, il diritto di sfruttare quella esecuzione attraverso il supporto. E poiché la stessa legge che regola la radiodiffusione, all'art. 61 comma 2 chiarisce anche la cessione del diritto di riprodurre o del diritto di porre in commercio l'opera non comporta, salvo patto contrario, la cessione del diritto di radiodiffondere, regolata dai precedenti artt. 51 e 60, si deve escludere in via di principio l'equazione pretesa dalla ricorrente.
La cessione o la autorizzazione alla registrazione su supporto meccanico non implicano che il cessionario del supporto ovvero il legittimo produttore del medesimo siano cessionari del diritto di sfruttare l'opera come fossero autori.
Cosicché l'autore, come ha ritenuto il giudice del merito e come la giurisprudenza anche penale di questa corte ha chiarito, (cfr. cass. terza sez. penale n. 12820 del 1999), può cedere il diritto sul supporto distintamente dal diritto alla radiodiffusione dell'opera. Le allegate violazioni di legge, inclusa quella che pure pare adombrata dalla ricorrente, dell'art. 171 l.a. non sussistono e la motivazione adottata è adeguata a sorreggere la statuizione. 3) Sono, conseguentemente, infondati il quarto ed il quinto motivo di ricorso mediante i quali la ricorrente lamenta la violazione degli artt. da 107 a 141 della legge sul D.A., conseguente alla mancata distinzione tra autore ed esecutore, e quella degli artt. 81 e 137 dello stesso testo.
La diffusione radiofonica è formalmente distinta dalla cosiddetta esecuzione in pubblico.
L'imprenditore radiofonico che diffonde un'opera attraverso la sua emittente non è equiparabile all'esecutore.
4) È inammissibile il sesto motivo di ricorso mediante il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1322 e 2581 c.c. nonché dell'art. 107 l. d.a., ed il difetto di motivazione sul punto. Scopertamente attraverso l'allegazione di inesistenti violazioni di legge, la IE tenta di far riesaminare i fatti per dimostrare l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto atipico che avrebbe, attraverso la cessione dei supporti, operato quella dei diritti di radiodiffusione.
5) È infondato il settimo motivo che lamenta la violazione dell'art. 51 l.a. e dell'art. 21 della Convenzione dei diritti dell'uomo conseguenti alla sottovalutazione del diritto di radiodiffusione, anche in considerazione della norma dell'art. 11 del dlgs n. 581 del 1996. Tale normativa, infatti, esenta taluni soggetti radiodiffusori da obblighi nei confronti della Siae purché esercitino diritti propri. Il che è per l'appunto ciò che nella specie era in controversia e che la Corte trentina ha escluso.
6) È infondato l'ottavo motivo di ricorso con il quale la FI lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2701 c.c. conseguente all'affermata idoneità delle certificazioni della SIAE a dimostrare il credito vantato, idoneità che, invece, sarebbe potuta derivare dalla allegazione delle corrispondenti scritture contabili. Esattamente la Corte di Trento ha rilevato che le attestazioni del funzionario della SIAE nonché gli elementi indiziari proposti dalla appellata, ed il criterio logico adottato di valutare il dovuto non già sulla base della esatta, ma impossibile, indicazione degli innumerevoli brani effettivamente radiodiffusi da ogni emittente, bensì sulla base del fatturato commerciale, ha ottemperato in modo corretto all'onere probatorio.
Esplicito è stato il ricorso al criterio di cui all'art. 432 c.p.c. mentre la motivazione adottata dà conto della ragionevolezza del suo uso.
7) È, invece fondato l'unico mezzo del ricorso incidentale della SIAE, che lamenta la violazione degli artt. 635 e 642 c.p.c. e dell'art. 164 n. 3 della legge n. 633 del 1941 conseguente alla ritenuta inadeguatezza della prova da essa offerta a giustificare la concessione del decreto ingiuntivo e, dunque, il mancato riconoscimento delle spese di quella fase monitoria. 8) Infatti la nozione giurisprudenziale di prova scritta che giustifica l'ammissione del decreto ingiuntivo ricomprende l'ipotesi, che nella specie ricorre, del cosiddetto attestato di credito della SIAE.
9) Questo, infatti, ai sensi del regolamento di cui al R.D. n. 1369 del 1942 viene emesso senza alcun riferimento all'appostazione eventuale del credito corrispondente nelle scritture contabili dell'ente. È sufficiente, come nella specie non è negato, che esso indichi i periodi cui le singole utilizzazioni si riferiscono perché possa giustificare la domanda di tutela monitoria ai sensi dell'art. 635 c.p.c.. 8) Il ricorso principale deve essere respinto.
Deve essere accolto quello incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, senza rinvio. Non essendo infatti necessari altri accertamenti la causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito con la condanna del ricorrente a pagare alla SIAE, le spese della fase monitoria nella misura decisa dal giudice del merito.
La ricorrente deve infine essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Accoglie quello incidentale. Cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di ingiunzione nella misura già liquidata dal giudice del merito.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase, che liquida in L. 318.000 nonché degli onorari che liquida in L. 9.000.000.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001