Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
L'identificazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria, avvenuta sulla base delle dichiarazioni dello stesso e non confortate da alcun elemento di riscontro consente di pervenire alla affermazione di responsabilità dell'imputato, non potendosi ritenere che lo stesso abbia fornito false generalità. In caso di errore e/o di accertata falsità delle generalità dichiarate soccorrono specifici rimedi, con particolare riferimento alla fase esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/1998, n. 7854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7854 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TRIDICO GENNARO SALVATORE Presidente del 03.06.1998
1. Dott. RIZZO ALDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO " N. 02031/1998
3. Dott. IMPOSIMATO FERDINANDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE ALDO " N. 23918/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
PRETORE di GENOVAnei confronti di:
SO BI N. IL 01.01.1968
avverso sentenza del 23.10.1996 PRETORE di GENOVAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere DE MAIO GUIDO
udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Ciampoli che ha concluso per A. C. Rinvio.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 23.10.96 il Pretore di Genova ha mandato assolto il cittadino marocchino NS LA dal reati di contrabbando e di evasione dell'IVA corrispondente per non aver commesso il fatto, "sul presupposto che sussisteva il ragionevole dubbio che lo straniero abbia fornito false generalità", dal momento che lo stesso era stato "reticente sulle proprie generalità, era privo di documenti, non venne fotosegnalato, ma di lui venne solo trasmessa nota all'Ufficio Stranieri della Questura". Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione sia dal Proc. della Repubb. presso quella Pret. Circond. che dal Proc. Gen. della Repubb. presso la C.A. di Genova, i quali hanno censurato la decisione stessa sotto il profilo della violazione degli artt.66 e 349 c.p.p. Il ricorso è fondato, non potendosi condividere l'osservazione, posta a base della sentenza secondo cui l'identificazione dell'imputato da parte della pol. giud., avvenuta sulla base delle dichiarazioni dello stesso e non confortate da alcun elemento di riscontro (documentale o di altra natura), non consente di pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato, potendosi ritenere che l'imputato stesso abbia fornito false generalità. Tale osservazione, infatti, configura una sorta di presunzione (di falsità delle generalità dichiarate) che capovolge i criteri ispiratori dei dati normativi seguenti, alla stregua dei quali deve, al contrario, ritenersi sussistente la "presunzione" che l'imputato abbia esattamente declinato le proprie generalità:
I)la polizia giudiziaria è tenuta ad accompagnare l'indagato nei propri uffici e a trattenerlo per il tempo strettamente necessario per l'identificazione (art.349 co.4 c.p.p.), nelle sole ipotesi che l'indagato stesso rifiuti di farsi identificare ovvero fornisca generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità;
II)in siffatta linea, gli artt.66 e 349 c.p.p. prevedono che l'identificazione dell'imputato e/o dell'indagato avvenga, normalmente, sulle base delle dichiarazioni dallo stesso fornite al pubblico ufficiale (art.66: Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo;
art.349 co.1:
la polizia giudiziaria procede all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini). Tali norme, quindi, non impongono agli inquirenti particolari attività di controllo e/o di riscontro, al di là dell'ammonimento circa le conseguenze cui si espone chi fornisce false generalità (art.66) e dell'ipotesi eccezionale, di cui si è detto sub I), ex art.349 co.4 c.p.p. (che conferma la "presunzione" di veridicità);
IV)i problemi riguardanti la identificazione personale dell'indagato e/o dell'imputato non determinano stasi del procedimento, quando ne sia certa l'identità fisica, fino alla sentenza stessa (artt.66 co.2 c.p.p.);
IV)in caso di errore e/o di accertata falsità delle generalità dichiarate, soccorrono specifici rimedi, con particolare riferimento alla fase esecutiva (artt.667-dubbio sull'identità fisica della persona detenuta;
668-persona condannata per errore di nome;
669- pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona);
V)va, infine, ritenuta norma di chiusura, rispetto al sistema di garanzie finalizzate all'esatta identificazione dell'imputato, l'art.130 c.p.p., in base al quale esiste la possibilità di ricorrere alla procedura di correzione di errore materiale allorché le generalità dell'imputato (di cui sia ovviamente certa l'identità fisica) siano state erroneamente indicate negli atti del procedimento.
Del resto, a riprova della fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, va anche rilevato che l'iter argomentativo espresso dalla sentenza impugnata condurrebbe alla paradossale conclusione che il cittadino marocchino, della cui identità fisica esiste la certezza e che ha declinato quelle determinate genaralità, sorpreso in possesso delle sigarette estere di contrabbando, potrebbe opporre il giudicato di non aver commesso i reati conseguenzialmente contestati, anche nell'ipotesi in cui avesse fornito veridicamente le proprie generalità!
Deve, pertanto, concludersi che la sentenza impugnata è inficiata dalla denunciata violazione di legge, perché, in sintesi, l'identificazione dell'imputato non poteva essere posta in dubbio dal Giudicante e l'insorgenza del dubbio stesso non legittimava, di per sè, la pronuncia di assoluzione. La sentenza stessa va, pertanto, annullata, con rinvio al Giudice di appello competente, che si uniformerà ex art.627 co.3 c.p.p., al principio qui enunciato.
P. Q. M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998