CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42407 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GN PO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA E. che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato BECONCINI FABIO espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 42407 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/09/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze che, per quanto d'interesse, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che ha affermato la responsabilità penale di NA PO per i delitti di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, conseguente all'omissione della richiesta di fallimento in proprio, commessi in qualità di amministratore della AF s.r.I., dichiarata fallita il 18 maggio 2016. 1.Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari, di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla collocazione temporale dello stato d'insolvenza della società, che si sarebbe manifestato all'organo amministrativo soltanto nel marzo del 2016, in occasione della chiusura del bilancio del 2015, così da influire decisivamente sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. 1.2. Il secondo motivo ha lamentato violazione di legge penale con riferimento all'affermata ricorrenza del delitto di bancarotta preferenziale, in quanto le somme oggetto di auto- liquidazione da parte dell'amministratore rappresenterebbero il compenso per l'intensa attività svolta nell'interesse della società ed esulerebbero dal perimetro del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. 1.3. Il terzo motivo ha investito il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe stato meritevole perché incensurato e perché adoperatosi fattivamente nel corso dell'esercizio dell'impresa e anche dopo il fallimento, nel corso del quale avrebbe perfezionato con la curatela un concordato fallimentare per assunzione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi di ricorso denunciano, formalmente, la sussistenza del vizio di cui all'art. 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen., ma, in realtà, si concretano in censure sulla ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio - con particolare riferimento alla individuazione dell'insorgenza e della ostensione dello stato di decozione della società - riconducibili all'alveo del difetto di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione 1 del caso concreto sotto la fattispecie astratta) e la denuncia di tale vizio va tenuta distinta dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente, illogica o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. pen. sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè e altri, Rv. 268404; Sez. U civ., Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; Sez. 5 civ., Sentenza n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea al ricorso in esame. Ebbene, entrambi i motivi deducono vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 2.Ancora, i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2 3.Non è dato cogliere, nella sentenza impugnata, profilo alcuno di irrazionalità o distorsione argomentativa, ove si legge, nel rispondere alla lagnanza delle ragioni di gravame, che "correttamente il Tribunale ha collocato [lo stato d'insolvenza n.d.r.] alla fine del 2014, perché in quell'anno, dopo la chiusura in perdita del bilancio 2013, l'andamento della società fu ancora negativo, tanto che la ALLEGRI riprese a finanziarla con versamenti cospicui, pari ad euro 100.000 quale nuovo versamento, ad euro 350.000 sottoforma di rinuncia alla restituzione di precedenti finanziamenti per destinarli a copertura della perdita di esercizio, e ad euro 397.000 in precedenza versati, imputati a versamenti in conto aumento di capitale;
ciononostante la società chiuse il bilancio 2014 con una perdita di euro 194.082 e un incremento di circa euro 500.000 della esposizione debitoria. Lo stato d'insolvenza è sicuramente, come ricordato da entrambi gli appellanti, una incapacità strutturale e irreversibile di far fronte con regolarità ai propri debiti, e questa condizione era sicuramente presente nel corso del 2014, perché il soddisfacimento dei debiti da parte della AF srl avveniva solo grazie ai finanziamenti della ALLEGRI...", nella piena consapevolezza, da parte dal ricorrente, che l'impresa non disponesse di risorse proprie per far fronte alle obbligazioni, a prescindere dal suo palesarsi ai terzi creditori (pag.6). 4.1 motivi di ricorso che contestano il percorso ricostruttivo della sentenza della Corte territoriale a riguardo dell'emergenza e della manifestazione dello stato di decozione sono altresì, peraltro, fuori fuoco e travolti dal giudizio di manifesta infondatezza, se solo si considera che l'elemento essenziale della fattispecie contestata al capo B), oggetto dell'aggravamento in nesso di causa con l'inerzia dell'amministratore - e la cui dimostrazione è rilevante anche ai fini della prova del delitto di cui al capo A) - non è lo stato d'insolvenza, ma lo stato di "dissesto", che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - è altro rispetto al primo e ne rappresenta un "quid minus" che si sostanzia in una "situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori»" (Sez.5, 25/05/2011 n. 32899, Mapelli e altri, non massimata); il "dissesto" può preludere all'"insolvenza" e si traduce in essa nel momento in cui la crisi economico-finanziaria e patrimoniale della società diviene irreversibile. Se così è, a maggior ragione deve essere condiviso l'articolato panorama illustrato dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato i limiti di redditività dell'attività imprenditoriale svolta dall' imputato, con l'accumulo di perdite che avevano eroso l'intero capitale sociale già alla fine del 2013 (pag.3 sentenza impugnata), ed ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come lo squilibrio fosse progressivamente aumentato proprio a causa della gravemente improvvida prosecuzione dell'attività, in mancanza di un'attenta valutazione delle reali prospettive dell'impresa e di interventi di ricapitalizzazione, irrilevanti essendo state le 3 immissioni di fondi personali della Allegri, che, in quanto avvenute anche sotto forma di finanziamento, avevano ulteriormente aggravato la posizione debitoria della società senza peraltro risollevarne le sorti, sino a cagionarne l'irrecuperabilità. E parimenti coerentemente condivisibile, in tale contesto, nell'assenza di aporìe espositive, è la valutazione relativa alla sussistenza della prova degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta preferenziale, in quanto l'erogazione di somme di denaro a favore dell'amministratore si è realizzata nel corso delle annualità in cui lo stato di dissesto della società era conclamato e in fase di progressivo peggioramento, nella consapevole presenza di creditori privilegiati, invero insinuatisi al passivo del fallimento per il considerevole importo di euro 147.644 (pag.7). La bancarotta preferenziale è un reato a dolo specifico, richiedendo che l'imputato agisca al fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. Il pregiudizio degli altri creditori, tuttavia, non è collegato alla finalità dell'agire, per cui non costituisce oggetto del dolo specifico tale risultato, essendo sufficiente che il fallito si rappresenti la possibilità di ledere i creditori non favoriti, secondo i principi del dolo eventuale. In tal senso l'elemento soggettivo è ravvisabile ogni qual volta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore secondo lo schema tipico del dolo eventuale (Cass. sez.5, 4 agosto 2009 n. 31894, Petrone). Con specifico riferimento alla tesi della difesa, secondo cui, al momento dei pagamenti a se medesimo, il ricorrente fosse convinto di esercitare il diritto alla propria remunerazione, va osservato che l'insussistenza del reato deve essere collegata alla ben più rigorosa prova della finalizzazione, in via esclusiva o prevalente, dell'azione dell'imprenditore alla salvaguardia della attività sociale, mentre nelle ipotesi in cui tale obbiettivo, o altro eventualmente prospettato - come nel caso in esame - si "accompagni" a quello di avvantaggiare taluni creditori, in concreto soddisfatti, la condotta deve ritenersi compatibile con la fattispecie della bancarotta preferenziale. In particolare, giacchè la norma richiede il dolo specifico e non anche il dolo "esclusivo", il primo deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui la finalità perseguita sia composita (sez.5, n. 32725 del 28/02/2014, Livietti, non massimata). 5.11 terzo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.8, laddove è sottolineata la pervicacia palesata dal prevenuto nel drenaggio di risorse, per pagare i propri compensi). 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non 4 potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26/09/2023 Il gonsi [ere estensore Il P e
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA E. che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avvocato BECONCINI FABIO espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 42407 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/09/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze che, per quanto d'interesse, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che ha affermato la responsabilità penale di NA PO per i delitti di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, conseguente all'omissione della richiesta di fallimento in proprio, commessi in qualità di amministratore della AF s.r.I., dichiarata fallita il 18 maggio 2016. 1.Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari, di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla collocazione temporale dello stato d'insolvenza della società, che si sarebbe manifestato all'organo amministrativo soltanto nel marzo del 2016, in occasione della chiusura del bilancio del 2015, così da influire decisivamente sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati. 1.2. Il secondo motivo ha lamentato violazione di legge penale con riferimento all'affermata ricorrenza del delitto di bancarotta preferenziale, in quanto le somme oggetto di auto- liquidazione da parte dell'amministratore rappresenterebbero il compenso per l'intensa attività svolta nell'interesse della società ed esulerebbero dal perimetro del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. 1.3. Il terzo motivo ha investito il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe stato meritevole perché incensurato e perché adoperatosi fattivamente nel corso dell'esercizio dell'impresa e anche dopo il fallimento, nel corso del quale avrebbe perfezionato con la curatela un concordato fallimentare per assunzione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi di ricorso denunciano, formalmente, la sussistenza del vizio di cui all'art. 606 primo comma lett. b) cod. proc. pen., ma, in realtà, si concretano in censure sulla ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio - con particolare riferimento alla individuazione dell'insorgenza e della ostensione dello stato di decozione della società - riconducibili all'alveo del difetto di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione 1 del caso concreto sotto la fattispecie astratta) e la denuncia di tale vizio va tenuta distinta dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente, illogica o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. pen. sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè e altri, Rv. 268404; Sez. U civ., Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; Sez. 5 civ., Sentenza n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea al ricorso in esame. Ebbene, entrambi i motivi deducono vizio di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti a quelle fatte proprie dalla Corte di appello. Ed allora non è superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). 2.Ancora, i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia ed esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2 3.Non è dato cogliere, nella sentenza impugnata, profilo alcuno di irrazionalità o distorsione argomentativa, ove si legge, nel rispondere alla lagnanza delle ragioni di gravame, che "correttamente il Tribunale ha collocato [lo stato d'insolvenza n.d.r.] alla fine del 2014, perché in quell'anno, dopo la chiusura in perdita del bilancio 2013, l'andamento della società fu ancora negativo, tanto che la ALLEGRI riprese a finanziarla con versamenti cospicui, pari ad euro 100.000 quale nuovo versamento, ad euro 350.000 sottoforma di rinuncia alla restituzione di precedenti finanziamenti per destinarli a copertura della perdita di esercizio, e ad euro 397.000 in precedenza versati, imputati a versamenti in conto aumento di capitale;
ciononostante la società chiuse il bilancio 2014 con una perdita di euro 194.082 e un incremento di circa euro 500.000 della esposizione debitoria. Lo stato d'insolvenza è sicuramente, come ricordato da entrambi gli appellanti, una incapacità strutturale e irreversibile di far fronte con regolarità ai propri debiti, e questa condizione era sicuramente presente nel corso del 2014, perché il soddisfacimento dei debiti da parte della AF srl avveniva solo grazie ai finanziamenti della ALLEGRI...", nella piena consapevolezza, da parte dal ricorrente, che l'impresa non disponesse di risorse proprie per far fronte alle obbligazioni, a prescindere dal suo palesarsi ai terzi creditori (pag.6). 4.1 motivi di ricorso che contestano il percorso ricostruttivo della sentenza della Corte territoriale a riguardo dell'emergenza e della manifestazione dello stato di decozione sono altresì, peraltro, fuori fuoco e travolti dal giudizio di manifesta infondatezza, se solo si considera che l'elemento essenziale della fattispecie contestata al capo B), oggetto dell'aggravamento in nesso di causa con l'inerzia dell'amministratore - e la cui dimostrazione è rilevante anche ai fini della prova del delitto di cui al capo A) - non è lo stato d'insolvenza, ma lo stato di "dissesto", che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - è altro rispetto al primo e ne rappresenta un "quid minus" che si sostanzia in una "situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori»" (Sez.5, 25/05/2011 n. 32899, Mapelli e altri, non massimata); il "dissesto" può preludere all'"insolvenza" e si traduce in essa nel momento in cui la crisi economico-finanziaria e patrimoniale della società diviene irreversibile. Se così è, a maggior ragione deve essere condiviso l'articolato panorama illustrato dalla sentenza impugnata, che ha evidenziato i limiti di redditività dell'attività imprenditoriale svolta dall' imputato, con l'accumulo di perdite che avevano eroso l'intero capitale sociale già alla fine del 2013 (pag.3 sentenza impugnata), ed ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come lo squilibrio fosse progressivamente aumentato proprio a causa della gravemente improvvida prosecuzione dell'attività, in mancanza di un'attenta valutazione delle reali prospettive dell'impresa e di interventi di ricapitalizzazione, irrilevanti essendo state le 3 immissioni di fondi personali della Allegri, che, in quanto avvenute anche sotto forma di finanziamento, avevano ulteriormente aggravato la posizione debitoria della società senza peraltro risollevarne le sorti, sino a cagionarne l'irrecuperabilità. E parimenti coerentemente condivisibile, in tale contesto, nell'assenza di aporìe espositive, è la valutazione relativa alla sussistenza della prova degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta preferenziale, in quanto l'erogazione di somme di denaro a favore dell'amministratore si è realizzata nel corso delle annualità in cui lo stato di dissesto della società era conclamato e in fase di progressivo peggioramento, nella consapevole presenza di creditori privilegiati, invero insinuatisi al passivo del fallimento per il considerevole importo di euro 147.644 (pag.7). La bancarotta preferenziale è un reato a dolo specifico, richiedendo che l'imputato agisca al fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. Il pregiudizio degli altri creditori, tuttavia, non è collegato alla finalità dell'agire, per cui non costituisce oggetto del dolo specifico tale risultato, essendo sufficiente che il fallito si rappresenti la possibilità di ledere i creditori non favoriti, secondo i principi del dolo eventuale. In tal senso l'elemento soggettivo è ravvisabile ogni qual volta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore secondo lo schema tipico del dolo eventuale (Cass. sez.5, 4 agosto 2009 n. 31894, Petrone). Con specifico riferimento alla tesi della difesa, secondo cui, al momento dei pagamenti a se medesimo, il ricorrente fosse convinto di esercitare il diritto alla propria remunerazione, va osservato che l'insussistenza del reato deve essere collegata alla ben più rigorosa prova della finalizzazione, in via esclusiva o prevalente, dell'azione dell'imprenditore alla salvaguardia della attività sociale, mentre nelle ipotesi in cui tale obbiettivo, o altro eventualmente prospettato - come nel caso in esame - si "accompagni" a quello di avvantaggiare taluni creditori, in concreto soddisfatti, la condotta deve ritenersi compatibile con la fattispecie della bancarotta preferenziale. In particolare, giacchè la norma richiede il dolo specifico e non anche il dolo "esclusivo", il primo deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui la finalità perseguita sia composita (sez.5, n. 32725 del 28/02/2014, Livietti, non massimata). 5.11 terzo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.8, laddove è sottolineata la pervicacia palesata dal prevenuto nel drenaggio di risorse, per pagare i propri compensi). 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non 4 potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26/09/2023 Il gonsi [ere estensore Il P e