Sentenza 16 luglio 2013
Massime • 1
L'abrogazione integrale della legge 7 marzo 2001 n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), operata dall'art. 2268, comma primo, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto dall'8 ottobre 2010, ha determinato l'"abolitio" del reato contravvenzionale previsto dall'art. 10, comma secondo della legge citata per gli interventi di modifica, restauro o manutenzione che abbiano determinato la perdita, il danneggiamento irreparabile o l'alterazione essenziale delle vestigia belliche specificate nell'art. 1, comma secondo, lettere a), b), c), e) della stessa legge, con la conseguenza che la successiva soppressione della norma abolitrice, operata dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, avendo determinato la "nuova entrata in vigore" della fattispecie incriminatrice, non può retroagire ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto da ultimo citato, ostandovi il principio dell'irretroattività della pena sancito dall'art. 2 cod. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2013, n. 45159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45159 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/07/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2792
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 22904/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF LO N. IL 19/08/1963;
FF AN N. IL 05/05/1962;
avverso la sentenza n. 187/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del 26/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Stella Richter Paolo di Roma per FE EN che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 26 ottobre 2012, ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Trento il 15 marzo 2011, di FE EN e FE IL, riformando la decisione solo quanto alla concessione a FE EN del beneficio della sospensione condizionale della pena, per i seguenti fatti, ascritti ad entrambi: a) del reato di cui all'art. 110 c.p. e L. 7 marzo 2001, n. 78, artt. 10 e 2 il primo quale progettista e direttore dei lavori, il secondo quale esecutore materiale degli stessi, nell'eseguire i lavori di bonifica e trasformazione del bosco a vigneto su alcune particelle indicate in dettaglio nel capo di imputazione, di proprietà di TA IA, danneggiavano irreparabilmente una fortificazione in calcestruzzo dalle dimensioni di 12 x 4 metri, facente parte della fortificazione di Trento risalente al primo conflitto mondiale, omettendo di segnalare la presenza di detto bene alla Soprintendenza per i beni architettonici della P.A.T.; b) del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) perché, nelle qualità sopraindicate,
nell'eseguire i lavori di bonifica e trasformazione del bosco a vigneto su alcune particelle indicate in dettaglio nel capo di imputazione, di proprietà di TA IA, dopo avere danneggiato irreparabilmente la fortificazione di cui al capo a), in assenza della prescritta autorizzazione smaltivano rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da blocchi di calcestruzzo derivanti dalla demolizione del suddetto manufatto;
fatti commessi in Trento nei mesi di luglio ed agosto 2008. Per il reato ascritto al solo FE EN al capo c) relativo all'art. 483 c.p. perché, in qualità di progettista e direttore dei lavori di bonifica indicati ai capi precedenti, nella relazione tecnico-illustrativa ed annessa documentazione progettuale allegati all'istanza di concessione edilizia presentata al Comune di Trento, ometteva di indicare la presenza della fortificazione di cui al capo a) insistente nei terreni oggetto di intervento e con ciò attestava il falso, fatto commesso in Trento il 23 novembre 2007, riqualificato già dal giudice di primo grado nell'art. 481 c.p.. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento per i motivi come di seguito specificati. FE EN ha lamentato:
1) Illogica e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della conoscenza/conoscibilità della struttura fortificata prima dell'esecuzione dell'intervento, atteso che l'unico teste che ha affermato di sapere della preesistente fortificazione è uno studioso del ramo mentre, sia il tecnico comunale che il responsabile della Soprintendenza e l'ufficiale di p.g., hanno dichiarato di non avere avuto conoscenza della presenza in loco della costruzione militare prima dell'intervento, atteso che lo stesso non era rappresentato ne' nel catasto, ne' nel piano regolatore generale di Trento, ne' in quello Provinciale, ne' in altri documenti ufficiali. Peraltro, nelle stesse fotografie in possesso dell'esperto, le fortificazioni risultavano mimetizzate dalla vegetazione onde l'impossibilità di riavvisare alcun elemento sotto il profilo della colpa (la sentenza sul punto sarebbe contraddittoria, anche perché il cittadino non può sapere che il patrimonio storico della Prima guerra mondiale forma oggetto di tutela); 2) Illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla buona fede del direttore dei lavori, laddove la sentenza ha motivato evidenziando il dovere di presenza quotidiana facente capo al direttore dei lavori ed il fatto che la demolizione aveva comportato particolare impegno esecutivo, che non poteva essere stato ignorato dal direttore dei lavori;
3) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche integratrici, in relazione alla L. n. 78 del 2001, art. 10, comma 2 e art. 1, comma 2 atteso che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, l'art. 1, comma 2 prevede interventi di catalogazione e ricognizione dei beni della Prima guerra mondiale da sottoporre a tutela, che deve essere effettuato da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti locali, per cui l'art. 10 può essere riferito solo a beni catalogati;
4) Illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità del direttore lavori per la mancata osservanza delle norme in materia di smaltimento di rifiuti, in quanto l'attività di bonifica del terreno non include anche l'attività di smaltimento dei rifiuti e la demolizione del manufatto non può rendere il suo autore e il direttore dei lavori responsabili anche dell'illecito smaltimento dei materiali di risulta.
FE NI ha lamentato:
1) Errata applicazione della L. n. 78 del 2001: infatti la Provincia autonoma di Trento, con la L. 17 febbraio 2003, n. 1 per dare attuazione alla citata L. n. 78, art. 1 ha indicato la necessità di promuovere l'individuazione, il recupero, il censimento e la catalogazione dei beni correlati alla Prima guerra mondiale, ma a tale disposizione non sarebbe stata data alcuna attuazione per cui, data l'ampiezza del sito, scenario della Grande Guerra, non poteva dirsi conoscibile l'inclusione dei ruderi della "casamatta" in oggetto, peraltro situata fuori della linea del fronte e quindi, in assenza della catalogazione, non individuabile quale bene tutelabile ai sensi della L. n. 78 del 2001; 2) Erronea applicazione dell'art. 43 c.p.; insussistenza dell'elemento soggettivo per assenza di colpa,
atteso che l'intervento di bonifica agraria era stata autorizzata dal comune senza che risultasse nelle cartografie di piano, ne' nei documenti tecnici, la presenza del manufatto in Loc. Pianezze, per cui l'imputato ignorava che lo stesso fosse una casamatta con valore storico;
3) Mancata od errata applicazione dell'errore di diritto (art. 5) o della buona fede nelle contravvenzioni;
a tale proposito la motivazione della sentenza impugnata menziona la circostanza che il fatto contestato risulta anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66, per cui non potevano essersi ingenerate confusioni interpretative, per effetto dell'abrogazione espressa della L. n. 78 del 2001 per effetto del disposto del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, (Capo 4^ Codice ordinamento militare); peraltro,
altri imputati ai quali era stato ascritto un reato analogo sarebbero stati assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Pertanto, attesa la complessità normativa, i giudici avrebbero dovuto riconoscere l'ignoranza inevitabile con conseguente venire meno dell'elemento soggettivo del reato, seppure di natura contravvenzionale;
4) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche e mancanza,
contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 posto che l'imputato non era presente durante i lavori e comunque le opere di bonifica prevedevano l'attività di smaltimento;
5) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla conoscibilità da parte degli imputati del valore storico del manufatto in quanto struttura militare, posto che il manufatto in questione si trovava a parecchi chilometri di distanza dalla linea del fronte, quale conosciuta, atteso che solo l'esperto prof. Volker aveva ricostruito che la casamatta in questione doveva servire alla protezione della città; inoltre i giudici avevano illogicamente ritenuto inconferenti le dichiarazioni rese dai testi della difesa, i quali, essendo assidui frequentatori della loc. Pianezze, avevano escluso di avere rilevato la presenza del manufatto. I giudici di merito hanno paragonato la soglia di diligenza del ricorrente a quella del Prof. Volker, studioso della materia e ciò del tutto impropriamente;
6) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in riferimento all'art. 47 c.p., posto che il caso di specie è un errore sul fatto che esclude la punibilità, rappresentando la buona fede dell'agente circa la liceità del proprio comportamento, per la lacunosa percezione del tutto incolpevole della realtà da parte dell'imputato.
3. In relazione all'odierna udienza, il difensore del ricorrente FE IL ha fatto pervenire a questa Corte un fax con il quale ha comunicato la sua adesione all'astensione dalle attività di difesa, proclamata dalla categoria forense per il periodo 8 luglio- 16 luglio 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente evidenziato che questo supremo Collegio, preso atto della comunicazione del difensore di fiducia, non ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del processo, atteso che, in base all'art. 4, lett. A del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, approvato il 4 aprile 2007, ex L. n. 171 del 1996, anche per il giudizio di legittimità deve dirsi valido il disposto che prevede che l'astensione dalle udienze non sia consentita nel caso in cui la prescrizione del reato maturi nei novanta giorni successivi (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 43214, del 12/7/2013, dep. 22/10/2013, Tocci). Infatti, i reati qui contestati ai capi a) e b), dato il tempus commissi delicti enunciato ed accertato, si prescriverebbero il 31 agosto 2013. 2. Passando all'esame del ricorso questo Collegio rileva, innanzitutto, che i giudici di merito hanno erroneamente applicato le disposizioni relative alla L. n. 78 del 2001, per cui deve essere accolto lo specifico motivo che entrambi i ricorrenti, seppure con diverse modulazioni argomentative, hanno prospettato (una parte del terzo motivo proposto da FE IL e una parte del terzo motivo proposto da FE EN).
3. Infatti, con la L. 7 marzo 2001 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale) "la Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale" e lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, devono promuovere la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto (art. 1). L'art. 10, poi, qualifica come illecito amministrativo il comportamento di chi esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose "di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), c) e e)" senza provvedere a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 (ossia senza darne comunicazione almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio). Inoltre, tale articolo incrimina quale contravvenzione - punita con la pena dell'arresto e dell'ammenda - il caso in cui tali condotte danneggino irreparabilmente le cose ovvero ne alterino le caratteristiche. La disposizione definitoria dell'art. 1, comma 2, richiamata dalla predetta norma dispone: al comma 1, che "lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di: a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
... e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
......."; al comma 5, il divieto di "interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2".
4. In effetti, l'argomentazione proposta nei ricorsi non è condivisibile laddove è stato sostenuto che il manufatto non era da considerare tutelato in quanto non era stata completata alcuna procedura di catalogazione: infatti un'attenta lettura dell'art. 2 (oggi in vigore) chiarisce che una cosa è l'apposizione del vincolo in forza della disciplina di cui al Titolo 1^ del Codice dei beni culturali, altra cosa è l'immediata protezione istituita dalla legge in oggetto (per un caso diverso ma assimilabile, si veda la parte motiva contenuta nella sentenza di questa Sezione n. 29099 del 21/6/2002, dep. 6/8/2002, P.M. in proc. Capuzzi), la quale impone un mero obbligo di comunicazione alla Soprintendenza, sottraendo perciò il bene alla procedura autorizzatoria prevista.
5. Tuttavia hanno ragione i ricorrenti a far riferimento alle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria in casi analoghi di proscioglimento degli imputati perché il fatto non è previsto come reato, perché le valutazioni espresse da tali giudici si rivelano esatte, con conseguente erroneità della pronuncia che è stata qui impugnata. Infatti, il testo dell'art. 10 (e delle altre disposizioni della legge n. 78) è stato in vigore fino all'8 ottobre 2010, quando, per effetto del disposto di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, recante codice dell'ordinamento militare (a norma della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 18), è stata, per evidente errore, abrogata l'intera L. n. 78 del 2001. 6. Tale errore è confermato dal fatto normativo successivo: il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha, infatti, soppresso la norma abrogativa contenuta nel n. 993) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, ed ha in conseguenza disposto la "ripresa" in vigore della L. n. 78 del 2001 (al D.Lgs. del 2012, art. 10, comma 8, lett. a), n. 4)). Pertanto, alla data odierna, la L. n. 78 del 2001 è tornata in vigore.
7. Quindi, il caso di specie, rappresenta un "incidente di percorso" figlio dell'utilizzo non accorto del sistema di semplificazione normativa noto come meccanismo del "taglia-leggi": quella abrogazione espressa della legge avrebbe dovuto essere giustificata solo da una c.d. "testunificazione" del suo contenuto nel Codice dell'ordinamento militare (In particolare, del D.Lgs. n. 66 del 2010, di cui ha avuto modo di occuparsi persino la Corte costituzionale, in un caso analogo di abrogazione del D.Lgs n. 43 del 1948 (cfr. le pronunce ordd. n. 296 del 2011 - restituzione atti - e n. 341 del 2011).
8. Ora è indubbio che l'abrogazione disposta con effetto dall'8 ottobre 2010, ha fatto venir meno, per abolitio criminis il reato commesso dagli imputati nel periodo temporale compreso tra il luglio e l'agosto 2008, ed a nulla vale il fatto normativo successivo, costituito dal decreto legislativo correttivo che ha eliminato tale abrogazione, in quanto più che di "ripresa in vigore" si deve parlare di nuova entrata in vigore, non potendo i "nuovi" effetti incriminatori retroagire fino ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 20 del 2012, in virtù del disposto di cui all'art. 2 c.p., che stabilisce il principio del favor rei e della irretroattività degli effetti penali sfavorevoli. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al reato di cui al capo a), perché non previsto quale reato e devono essere, pertanto, considerate assorbite le censure proposte ai punti 1) e 2) da entrambi i ricorrenti e 5) e 6) nel ricorso presentato da FE IL.
9. Quanto al residuo motivo di ricorso presentato da entrambi gli imputati in riferimento alla violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, in riferimento ai blocchi di manufatto eliminati nel corso dell'intervento effettuato, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità, che non deve certo sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, è quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
10. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fornito congrua ed ampia motivazione sui profili di responsabilità degli imputati quanto al capo b) ed all'ipotesi di cui all'art. 481 c.p., ascritta a FE EN, come si evince dalla lettura di entrambe le decisioni di merito. I giudici hanno ricostruito gli elementi probatori acquisiti al processo in una coerente ricostruzione e con un apparato argomentativo immune da smagliature logiche, hanno sottolineato che effettivamente nessuna autorizzazione era stata rilasciata per lo smaltimento dei blocchi di calcestruzzo che formavano la "casamatta" demolita e che era indiscusso che tale smaltimento fosse stato effettuato. Del resto gli stessi ricorrenti non hanno articolato, innanzi a questa Corte, le loro doglianze sul punto in maniera congrua e sufficiente, tale da mettere in crisi la motivazione delle decisioni di merito. Anzi, i ricorsi danno per implicito il fatto che vi sia stato uno smaltimento dei rifiuti dell'attività demolitoria, e ciò pur dopo avere sostenuto la loro ignoranza circa l'esistenza del manufatto. FE EN ha asserito che non poteva sapere di tale smaltimento in quanto, quale direttore dei lavori, non era presente sul cantiere quotidianamente, assumendo in tal modo che tale attività illecita si sarebbe svolta all'insaputa del direttore dei lavori;
FE IL, ha invece sostenuto che l'autorizzazione allo smaltimento era implicita nell'autorizzazione alla bonifica, contraddicendo quanto esposto nel ricorso, laddove egli stesso ha affermato che l'esistenza del manufatto non risultava neppure nella documentazione comunale. 11. A fronte di tali deboli doglianze, che sfiorano la consistenza di una censura generica, l'argomentazione che sostiene la pronuncia di condanna si staglia in tutta la sua consistenza, laddove i giudici di merito hanno sottolineato la sussistenza in capo agli imputati dell'elemento conoscitivo non solo della esistenza della casamatta e relative trincee (nel presentare il progetto il FE EN aveva dato atto di avere effettuato un rilievo plani-altimetrico), ma della scelta operata dai medesimi di omettere qualunque comunicazione alle autorità comunali sulla presenza del manufatto, vestigia della Grande Guerra ed, infine, della volontà di disfarsi dei rifiuti provenienti dalla demolizione senza richiedere la necessaria autorizzazione, fatto che avrebbe reso conoscibile alle autorità competenti la demolizione in corso del bene di interesse storico. 12. Di conseguenza le altre censure devono essere rigettate e, dovendosi disporre l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato sub a) perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, il procedimento deve essere rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato sub a) perché il fatto non era previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Trento per la rideterminazione della pena;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013