Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
In materia paesaggistica la individuazione di una zona di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 1 lett m) della legge 8 agosto 1985 n.431, ora sostituito dall'art. 146 lett m) del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, non presuppone necessariamente l'avvenuto accertamento dell'interesse archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 o di altre leggi speciali, potendosi riconoscere tale interesse anche per il suo valore intrinseco. Conseguentemente vanno sottoposti alla disciplina di cui al citato decreto n. 490 i "tratturi", che costituiscono la diretta sopravvivenza di strade formatesi in epoca protostorica e che hanno pertanto la duplice valenza di strade destinate al passaggio del bestiame e di testimonianza di passate civiltà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 29099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29099 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 21/06/2002
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 903
3. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 12538/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PM presso il Tribunale di Bari
avverso Ordinanza del Tribunale di Bari, emessa il 25/02/02 nel procedimento n. 1972/2000 R.G.N.R. pendente nei confronti di UZ NS, nata a [...] il [...].
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Loreto D'Ambrosio che ha concluso per: Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Udito il difensore Avv. Vendola Onofrio, difensore di fiducia di UZ NS.
Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Bari, con ordinanza emessa il 25/02/02, in parziale accoglimento del ricorso proposto il 05/02/02 avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bari in data 21/12/01 - con la quale era stato disposto il sequestro di aree ed edifici in danno di UZ NS - annullava il sequestro preventivo limitatamente alle particelle n. 1148, 1154, 1155 del foglio di mappa n. 106, confermando il medesimo in relazione alle residue particelle n. 1147 e 1152.
Avverso la citata ordinanza, il PM proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
Motivo Unico: Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, 3 e 4 e L. 20/12/1908 n. 746 e di altre norme (art. 9 Reg. n. 2801 del 29/12/1927, artt. 1, 2, 4, 5 e 12 L.1089/39; DM 16/06/76; DM 20/03/80; DM 22/12/83).
Nella zona in questione sussisteva il vincolo archeologico, nonché il vincolo paesistico, per la presenza dei "tratturi", che costituivano diretta sopravvivenza di strade formatesi in epoca protostorica in relazione a forme di produzione fondate sulla pastorizia.
Orbene il vincolo archeologico sussisteva per la natura oggettiva del bene costituente i tratturi a prescindere dalla proprietà del terreno dove insistevano gli stessi. Nella specie le aree su cui insistevano i tratturi appartenevano al Capitolo Cattedrale di VI. Ricorreva pertanto il fumus del reato anche per quanto atteneva alle particelle 1148, 1154, 1155 del foglio di mappa n.106, di cui l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari aveva disposto la restituzione alla indagata, UZ NS.
Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella udienza in Camera di Consiglio del 21/06/02, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dal PM preso il Tribunale di Bari va accolto perché fondato.
In via preliminare, ai fini di una completa intelligibilità della vicenda in esame, è opportuno precisare i termini fattuali della fattispecie.
UZ NS era titolare della concessione edilizia n. 190/98 del Comune di VI di Puglia;
con la quale stava provvedendo alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 51 L. 865/71, avente per oggetto la esecuzione di un complesso di 84 alloggi nel Comune di VI in Puglia ubicati nelle aree di cui alle particelle n. 30 e 44 del f. 106; intervento edilizio approvato dal Consiglio Comunale di VI con delibere n. 14/98 e 21/99. La citata area era stata successivamente identificata, a seguito di nuovo accatastamento, con le particelle n. 1147, 1148, 1152, 1154, 1155.
Le particelle n. 1148, 1154 e 1155, risultavano acquisite per usucapione dal capitolo della Cattedrale di VI con sentenza del Pretore di VI del 05/03/1997. In data 02/07/1999 il predetto Capitolo cedeva volontariamente il citato suolo al Comune di VI che, contestualmente lo cedeva all'impresa costruttrice di UZ NS, che lo utilizzava ai fini della realizzazione delle suindicate opere. L'area costituita dalle predette particelle 1148, 1154 e 1155, avente una superficie di circa mq 19250, rientrava nel demanio armentizio in quanto facente parte del tratturo Melfi - Castellaneta. Detta area era stata oggetto di liquidazione da parte del Ministero, dell'Agricoltura e Foreste in favore del legale rappresentante del Beneficio Parrocchiale di AN AN TI (verbale 29/03/41); che, a sua volta, l'aveva ceduta in permuta alla Chiesa ex-conventuale di ANt'AG (atto del 14/03/1981), da cui era stata trasferita, con la predetta sentenza del Pretore di VI del 05/03/1997, al citato capitolo della cattedrale di VI (che a sua volta l'aveva ceduta al Comune di VI che l'aveva poi alienata alla UZ, come già riferito sopra).
L'altra area su cui insisteva il complesso edilizio in esame, era contraddistinta dalle residue particelle 1147, 1152, avente la superficie di mq 750, era compresa nel Regio Tratturo Melfi- Mastellaneta e ricadeva nel demanio regionale.
Il PM presso il Tribunale di Bari, ravvisando nella condotta di UZ NS, relativa alla realizzazione del citato complesso residenziale, i reati di cui agli artt. 139, 146 lett. m), 162, 163 D.Lvo 29/10/99 n. 490; 20 lett. c) L. 47/85; 1, comma 2^ lett. g) L.R. 30/90, 21 - 27 L.R. 56/80 (capi a) e b) della rubrica); 18, 20 lett. c) L. 47/85 (capo c)); 20, lett. a) L. 47/85; 1 sexies L.431/85 (capo d)); 734 cp (capo e)), presentava richiesta, in data
14/12/01, di sequestro preventivo delle citate aree e degli edifici ivi realizzati.
Il Gip, con decreto del 21/12/01, disponeva il richiesto sequestro preventivo.
Il Tribunale del Riesame di Bari, a seguito di gravame proposto da UZ NS, con ordinanza del 25/02/02, annullava il sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Bari il 21/12/01, limitatamente alle particelle n. 1148, 1154, 1155 del foglio di mappa n. 106, confermava il sequestro in relazione alle residue particelle n. 1147, 1152.
Tanto premesso in fatto, va immediatamente evidenziato e ribadito in diritto che, ai fini della verifica della legittimità del provvedimento con il quale è stato ordinato il sequestro prevenivo di un bene pertinente ad uno o più reati è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi. là sufficiente la presenza del fumus boni juris, ovvero l'ipotizzabilità in astratto della commissione del reato, con conseguente possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Giurisprudenza consolidata, Cass. Sez. Unite Sent. N. 4 del 23/04/93 (cc 25/03/93) rv 193117; Cass. Sez. 3^ Sent. N. 1656 del 09/06/99 (cc 04/05/99) rv 213736; Cass. Sez. 1^ Sent. N. 2181 del 06/06/96 (cc 03/04/96) rv 202615; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 741 del 06/10/99 (cc 24/02/99) rv 214626; Cass. Sez. 6^ Sent. n. 2672 del 05/09/99 (cc 09/07/99) rv 214185; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 2108 del 20/10/95 (cc 24/09/95) rv 203009).
Orbene il Tribunale del Riesame di Bari ha escluso, in riferimento alla fattispecie in esame il fumus commissi delicti, poiché non ritiene che sussista sull'area interessata all'attività edificatoria il vincolo archeologico.
In particolare, secondo il Tribunale del Riesame, mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi, in relazione alle aree contraddistinte dalle particelle 1148, 1154, 1155, richieste dalla normativa che regola la materia in esame, in specie il DM 22/12/1983. Trattasi di affermazione errata in diritto. Orbene i "Tratturi", secondo quanto ribadito nel DM 15/06/76, costituiscono la diretta sopravvivenza di strade formatesi in epoca protostorica in relazione a forme di produzione fondata sulla pastorizia;
tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto, attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risultante dalle testimonianze archeologiche di insediamenti preromani, di centri urbani di epoca romana, di abitati longobardi e normanni ed infine dalla presenza di centri tuttora esistenti, i quali fino ad epoca recentissima hanno tratto le fondamentali risorse economiche dalla transumanza. I "tratturi", pertanto, hanno una duplice valenza e ossia quali strade destinate al passaggio del bestiame (L. 20/12/1908 n. 746 e successive integrazioni) e quale vestigia e tracce di passate civiltà.
Sotto il primo profilo, la verifica dell'appartenenza attuale dei tratturi costituiti dalle aree contraddistinte dalle particelle n. 1148, 1154 e 1155, al sistema di strade, disciplinato dalla citata normativa (ossia la sussistenza dei cosiddetti requisiti soggettivi ed oggettivi) costituisce accertamento di fatto ancora da completare tenuto conto degli strumenti urbanistici vigenti nella zona in esame. Per quanto attiene al secondo profilo, non vi è dubbio che i tratturi in esame, ricadenti nelle aree contraddistinte alle particelle 1148, 1154 e 1155 (a prescindere dalla loro attuale utilizzabilità come strade) - quali espressioni di vestigia e tracce di remote civiltà passate ed in considerazione del rilievo costituzionale dei beni culturali come ribadito nella recente Legge Costituzionale 18/10/01 n. 3 art.
2 - costituiscono una zona di interesse archeologico per il loro valore intrinseco, ai sensi dell'art. 1, lett. m L. 431/85 (norma riprodotta nei suoi termini sostanziali nell'art. 146 lett. m D.Lvo 29/10/99 n. 490). La citata disciplina dispone che sono sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della L. 29/06/39 n. 1497, le zone di interesse archeologico. All'uopo va precisato - secondo un indirizzo giurisprudenziale che questa Corte condivide - che la individuazione di una zona di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 1 lett. m della L. 431/85, non presuppone necessariamente l'avvenuto accertamento dell'interesse archeologico ai sensi della L. 1089/1939 o di leggi speciali. Dette ultime normative si riferiscono a cose e non a zone, imponendo un vincolo indiretto al terreno circostante ex art. 21 L. 1089/39. Le zone di interesse archeologico, come indicate nell'art. 1 lett. m L. 431/85, invece, possono essere individuate per il valore intrinseco, sia da una norma di carattere generale (statale lo regionale), sia da strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale (vedi sul punto Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1066 del 12/05/99 (ud 30/03/99) ricorrente Cattapan;
contra Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2786 del 07/08/96 Rao. rv 205796). La individuazione delle aree di cui alle particelle 1148, 1154, 1155, quali zone di interesse archeologico, comporta anche la sussistenza del vincolo paesaggistico ex L. 1497/39. Le considerazioni finora svolte, tenuto conto del fatto che trattasi di cognizione limitata al controllo della legittimità di sequestro preventivo, sono assorbenti e determinanti ai fini dell'affermazione della sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione ai reati ipotizzati dal PM nella richiesta di sequestro preventivo e come sopra riportati (ossia intervento edilizio eseguito in assenza di legittima concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed archeologico, senza le prescritte autorizzazioni;
lottizzazione abusiva;
deturpamento di bellezze naturali). In altri termini la fattispecie concreta è sussumibile, allo stato degli atti, nei reati contestati a UZ NS. L'accertamento definitivo degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) dei reati ipotizzati nella richiesta di sequestro preventivo, nonché della sussistenza in concreto di vincoli assoluti /o relativi di inedificabilità - tenuto conto anche degli strumenti urbanistici vigenti nella zona in esame, come previsti dalla specifica normativa regionale e come attuati dai competenti Organi Amministrativi - costituiscono indagini in punto di fatto, demandate ai giudici di merito, che provvederanno a tali accertamenti nel prosieguo del procedimento.
Va annullata, pertanto, senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le particelle 1148, 1154 e 1155, per violazione di legge, con conseguente ripristino sulle stesse del provvedimento di sequestro del Gip in data 21/12/01.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente le particelle 1148, 1154 e 1155, ripristinando sulla stessa il provvedimento di sequestro del Gip in data 21/12/2001.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002