Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2005, n. 744
CASS
Sentenza 4 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 cod. pen.), è necessaria, da un lato l'adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro la effettiva realizzazione, da parte di un altro concorrente, di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto,che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non è sufficiente il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2005, n. 744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 744
    Data del deposito : 4 novembre 2005

    Testo completo