Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 cod. pen.), è necessaria, da un lato l'adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro la effettiva realizzazione, da parte di un altro concorrente, di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto,che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non è sufficiente il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2005, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/11/2005
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1163
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 046948/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DELL'ORLETTA ANTONIO, N. IL 28/08/1973;
avverso SENTENZA del 15/05/2002 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSENTINO GIUSEPPE MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del tribunale di Pescara del 09/10/1998 Dell'Orletta Antonio, ritenuto colpevole dei reati di rapina impropria e di furto aggravato di un'auto, in concorso con ZE Carmine, applicate le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 c.p., n. 4 prevalenti e la diminuente di cui all'art. 116 c.p., comma 2, in relazione al delitto di rapina, fu condannato, per detto reato, alla pena di anni uno di reclusione e L. 500.000 di multa e, per quello di furto, alla pena di mesi sei di reclusione e L. 300.000 di multa. Sull'appello dell'imputato, detta sentenza fu confermata da quella della Corte Territoriale de L'Aquila indicata in epigrafe. Hanno rilevato i giudici della impugnazione che i due reati sussistono (rapina perché i due autori, dopo essersi impossessati della borsa di Di Lorito Paola, per assicurarsi il possesso del sottratto e l'impunità, usavano violenza nei confronti di due carabinieri, i quali li avevano bloccati dopo averli inseguiti con l'auto di servizio;
furto perché, per compiere l'azione criminosa, avevano utilizzato un'auto rubata); che, in ordine al primo delitto, anche se l'azione violenta, per sottrarsi all'arresto, fu attuata dal solo ZE, di essa deve rispondere ugualmente il Dell'Orletta, avuto riguardo alle modalità dell'azione e a tutte le altre circostanze di fatto, in quanto l'evolversi dell'azione, da furto a rapina impropria, era logicamente prevedibile, quale possibile conseguenza e sviluppo della condotta voluta e pattuita, da qualsiasi soggetto dotato di normale intelligenza, essendosi verificata perfettamente l'ipotesi del concorso atipico disciplinato dall'art. 116 c.p.. Avuto, infatti, riguardo al minimo lasso di tempo intercorso tra il furto della borsetta e l'intervento dei CC. non è possibile scindere il nesso di contestualità dell'azione complessiva attribuibile ad entrambi gli autori.
Ricorre per Cassazione l'imputato e deduce la errata applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza. Invero erroneamente la Corte di Appello, per dimostrare l'esistenza del nesso di causalità psichica tra la condotta a lui attribuibile, che avrebbe voluto solo il reato di furto concordato e l'evento diverso, rapina impropria voluta e cagionata dall'altro concorrente, ha fatto riferimento al criterio del logico sviluppo, astrattamente prevedibile della violenza che il compartecipe ZE, nell'eventualità che i due si fossero imbattuti nelle forze dell'ordine, avrebbe esercitato nei confronti di queste.
Al contrario, secondo la giurisprudenza più accreditata, la evoluzione della condotta del compartecipe che commette il reato più grave deve rappresentarsi nella psiche dell'altro concorrente come concretamente prevedibile. Il gravame è infondato e va, pertanto rigettato, con la consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 c.p.) è necessario, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro, la effettiva realizzazione, da parte di un altro concorrente di un diverso e più grave reato ed, inoltre;
la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave che in realtà ebbe a verificarsi nel senso che quest'ultimo possa rappresentarsi, nella mente dell'agente, come uno sviluppo, logicamente prevedibile del reato voluto (Corte Cost. sent. n. 4231565; Cass. 1^ sent. n. 3465 del 17/03/1999). Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione corretta e con rilievi in fatto del tutto coerenti e, perciò, insuscettibili di esame in questa sede ha ritenuto, valutate le modalità dell'azione, analiticamente indicate, che la condotta voluta dai due agenti (furto) potesse degenerare in una situazione di violenza integrando perciò il reato di rapina. Del che, poi, il ricorrente aveva l'esatta previsione.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006