Sentenza 18 febbraio 2003
Massime • 1
Nei rapporti di lavoro subordinato sottratti al regime della tutela reale, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2, legge n. 604 del 1966, non produce effetti sulla continuità del rapporto; tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, ciò non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno, da determinarsi in base alle regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, senza che, per di dare rilievo, ai fini risarcitori, alla perdita delle retribuzioni conseguente al licenziamento, sia necessaria la costituzione in mora del datore di lavoro, mediante l'offerta delle prestazioni, occorrendo tuttavia che il lavoratore non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto interrotto il nesso causale tra licenziamento e danno, in quanto risultava dimostrato che la lavoratrice - addetta alle pulizie di alcuni edifici - aveva reiteratamente rifiutato di restituire le chiavi degli edifici, sino al punto da rendere necessario l'intervento dei carabinieri, dimostrando in tal modo una volontà contraria alla ripresa della collaborazione).
Commentario • 1
- 1. Contratti a termine e Collegato lavoro: sollevata questione di costituzionalitàAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato CARMINE VERTICCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI BAIOCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI GIOVNN;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n 20423/01 proposto da:
TI GIOVNN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO E SAPONARO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
IS NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato CARMINE VERTICCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 145/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 04/07/00 R.G.N. 174/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato PETRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Bergamo, con sentenza del 24 settembre 1999, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra l'impresa di pulizie OV GO e AN CE, dichiarava l'inefficacia del licenziamento orale della stessa e condannava la GO a pagarle lire 2.805.102 a titolo di differenze retributive, nonché il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno del recesso alla data della sentenza, detratto quanto percepito dalla lavoratrice in ragione di rapporto di lavoro con terzi dal 20 ottobre 1997 al 19 febbraio 1998.
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 4 luglio 2000, accoglieva parzialmente l'appello della datrice di lavoro e respingeva la domanda di risarcimento del danno da licenziamento inefficace e compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi. Dopo aver riassunto le risultanze istruttorie dalle quali poteva desumersi che la cessazione del rapporto di lavoro era avvenuta per volontà della datrice di lavoro, la Corte puntualizzava che, in ipotesi di licenziamento inefficace per difetto della forma scritta, il danno da risarcire va liquidato secondo i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni, tra cui quello della rilevanza della condotta del creditore, nella quale può anche ravvisarsi una volontà di adesione successiva alla risoluzione del contratto. La condotta della lavoratrice, puntualmente descritta nella motivazione della sentenza impugnata, volta ad ottenere un pagamento e non la riassunzione in servizio, indicativa di una volontà contraria ad una ripresa della collaborazione, interrompeva il nesso causale fra il licenziamento ed il danno.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la GO con un motivo;
Resiste la CE con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo;
la stessa ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso principale, la CE denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 604 del 1966, degli artt. 1221 e 1223 c.c., nonché vizi di motivazione in ordine al punto decisivo relativo alla volontà di reintegrazione della ricorrente. In particolare, si duole la lavoratrice che, pur in presenza di una tempestiva impugnazione del licenziamento, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la successiva assenza di una manifestazione di volontà di riprendere il lavoro, in concomitanza con atteggiamenti più o meno conflittuali con il datore, possa determinare il rigetto della domanda risarcitoria. Infatti, non può ritenersi il lavoratore tenuto ad un'ulteriore manifestazione di volontà, ne', in particolare, alla comunicazione di una disponibilità al rientro, già implicita nell'impugnazione del licenziamento. La motivazione della sentenza sarebbe poi illogica nella parte in cui ricollega alla normale dialettica conflittuale, successiva all'impugnazione del licenziamento, una rinuncia di fatto del lavoratore alla reintegrazione.
Con il ricorso incidentale, la GO denunzia erronea applicazione di norme di diritto ed omessa e insufficiente motivazione circa il punto essenziale relativo alla qualificazione del recesso quale licenziamento, in quanto dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che il rapporto era cessato solo in forza della subentrata indisponibilità della CE alla prosecuzione dell'attività lavorativa alle condizioni in precedenza concordate. Inoltre, la volontà d'interruzione del rapporto sarebbe stata comunicata ad un soggetto terzo.
Assumendo priorità logica, va esaminato innanzitutto il ricorso incidentale che va riunito a quello principale (art. 335 c.p.c.). La doglianza con esso proposta si limita a fornire una diversa "lettura" delle risultanze processuali, rispetto a quella congruamente e correttamente effettuata dalla Corte di appello. Il giudice di secondo grado ha puntualmente illustrato gli elementi che inducono a ritenere provato il licenziamento "orale" della CE ad opera della GO: questa disse al marito della prima di "stare a casa" nel corso di una telefonata che il predetto congiunto fece alla datrice di lavoro per avanzare altre rivendicazioni retributive e previdenziali.
La circostanza è stata confermata, oltre che da detto marito, dal teste Pesenti, funzionario CISL, al quale la CE si rivolse e che ebbe un incontro con la GO, la quale, nell'occasione, ammise di aver affermato in quella telefonata che la lavoratrice poteva starsene a casa. Prosegue la Corte d'appello affermando che la cessazione del rapporto per volontà della datrice di lavoro è confermata dal comportamento successivo delle parti: della datrice, che, dopo la telefonata, nulla ha dimostrato di aver fatto per chiedere o dare spiegazioni al fine della prosecuzione del rapporto, e della lavoratrice che ha immediatamente impugnato il licenziamento con lettera del 24.10.1997. Dalla lettera della GO del giorno successivo, invece, emerge la conferma della telefonata avuta dalla stessa con il marito della CE, ma anche la consapevolezza dell'interruzione del rapporto dopo il burrascoso colloquio telefonico. Il giudice di appello ritiene anche ben poco verosimile che la CE abbia volontariamente rassegnato le dimissioni per svolgere la medesima attività presso altra impresa, posto che ciò è avvenuto (dalla settimana successiva al licenziamento) ma solo in base ad un contratto a termine e ad orario ridotto a sole due ore tale puntuale motivazione, la Corte d'appello ha preso in considerazione sia la circostanza della successiva attività lavorativa intrapresa dalla CE, sia la lettera della datrice del 25 ottobre 1997, ma ne ha tratto, con congrua e corretta motivazione, nell'ambito di una considerazione complessiva e rigorosa delle risultanze istruttorie (Cass. 8 giugno 2000 n. 7839;
Cass 2 giugno 1999 n. 5427), argomentazioni e valutazioni difformi da quelle auspicate dall'odierna ricorrente incidentale. Ciò non è sufficiente, come noto, a dare pregio alle censure dalla stessa avanzate in questa sede.
Nè può assumere rilievo decisivo la circostanza che l'originaria manifestazione di volontà d'interrompere il rapporto sia stata comunicata dalla datrice a soggetto "terzo". Rileva la Corte che, a prescindere dall'attribuibilità al TI della qualificazione di nuncius della propria moglie, la GO non ha mai contestato che detta manifestazione di volontà fosse tempestivamente pervenuta a conoscenza della CE, come si evince anche dal comportamento successivo di quest'ultima, quale innanzi descritto. Anche il ricorso principale è infondato e va rigettato. Invero, nel delineare le conseguenze del licenziamento orale, ritenuto inefficace, la Corte di appello si è conformata alla soluzione accolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 508 del 27 luglio 1999. Con tale decisione è stato affermato che nei rapporti sottratti al regime di tutela reale di cui all'art. 18 l. n. 300 del 1970, come modificato dall'ari. 1 l. n. 108 del 1990, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 della legge n. 108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi inficianti l'atto. È stato peraltro precisato che "vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni".
L'indirizzo è stato confermato dalla sentenza di questa Corte 21 marzo 2000 n. 3345, indicata nel ricorso principale, la quale così puntualizza il contenuto della richiamata sentenza delle Sezioni unite: "ricordando la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed attribuendo natura risarcitoria all'obbligo a carico del datore di lavoro in conseguenza della mancata prestazione lavorativa a seguito di un licenziamento inefficace perché privo di forma scritta, le Sezioni Unite non hanno affatto affermato che, perché il risarcimento del danno comprenda le retribuzioni perdute dal lavoratore, occorre una messa in mora del datore di lavoro con l'offerta della prestazione. Hanno, invece, affermato l'esatto contrario, sottolineando che "proprio perché si tratta di un risarcimento del danno - ed in assenza di una disciplina specifica per la determinazione del suo ammontare - soccorrono i normali criteri fissati per i contratti in genere, con la conseguenza che, se il datore offre la prova che l'inadempimento o il ritardo è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (come, ad esempio, nel caso di rifiuto del lavoratore di riprendere il lavoro), non è tenuto al risarcimento (art. 1218 c.c.)". Orbene, collocandosi nel solco di quest'orientamento, la sentenza impugnata resiste alle censure mosse con il ricorso principale, in quanto essa, nel descrivere il contegno della CE successivo all'impugnazione del licenziamento ha rilevato, che non solo AN CE non aveva mai manifestato, ne' contestualmente all'impugnazione ne' successivamente, l'intenzione di riprendere il lavoro (atteggiamento quest'ultimo che, intrinsecamente considerato, non sarebbe stato idoneo ad escludere il risarcimento, posto che, deve ribadirsi, aderendo sul punto alle prospettazioni della ricorrente principale, che l'impugnativa del licenziamento deve considerarsi offerta implicita della prestazione lavorativa: Cass. 9 maggio 2001 n. 6879), ma anche che aveva posto in essere una condotta incompatibile con una reale volontà di prosecuzione del rapporto, consistente nel reiterato rifiuto di restituire, per alcuni giorni e fino all'intervento dei Carabinieri, le chiavi degli edifici degli enti appaltanti il servizio di pulizia. Proprio perché questa condotta era dichiaratamente intesa ad ottenere un pagamento di spettanze e non la riammissione in servizio e perché essa era indicativa di una volontà contraria alla ripresa della collaborazione, la Corte di appello - con motivazione che resiste alla generica censura di illogicità formulata nel ricorso principale - aveva considerato interrotto il nesso causale tra licenziamento e danno. In altri termini, si può affermare che, dalla sentenza impugnata, si evince che risulta, dagli elementi di fatto, congruamente e correttamente apprezzati dal giudice di merito, che era comunque stata revocata per facta concludentia, ad opera della lavoratrice stessa, l'implicita offerta della prestazione lavorativa rappresentata dall'impugnativa del licenziamento.
Consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2003