Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2392
CASS
Sentenza 18 febbraio 2003

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Nei rapporti di lavoro subordinato sottratti al regime della tutela reale, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2, legge n. 604 del 1966, non produce effetti sulla continuità del rapporto; tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, ciò non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, ma solo il diritto al risarcimento del danno, da determinarsi in base alle regole generali sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, senza che, per di dare rilievo, ai fini risarcitori, alla perdita delle retribuzioni conseguente al licenziamento, sia necessaria la costituzione in mora del datore di lavoro, mediante l'offerta delle prestazioni, occorrendo tuttavia che il lavoratore non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto interrotto il nesso causale tra licenziamento e danno, in quanto risultava dimostrato che la lavoratrice - addetta alle pulizie di alcuni edifici - aveva reiteratamente rifiutato di restituire le chiavi degli edifici, sino al punto da rendere necessario l'intervento dei carabinieri, dimostrando in tal modo una volontà contraria alla ripresa della collaborazione).

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  • 1Contratti a termine e Collegato lavoro: sollevata questione di costituzionalitàAccesso limitato
    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2392
Data del deposito : 18 febbraio 2003

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