Sentenza 9 luglio 1997
Massime • 1
Al reato di porto di armi improprie senza giustificato motivo, ancorché punito in concreto con la sola ammenda in virtù del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 4, terzo comma, l. 18 aprile 1975 n. 110, si applica il termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 157, primo comma, n. 5 cod. pen. (In motivazione la Corte ha osservato che dovendosi ritenere la circostanza attenuante in parola di tipo "discrezionale" - per essere meramente facoltativa l'irrogazione della sola pena pecuniaria anche in presenza di un fatto ritenuto lieve - il riconoscimento della sua sussistenza è inidoneo ad influire sulla durata del termine utile per la prescrizione, dato che il reato rimane sempre astrattamente sanzionato anche con la pena detentiva, precludendo così il ricorso al termine di due anni fissato dalla legge per le contravvenzioni punite con la sola ammenda; ed ha altresì precisato che neppure può invocarsi il principio secondo il quale la durata della prescrizione deve essere determinata in relazione al reato ritenuto in sentenza, la cui operatività è esclusa dalla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 157 cod. pen., in forza della quale <<quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva>>)
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/07/1997, n. 7739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7739 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati:
Dott. Elio JACOMINI Presidente Udienza Pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Componente del 09/07/1997
Dott. Renato TERESI Componente SENTENZA
Dott. Giovanni PIOLETTI (Rel.) Componente N. 6
Dott. Giovanni D'URSO Componente REG. GEN.
Dott. Carmelo SCIUTO Componente n. 4999/97
Dott. Carlo DAPELO Componente
Dott. Giovanni SILVESTRI Componente
Dott. Adalberto ALBAMONTE Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO GI, n. a Lurate Caccivio il 06/08/1966;
Avverso la sentenza dell'11 novembre 1996 del Pretore di Como - Sezione distaccata di Cantù. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giovanni PIOLETTI.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Filippo FIORE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Atteso che viene designato per la stesura della motivazione della sentenza il dott. Giovanni SILVESTRI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 novembre 1996, il Pretore di Como-Sezione distaccata di Cantù condannava ON GI alla pena di lire 100.000 di ammenda ritenendolo responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 4, comma 3° della l. 18 aprile 1975, n. 110, con il riconoscimento della lieve entità del fatto, perché il 7 gennaio 1994 aveva portato fuori della propria abitazione un coltello a serramanico con una lama di nove centimetri. Il pretore rilevava che la circostanza che il coltello costituiva uno strumento di lavoro, usato per il montaggio di mobili, non rendeva configurabile il giustificato motivo di cui al secondo comma dell'art. 4 della citata l. 110/75, dato che l'imputato era stato sorpreso in possesso dell'arma, all'interno di un bar, allorché non stava esercitando la propria attività lavorativa.
Il ON proponeva ricorso per cassazione denunciando, col primo motivo, erronea applicazione dell'art. 4 della l. 110/75 sul rilievo che, una volta ammesso che il coltello costituiva strumento di lavoro, il pretore avrebbe dovuto affermare che sussisteva un giustificato motivo per il porto, essendo sufficiente, a tal fine, il collegamento, anche indiretto, con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Col secondo motivo, il ricorrente prospettava l'erronea applicazione degli artt. 42 e 43 c.p., in relazione all'art. 4 l. 110/75, deducendo che il reato contravvenzionale contestatogli era punibile unicamente a titolo di dolo e che nel caso di specie era riconoscibile la sua buona fede non potendo ritenersi esistente la volontà colpevole di portare con se il coltello senza giustificato motivo.
Con ordinanza del 16 aprile 1997, la Prima Sezione Penale di questa Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite rilevando che sussiste contrasto di giurisprudenza sulla durata del termine di prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 3 della l. 18 aprile 1975, n. 110, nei casi di lieve entità riferiti al porto di oggetti atti ad offendere, e che, se dovesse seguirsi la tesi favorevole all'applicazione del termine biennale, ampliabile fino a tre anni per effetto delle interruzioni, il reato dovrebbe dichiararsi estinto per avvenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La questione sulla quale è stato richiesto l'intervento di queste Sezioni Unite riguarda la durata della prescrizione del reato previsto dall'art. 4, comma 2 e 3 della l. 110/75 nel caso di riconosciuta lieve entità, dovendo stabilirsi se, nell'ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto di irrogare la sola pena dell'ammenda, il termine sia quello di tre anni fissato dall'art. 157, comma 1 n.5 c.p. oppure quello di due anni di cui all'art. 157, comma 1 n. 6 c.p. A favore di quest'ultima soluzione si era già pronunciata la
Prima Sezione Penale di questa Corte in una non recente decisione con cui era stato precisato che, poiché ai fini del computo del termine di prescrizione del reato deve tenersi conto delle circostanze attenuanti ai sensi dei secondo comma dell'art. 157 c.p., qualora il giudice, ritenendo applicabile l'attenuante della lieve entità a norma dell'art. 4, comma 3 della L. 110/75, infligga in concreto all'imputato la sola pena dell'ammenda, il predetto termine non può essere calcolato che in riferimento ai reati per i quali sia previsto solo tale tipo di sanzione (Cass., Sez. I, 5 febbraio 1981, Ruggiu, rv. 151812). La tesi è stata ripresa e sviluppata in alcune recenti pronunce che hanno giustificato l'applicazione del termine biennale di prescrizione osservando che tale conclusione costituisce diretta applicazione del principio consolidato secondo cui la durata della prescrizione deve essere determinata con riferimento al reato ritenuto in sentenza e alla configurazione finale che esso ha ricevuto dal giudice, tenendo anche conto delle circostanze, di talché la ritenuta lieve entità, comportando necessariamente la sola pena pecuniaria, rende il reato stesso soggetto a prescrizione biennale (Cass., Sez. 1, 21 marzo 1997, Portogallo, rv. 207356; Cass., Sez. 1, 27 gennaio 1997, PG. in proc. Mondo, rv. 206975; Cass., Sez. 1, 14 gennaio 1997, De Simoni, rv. 206673; Cass., Sez. I, 28 novembre 1996, Tondi, rv. 206229;
Cass., Sez. 1, 17 novembre 1995, Morette, rv. 203331). A tale linea interpretativa si contrappone l'indirizzo secondo cui la contravvenzione di porto senza giustificato motivo di armi "improprie" si prescrive nel termine di tre anni stabilito dall'art.157, comma 1 n. 5 c.p., prolungabile fino a quattro anni e mezzo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 160 c.p., essendo prevista la pena edittale congiunta dell'arresto e dell'ammenda, senza che possa rilevare il riconoscimento della lieve entità del fatto, per effetto della quale il terzo comma, ultima ipotesi, dell'art. 4 della L. 110/75 autorizza il giudice ad applicare la sola pena dell'ammenda, per la duplice ragione che la lieve entità corrisponde ad una circostanza attenuante speciale, che non modifica il titolo di reato, e che, in forza della regola enunciata dall'ultimo comma dell'art. 157 c.p., al fini della prescrizione deve tenersi conto unicamente della pena astrattamente prevista dalla norma incriminatrice e non di quella applicata, in concreto, dal giudice all'esito della valutazione a lui imposta dall'art. 133 c.p. o della concessione di circostanze attenuanti (Cass., Sez. 1, 9 gennaio 1997, P.M. in proc. Abati, rv. 206917; Cass., Sez. 1, 21 novembre 1996, Sidiropoulos Cass., Sez. 1, 5 luglio 1995, Andreani, rv. 202472) 2.- Le Sezioni Unite ritengono di dovere dirimere l'indicato contrasto di giurisprudenza aderendo alla posizione interpretativa che considera applicabile al reato ex art. 4, comma 2 e 3 della L. 110/75 il termine di prescrizione di tre anni di cui all'art. 157, comma i n. 5 c.p., anche se sia stata inflitta la sola pena pecuniaria - anziché quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda - in dipendenza della ritenuta lieve entità del fatto. L'indagine deve prendere l'avvio da dati interpretativi che rappresentano punti fermi nella giurisprudenza di questa Corte, in cui, sin dall'entrata in vigore della L. 110/75, non è stato mai posto in dubbio che l'art. 4, comma 3, ultima parte non prevede un distinto e autonomo titolo di reato ma configura una circostanza attenuante influente sulla specie della pena applicabile: la qualificazione della lieve entità come circostanza attenuante corrisponde ad un punto indiscusso sul quale concordano anche i due divergenti indirizzi giurisprudenziali (Cass., Sez. 1, 21 marzo 1997, Portogallo cit., Cass., Sez. 1, 27 gennaio 1997, P.G. in proc. Mondo cit.; Cass., Sez. 1, 9 gennaio 1997, P.M. in proc. Abati cit.;
per la giurisprudenza meno recente v. Cass., Sez. Un., 27 novembre 1982, Paola, rv. 157193; Cass., Sez. 1, 17 novembre 1982, Russo, rv. 159011; Cass., Sez. V, 26 giugno 1981, Murgia, rv. 150696; Cass., Sez. 1, 16 ottobre 1979, Sala, rv. 143556; Cass., Sez. 1, 23 Gennaio 1978, Andreotti, rv. 138979; Cass., Sez. 1, 2 dicembre 1977, Gentili, rv. 138298). Del resto, gli stessi argomenti relativi alla unicità del titolo di reato e alla classificazione della lieve entità tra le circostanze attenuanti rappresentano la base del consolidato indirizzo giurisprudenziale che esclude la c.d. oblazione discrezionale prevista dall'art. 162 bis c.p. per il caso lieve di porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere (Cass., Sez. 1, 25 ottobre 1996, P.G. in proc. Senes, rv. 206191; Cass., Sez. 1, 24 giugno 1996, P.G. in proc. Marcucci, rv. 205626; Cass., Sez. 1, 19 aprile 1996, P.M. in proc. Piras, rv. 204671; Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1996, P.M. in proc. Zagari, rv. 204063; Cass., Sez. 1, 13 maggio 1994, Di Marco, rv. 199733). 3. - Pur tenendo fermo l'inquadramento della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, seconda parte della l. 110/75 nella categoria delle circostanze del reato, le Sezioni Unite ritengono di dovere sottolineare che si tratta di un'attenuante con caratteri e con effetti del tutto particolari sotto il duplice profilo che l'applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e che la tecnica di commisurazione della sanzione non consiste nella diminuzione della pena ordinaria secondo i criteri indicati negli artt. 63 ss. c.p. ma si traduce nell'attribuzione al giudice della facoltà di scegliere una sola specie di pena - ossia quella pecuniaria rispetto alle due specie comminate congiuntamente dalla legge per il reato non circostanziato. Tali peculiari connotazioni, che contribuiscono a qualificare la specificità e l'atipicità dell'attenuante in esame, sono rese manifeste dal contenuto dell'art. 4, comma 3, seconda parte della l. 110/75 secondo cui "nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda". Dal chiaro tenore letterale della disposizione traspare, in modo non equivoco, che il riconoscimento della lieve entità non incide automaticamente sul trattamento sanzionatorio e non comporta necessariamente l'applicazione della sola pena pecuniaria, essendo, invece, rimesso all'apprezzamento dei giudice il potere di rendere operante o meno la circostanza relativa al caso lieve. In altri termini, nell'articolazione del contenuto precettivo della citata norma, l'uso dei termine "può" rende evidente che l'irrogazione della sola pena dell'ammenda è il risultato di una valutazione complessa demandata al giudice di merito, il quale, pur ritenendo la lieve entità del fatto in relazione alla qualità e alla quantità degli strumenti atti ad offendere, ben potrebbe applicare congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria quando il più grave trattamento sanzionatorio trovi giustificazione nella prudente ponderazione di tutti gli elementi obiettivi e soggettivi che connotano ciascuna singola fattispecie.
Le precedenti considerazioni riflettono le posizioni espresse dalla costante giurisprudenza di legittimità, che, in ripetute occasioni, ha qualificato la lieve entità del fatto come "circostanza meramente facoltativa" (Cass., Sez. 1, 18.11.1985, Caggegi, rv. 171746; Cass., Sez. II, 19.01. 1985, Fioretto, rv. 169404 Cass., Sez. V, 3.12. 1982, Ghigo, rv. 158008; Cass., Sez. 1, 2 aprile 1980, Colosimo, rv. 145926), la cui applicazione, con gli effetti conseguenti sulla pena, può essere esclusa dal giudice di merito sulla base di una valutazione globale della fattispecie, nella quale devono trovare collocazione il riferimento ai precedenti penali e alla capacità a delinquere dell'imputato (Cass., Sez. V, 28 maggio 1985, Sciuto, rv. 170838; Cass., Sez. 1, 4 marzo 1985, Premate, rv. 169962) e la considerazione di tutte le circostanze di luogo, di tempo e di persona che accompagnano e caratterizzano l'ingiustificato porto dell'arma impropria (Cass. Sez. I, 11.05.1984, Greco, rv. 166018). Nella stessa ottica è stato chiarito che l'apprezzamento del caso lieve va riferito alla quantità degli oggetti, alle modalità di uso degli stessi, alla condotta e alla personalità del soggetto in una valutazione complessiva del fatto-reato che rientra nei poteri discrezionali del giudice di mento e sfugge al sindacato di legittimità, se logicamente coerente e congrua (Cass., 20 marzo 1992, P.G. in proc. Lavalle, rv. 190312). In un'unica pronuncia la giurisprudenza di questa Corte si è discostata da una simile analisi ricostruttiva della natura dell'attenuante della lieve entità, affermandone il carattere obbligatorio e ritenendo che l'uso del termine "può", che figura nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 4 della l. 110/75, sia il frutto di una "infelice formulazione" da cui derivano "effetti perversi" sul piano dell'interpretazione (Cass., Sez. 1, 28 novembre 1996, Tondi cit.). È agevole, però, rilevare l'inconsistenza di questa isolata posizione giurisprudenziale osservando che non corrisponde ad un corretto metodo ermeneutico postulare - senza insuperabili elementi offerti dal testo o da ragioni di assoluta conseguenzialità logica - errori nella formulazione letterale di una disposizione per giustificare risultati in contrasto con dati interpretativi che formano ius receptum. Tale notazione critica appare tanto più pertinente quando si considera che una identica tecnica di formulazione della norma è stata impiegata per l'analoga attenuante prevista, sempre in materia di armi, dall'art. 5 della l.2 ottobre 1967, n. 895 ("le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità") e che la figura delle circostanze discrezionali è accolta da autorevole dottrina, che ne ha messo in luce la peculiare funzione nell'esigenza avvertita dal legislatore di subordinare l'operatività degli accidentalia delicti alla prudente valutazione del giudice in modo da assicurare l'adeguamento della pena alle specifiche connotazioni oggettive e soggettive delle singole fattispecie.
4. - Le argomentazioni sin qui svolte conferiscono convincente base giustificativa alla tesi favorevole all'applicazione del termine di prescrizione di tre anni, ai sensi dell'art. 157, comma 1 n. 5 c.p., in caso di ritenuta lieve entità del porto di armi improprie senza giustificato motivo. Invero, poiché la configurazione come circostanza discrezionale implica inevitabilmente che il giudice - anche nei casi di lieve entità - ha il potere di irrogare sia l'arresto che l'ammenda, deve conseguenzialmente ritenersi che il riconoscimento dell'attenuante è inidoneo ad influire sulla durata della prescrizione, dato che il reato resta astrattamente punibile anche con la pena detentiva ed è, perciò, precluso il riferimento all'art. 157, comma 1 n. 6 c.p. che fissa il termine di due anni per le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda. Deve altresì inferirsene che, a sostegno della tesi contraria, non è conferente il richiamo al principio per cui la durata della prescrizione deve essere determinata in relazione al reato aggravato o attenuato ritenuto in sentenza, la cui operatività è esclusa, nel caso in esame, dalla disposizione contenuta nell'ultimo comma del citato art. 157 in forza della quale "quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva". Dalla regola espressa da tale norma, che fa dipendere la durata della prescrizione dalla sola previsione astratta - in forma congiunta o alternativa - di una pena detentiva, si evince che il termine prescrizionale resta immutato anche se, in concreto, il giudice dovesse ritenere di applicare unicamente la pena pecuniaria, come può verificarsi, appunto, in caso di condanna per il reato di cui all'art. 4, comma 2 e 3 della l. 110/75 nell'ipotesi di lieve entità del fatto.
5. - Nel merito, il ricorso non ha fondamento.
Deve essere, anzitutto, disattesa la censura di erronea applicazione dell'art. 4 della l. 110/75 con cui è stato addebitato al giudice di merito di avere illegittimamente escluso che nel caso di specie ricorresse il giustificato motivo in presenza dei quale è autorizzato il porto dell'arma impropria.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che per motivo giustificativo del porto deve intendersi quello determinato da particolari esigenze dell'agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dell'oggetto (Cass., Sez. 1, 5 dicembre 1995, Paterni, rv. 203466).
Nella sentenza impugnata è stata data esatta applicazione al principio di diritto testè enunciato in quanto - con motivazione esauriente sul piano logico ed esente da vizi giuridici - il giudice di merito ha escluso l'esistenza di un giustificato motivo in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui è stato accertato il porto del coltello, osservando che tale oggetto, pur essendo impiegato dall'imputato per lo svolgimento della sua occupazione, è stato trovato in possesso dello stesso all'interno di un bar allorché aveva cessato l'attività di lavoro, ditalché è stata giustamente ritenuta insussistente la relazione di attualità tra porto dell'arma e incombenze lavorative che avrebbe potuto far ravvisare il giustificato motivo di cui al terzo comma dell'art. 4 della l. 110/75.
Manca di pregio anche il secondo motivo di ricorso con cui è stato dedotto che il fatto non è punibile in quanto l'imputato ha agito in piena buona fede. In proposito è sufficiente rilevare che lo stesso ricorrente non ha contestato che il fatto sia stato posto in essere con coscienza e volontà e che lo stato soggettivo da lui qualificato come buona fede si risolve in un errore sulla nozione di giustificato motivo che, incidendo su uno degli elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale, finisce per avere ad oggetto la portata della norma incriminatrice: di conseguenza, non essendo stata prospettata alcuna circostanza che possa farla considerare inevitabile, l'ignoranza della legge penale resta del tutto irrilevante e non è idonea a fare escludere l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma il 9 luglio 1997.