Sentenza 21 giugno 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, costituisce strumento chiaramente utilizzabile, in concreto, per l'offesa della persona, un attrezzo sportivo utilizzato nelle arti marziali e costituito da due cilindri metallici uniti da una catena, denominato "long chang", allorché, per le circostanze di tempo e di luogo, il giudice ne ritenga ingiustificato il porto fuori dell'abitazione. (Nella specie, l'attrezzo non si trovava all'interno della borsa contenente gli indumenti da ginnastica, bensì nel bagagliaio della vettura dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2000, n. 10524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10524 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Mario SOSSI Presidente del 21/06/2000
1. Dott. Gianvittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI " N. 711
3. " Giorgio SANTACROCE " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni SILVESTRI " N. 13581/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ED SI, n. 27.9.1965 a Tirana (Albania) avverso la sentenza in data 29.10.1998 del Pretore di Padova Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco VIGLIETTA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Non comparso il difensore
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Pretore di Padova condannava ED SI a lire 400.000 di ammenda per il reato - "riqualificato" ex art. 4, co. 3, L. 18.4.1975 n. 110 - di porto ingiustificato di strumento offensivo;
nella fattispecie, si trattava di due cilindri uniti da una catena, attrezzo sportivo denominato "long chang" e utilizzato nelle arti marziali. Come chiarito dall'istruttore dell'imputato, pur se la disciplina sportiva era in sè diretta a conseguire un equilibrio interiore, e non ad insegnare tecniche aggressive, l'oggetto era utilizzabile per l'offesa alla persona;
era possibile lasciarlo in deposito in palestra, sicché il giudicante ne riteneva ingiustificato il porto nel bagagliaio dell'auto, non all'interno della borsa contenente gli indumenti da ginnastica. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa, denunciando:
1) illegittimità della disposta confisca dell'attrezzo, essendone inefficace il sequestro a norma dell'art. 324 C.P.P. perché, proposta istanza di riesame, questa non era stata decisa entro il termine prescritto;
2) illogicità della motivazione, trattandosi di strumento non destinato all'offesa alla persona e non essendo stata individuata alcuna circostanza di tempo e luogo che ne facesse ritenere l'utilizzabilità a fini aggressivi, ne' d'altra parte rientrando l'oggetto tra quelli espressamente elencati al co. 1 dell'art. 4 L. n. 110/1975. Inoltre, non poteva considerarsi inescusabile la dimenticanza nel bagagliaio.
Il ricorso è manifestamente infondato. La confisca dello strumento offensivo trova la sua giustificazione normativa nell'art. 6 L.22.5.1975 n. 152, che estende "il disposto del primo capoverso dell'art. 240 C.P.", in tema di confisca obbligatoria, a "tutti i reati concernenti le armi" e "ogni altro oggetto atto ad offendere";
stante l'obbligatorietà del provvedimento ablativo, questo deve essere sempre e necessariamente adottato, indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del previo sequestro. Quanto alla configurabilità del reato ritenuto dal giudice "a quo", va ribadito che il co. 1 dell'art. 4 L. n. 110/1975 vieta in assoluto - salve le autorizzazioni di P.S. - il porto fuori dell'abitazione di armi proprie, cioè naturalmente destinate all'offesa; la norma trova il suo apparato sanzionatorio nell'art. 699 C.P. e nelle leggi speciali. Il co. 2 del citato art. 4 vieta invece il porto all'esterno - ma soltanto in assenza di "giustificato motivo" - di oggetti dotati di potenzialità, ma non di specifica destinazione offensiva;
fra questi ne distingue e menziona espressamente alcuni di per sè pericolosi (bastoni muniti di puntale acuminato ecc.), estendendo la previsione a "qualsiasi altro strumento" che, pur normalmente innocuo, acquisti inequivoca potenzialità di offesa "per le circostanze di tempo e di luogo", da accertare in concreto. Tale precetto trova specifica sanzione nel successivo co. 3, in relazione al quale il giudice "a quo" ha appunto effettuato la qualificazione giuridica del fatto. Ne segue che del tutto irrilevante è l'assenza, nello strumento menzionato dal capo d'imputazione, delle caratteristiche di cui al co. 1, occorrendo invece far riferimento al precetto di cui al co. 2; questo menziona espressamente, fra gli strumenti di cui è vietato il porto ingiustificato fuori dell'abitazione indipendentemente dalle circostanze di tempo e luogo, "tubi" e "catene". Poiché l'attrezzo denominato "long chang" è appunto costituito da due tubi collegati con una catena (il che esalta la potenzialità offensiva di singoli componenti) la qualificazione operata è del tutto corretta.
Quanto alle residue censure del ricorrente in ordine all'esclusione del giustificato motivo, esse si risolvono in un alternativo apprezzamento delle risultanze processuali, contrapposto a quello espresso dal giudice di merito, e non valgono perciò ad integrare un vizio deducibile in sede di legittimità.
Va da ultimo rilevato che il Pretore, infliggendo la sola pena dell'ammenda, ha ritenuto il fatto - normalmente sanzionato con pena pecuniaria congiunta a quella detentiva - di lieve entità ai sensi del 2^ periodo del co.
3. La disposizione prevede una circostanza attenuante di tipo "discrezionale", per essere meramente facoltativa l'irrogazione della sola pena pecuniaria anche in presenza di un fatto ritenuto lieve. Ne segue che il riconoscimento della sua sussistenza è inidoneo ad influire sulla durata del termine di prescrizione, dato che il reato rimane sempre astrattamente punibile anche con la pena detentiva;
l'estinzione del reato per decorso del tempo avverrà quindi in tre anni - elevabili a quattro e sei mesi in caso di interruzione - a norma dell'art. 157, co. 1 n. 5, C.P., e non in due anni (elevabili a tre) secondo la previsione del successivo n. 6 (Cass., Sez. Un., 9/31.7.1997, Mosconi). Ne segue che il reato - commesso il 25.1.1997 - non è ancora prescritto, tenuto conto dell'interruzione determinata dalla sentenza impugnata. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - ponendosi i motivi del gravame in contrasto con pacifici principi giurisprudenziali - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2000