Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2000, n. 10524
CASS
Sentenza 21 giugno 2000

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Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110, costituisce strumento chiaramente utilizzabile, in concreto, per l'offesa della persona, un attrezzo sportivo utilizzato nelle arti marziali e costituito da due cilindri metallici uniti da una catena, denominato "long chang", allorché, per le circostanze di tempo e di luogo, il giudice ne ritenga ingiustificato il porto fuori dell'abitazione. (Nella specie, l'attrezzo non si trovava all'interno della borsa contenente gli indumenti da ginnastica, bensì nel bagagliaio della vettura dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2000, n. 10524
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10524
    Data del deposito : 21 giugno 2000

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