Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: sull'omesso deposito del verbale sugli esiti dell'alcoltestAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2013, n. 49407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49407 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/11/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1959
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 31794/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AB n. il 25.3.1969;
avverso la sentenza n. 748/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia il 10.5.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 21.11.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Galli M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 10.5.2012, la corte d'appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza in data 11.1.2011 con la quale il tribunale di Mantova ha condannato RO AB alla pena di quattordici giorni di arresto ed Euro 800,00 di ammenda (pena convertita nella sanzione pecuniaria d'importo corrispondente), oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,17 g/l), commesso in Mantova il 7.9.2008.
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, censurando la decisione della corte territoriale per violazione della legge sostanziale e processuale, avendo i giudici del merito ritenuto validi e utilizzabili gli accertamenti effettuati sulla persona dell'imputato per mezzo dell'etilometro, nonostante l'omesso avviso del deposito del verbale relativo a detti accertamenti tecnici irripetibili, ai sensi dell'art. 366 c.p.p.. Sotto altro profilo, l'imputato censura la sentenza d'appello - di là dalla rilevata contraddittorietà degli elementi sintomatici evidenziati in sede testimoniale in ordine alle condizioni soggettive in cui l'imputato si trovava al momento del relativo controllo - in ragione della mancata assunzione di una prova decisiva (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), costituita dal documento contenente una perizia, disposta dal tribunale di Genova in altro procedimento, concernente l'affidabilità dell'etilometro quale strumento utilizzato al fine di misurare lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo al tema relativo alla pretesa nullità dell'accertamento effettuato dagli organi di polizia giudiziaria mediante l'uso dell'alcoltest, in ragione dell'omesso avviso del deposito del relativo verbale (ai sensi dell'art. 366 c.p.p.), ritiene il collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia richiamato l'insegnamento più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (qui condiviso e riproposto nella sua interezza), secondo cui il verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcooltest", per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica, non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 c.p.p., comma 1, in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso (Cass., n. 26738/2006, Rv. 234512; Cass., n. 27736/2007, Rv. 236933);
l'omesso deposito di detto verbale non integra peraltro alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cass., n. 24876/2008, Rv. 240296; Cass., n. 4159/2009, Rv. 246418; Cass., n. 12025/2010, Rv. 249941). Quanto alla dedotta nullità della sentenza per l'asserita mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), osserva il collegio come, secondo la consolidata interpretazione di questa corte, deve ritenersi "prova decisiva", ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d), quella sola prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cass., Sez. 2, n. 16354/2006, Rv. 234752; Cass., Sez. 6, n. 14916/2010, Rv. 246667), ovvero quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Cass., Sez. 3, n. 27581/2010, Rv. 248105). Nel caso di specie, la corte territoriale ha adeguatamente motivato, in termini di coerenza logica e congruità argomentativa, la decisione di non acquisire il documento contenente la perizia dedotta dalla difesa, avendo correttamente evidenziato come la richiesta di acquisizione non prospettasse alcun concreto dubbio sulla funzionalità dell'etilometro utilizzato al fine di sottoporre ad esame l'odierno imputato;
e tanto, aldilà della decisiva circostanza costituita dall'irriducibile genericità e assoluta inconferenza della produzione documentale prospettata rispetto ai fatti concretamente dedotti nel presente giudizio.
3. - Il riscontro della manifesta infondatezza del ricorso proposto dal RO, nell'attestarne la radicale inammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, impedisce il rilievo dell'eventuale ricorso di cause di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Sul punto, vale richiamare quanto dedotto dalle Sezioni Unite di questa Corte sin dalla pronuncia n. 32 del 22 novembre 2000 (Rv. 217266), secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.. 4. - Alla dichiarazioni d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013