Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
In tema di tassa comunale sui rifiuti solidi urbani, il termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo per l'esperimento dell'azione giudiziaria, previsto dall'art. 285, comma terzo, del R.D. 19 marzo 1931 n. 1175, non si applica nel caso in cui la contestazione investa la sussistenza stessa del potere impositivo. Inoltre, il previo esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 come condizione di proponibilità dell'azione dinanzi al giudice ordinario, riguarda unicamente l'impugnazione degli atti di accertamento, mentre l'azione giudiziaria non è sottoposta ad analogo vincolo quando oggetto dell'impugnazione sia un atto tipico della fase, logicamente e giuridicamente successiva, di riscossione del tributo, quale il ruolo, che ha valenza di atto esecutivo, inteso alla riscossione del tributo stesso, presupponente un titolo - dichiarazione o accertamento - suscettibile di legittimarne l'emissione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2001, n. 5717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5717 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. EUGENIO AMARI - Consigliere -
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MODUGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. CESARE 71, presso l'Avvocato NANNA VITO, rappresentato e difeso dall'avvocato BELLINO AUGUSTO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
RO & C SNC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 383/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 16/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del residuo profilo di merito del secondo motivo con assorbimento delle ulteriori censure.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RO & C. s.n.c., con ricorso del 26 luglio 1991, chiese al Pretore di Modugno l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex artt. 700 e ss. cod. proc. civ. che sanzionasse la sospensione dell'esecuzione di una cartella esattoriale con la quel il Comune di Modugno le aveva intimato il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani per gli anni 1988, 1989 e 1990 in relazione ad un suo stabilimento industriale posto nella periferia dell'agglomerato urbano comunale.
Il pretore, con ordinanza del 13 novembre 1991, rese il provvedimento assicurativo domandato e fissò il termine di novanta giorni dalla notificazione dello stesso per l'inizio del giudizio di merito.
La RO & C. s.n.c., quindi, con atto del 24 febbraio 1992, citò il Comune di Modugno dinanzi al Tribunale di Bari, chiedendo dichiararsi la nullità dell'iscrizione a ruolo della tassa in argomento e della conseguente cartella esattoriale, nonché statuirsi non essere dovuto il contestato tributo per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ovvero, in subordine, ridimensionarsi l'onere contributivo riscontrato a suo carico.
Il Tribunale, con sentenza resa, nel contraddittorio dell'ente convenuto, il 27 agosto 1994, dopo aver dato atto dell'illegittimità del provvedimento pretorile di sospensione dell'esecutorietà della discussa cartella esattoriale, nella ritenuta assoggettabilità della insorta vertenza alla giurisdizione del giudice ordinario, accolse l'istanza fatta valere dalla società attrice.
Sul gravame del Comune di Modugno, la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 16 aprile 1997, data questa pure nel contraddittorio della parti, disattese l'impugnazione, confermò la pronuncia del primo giudice.
La corte distrettuale, dopo aver evidenziato l'infondatezza di deduzioni prospettate dall'appellante per denunciare l'erroneità della statuizione resa dal tribunale in tema di giurisdizione, motivò la decisione considerando:
a) - doversi escludere l'eccepita decadenza dell'appellante dall'azione esperita, per non essere stata questa proposta nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo, stabilito dall'art. 285 r.d. 14.09.1931 n. 1175, essendo da tener conto, al riguardo, del dato che "la disciplina del contenzioso applicabile in concreto è quella dell'art. 20 d.p.r. 26.10.1972 n. 638, il quale prevede bensì dei termini, ma in relazione ai ricorsi amministrativi presupponenti l'accertamento ... nella specie ... mancato", termini, comunque, intesi a condizionare la proponibilità dell'azione, "come dimostra la previsione di chiusura, secondo cui la azione è esperibile comunque decorsi 180 giorni dalla presentazione del ricorso al ministro"; b) - essere "nella specie mancato il doveroso accertamento o quanto meno la notifica relativa come prescritta dall'art. 277 co. 3 r.d. cit.", tanto risultare da statuizione della sentenza impugnata "non investita da specifiche censure volte a spiegare le ragioni eventuali dell'omissione ...", ed essere ciò sufficiente "a rendere ragione dell'illegittimità radicale della pretesa impositiva in quanto non potrebbe parlarsi davvero di mero vizio dell'iter procedimentale dell'imposizione, ma di carenza dello stesso potere in quanto esercitato nel difetto di una delle condizioni essenziali di legge".
La corte territoriale, di poi, "per scrupolo di completezza", osservò che, "come emerge chiaramente dagli artt. 268 e ss. r.d. cit., gli unici presupposti per l'insorgere dell'obbligazione (in discorso) sono costituiti ... dalla istituzione da parte del comune del particolare servizio di raccolta e del possesso da parte dei privati di immobili ubicati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito", salva restando, a mente dell'art. 269, comma 1, del ripetuto r.d., "la possibilità per il comune di limitare il servizio ad una parte soltanto del territorio comunale";
non risultare dimostrato, sulla scorta degli acquisiti "atti deliberativi ufficiali", che nel caso in esame il Comune di Modugno avesse "formalmente esteso" il servizio di raccolta dei rifiuti "anche alla zona degli insediamenti industriali, in cui è ubicata la ditta in questione" (ed appalesandosi comprovato, anzi essere stata disposta l'estensione del ridetto servizio alla zona industriale soltanto nel luglio del 1990); non essere, perciò dovuta la contestata tassa dall'appellata, per non aver questa beneficiato del servizio di cui essa avrebbe dovuto rappresentare il corrispettivo. La corte barese, sempre "per scrupolo di completezza", affermò, ancora, doversi escludere che il tributo in controversia fosse stato trasformato da tassa in imposta dall'art. 8 d.l.
2.02.1989 n. 66, come convertito nella L. 24.04.1989 n. 144 - norma, in ogni caso, ravvisata solo parzialmente applicabile nella fattispecie ratione temporis -, per il quale "la tassa è comunque dovuta, nel limite del trenta per cento della tariffa, per la case coloniche e per le case sparse situate fuori della area di raccolta", non essendo seriamente revocabile in dubbio la persistente riducibilità del tributo medesimo alla nozione di tassa;
non essere riferibile, d'altronde, alla situazione controversa la norma cennata, non integrando casa colonica o casa sparsa l'immobile pertinente all'appellata. Il Comune di Modugno ha prodotto ricorso, con otto motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, per quanto risulta, non notificata ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ.. La RO & C. s.n.c., cui il ricorso è stato notificato il 28 luglio 1997, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. Le Sezioni unite di questa Corte Suprema, con sentenza n. 890 del 13 dicembre 1999, disattendendo assunti prospettati dal ricorrente nei primi due motivi di gravame per censurare la pronuncia del giudice del merito in tema di giurisdizione, ha dichiarato assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario la discussa controversia.
Il giudizio, conseguentemente, è stato rimesso dinanzi a questa Sezione à termini dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - La Corte d'appello di Bari, con sentenza qui impugnata, ha disatteso la pretesa impositiva come in narrativa fatta valere dal Comune di Modugno nei confronti della RO & C. s.n.c., e, corrispettivamente, ha accolto l'impugnativa di ruolo e di cartella esattoriale nei termini dianzi illustrati prodotta dalla società sunnominata, ancorando il dictum alla così resa pronuncia ad una ratio decidendi il cui nucleo essenziale, ed autosufficiente, si incentra in due, convergenti, affermazioni: in primo luogo, nel rilievo che l'impugnativa del ruolo e della cartella cennati deve essere ravvisata validamente ed efficacemente proposta pur nel mancato previo esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 20 d.p.r. 26.10.1972 n. 638, tale esperimento essendo indispensabile solo in relazione alla proposizione di reclamo contro l'avviso di accertamento e non a quella di impugnativa del ruolo emesso, come quello considerato, nella, non giustificata mancanza di un previo accertamento;
secondariamente, nella considerazione della "illegittimità radicale della pretesa" impositiva, non fondata su un "doveroso accertamento" ritualmente notificato, ed esperita, perciò, in una situazione di "carenza di potere", per essere stata esercitata la potestà tributaria "nel difetto di una delle condizioni essenziali di legge".
Il Comune di Modugno censura la statuizione in tal guisa resa dalla corte distrettuale con deduzioni articolate, da un lato, nel secondo motivo di ricorso (inteso a denunciare essere la sentenza impugnata frutto di "violazione dell'art. 285, 3^ comma, r.d. n. 1175/31"), e, dall'altro, nel capo A) dell'enunciazione del motivi di gravame (sostanziantesi nella prospettazione della riscontrabilità nella ridetta sentenza di "violazione e falsa applicazione dell'art. 285 r.d. 1175/31 e dell'art. 20 d.p.r. 638/72, nonché (di) omessa,
insufficiente contraddittoria motivazione, rilevanti ex art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c.") : più specificamente, accampa che l'avversa impugnazione di ruolo e di cartella esattoriale, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice del merito, avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere dichiarata, anche d'ufficio, improponibile perché esperita nella già maturata consumazione del termine di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione del ruolo contestato, prescritto, a pena di improponibilità appunto, dell'art. 285, comma 3, r.d. 14.09.1931 n. 1175; che la discussa impugnativa avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere disattesa, altresì, perché, "mentre il presupposto per l'esperimento del ricorso all'autorità giudiziaria è costituito dai ricorsi amministrativi di cui agli artt. 282, 284 e 284/bis (r.d. n. 1175 del 1931, cit.)", nella fattispecie tali ricorsi non sono stati dispiegati;
che risulterebbe "non pertinente" "il richiamo" fatto nella sentenza criticata "all'art. 20 d.p.r. 638/72, il cui riferimento ai termini esclusivamente limitati ai ricorsi amministrativi presupponenti l'accertamento appare non corretto", in quanto "l'azione giudiziaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 20 può essere proposta soltanto dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al ministro, ricorso che nella fattispecie difetta"; che non rileverebbe la constatata "omissione dell'accertamento, in quanto il ruolo formato dal Comune costituisce esso stesso atto di accertamento".
Le doglianze in questione non sono fondate.
A) - In tema di tributi locali, e particolarmente di tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo per l'esperimento dell'azione giudiziaria previsto dall'art. 285, comma 3, r.d. n. 1175 del 1931 non si applica nel caso in cui la contestazione investa la sussistenza stessa del potere impositivo (cfr., al riguardo, Cass. Sez. I civ., sent. n. 12863 del 19.11.1999). Nel caso in discorso, attenendo le contestazioni prospettate dall'attuale intimata proprio all'esistenza del potere impositivo, alla stregua del principio enunciato, l'intervenuta consumazione del termine di cui trattasi si appalesa dedotta inutiliter. B) - In tema di tassa comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il previo esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 20 d.p.r. 26.10.1972 n. 638 come condizione di proponibilità dell'azione dinanzi al giudice ordinario riguarda unicamente l'impugnazione degli atti di accertamento, mentre l'azione giudiziaria non è sottoposta ad analogo vincolo quando oggetto dell'impugnazione sia un atto tipico della fase, logicamente e giuridicamente successiva, di riscossione del tributo (cfr., in terminis, Cass. Sez. I civ., sent. n. 1149 del 15.11.1996, id., sent. n. 3299 del 17.04.1997). C) - L'invocazione dell'applicazione nella fattispecie degli artt. 282, 284 e 284/bis r.d. 14.09.1931 n. 1175 è priva di ragion d'essere, dovendo operare nel caso in argomento la normativa sul contenzioso in materia di tributi comunali risultante dal d.p.r. n. 638 del 1972, cit. (artt. 19 e 20).
D) - L'assunto dell'equiparabilità del ruolo all'avviso di accertamento è destituito di pregio, posto che al ruolo, almeno alla stregua dell'ordinamento tributario stato in vigore negli anni in cui è insorta la situazione impositiva considerata, deve essere attribuita valenza di atto esecutivo, inteso alla riscossione del tributo, presupponente un titolo - dichiarazione o accertamento - suscettibile di legittimarne l'emissione.
E) - Corollario delle osservazioni fin qui sviluppate è che le critiche mosse dal ricorrente al fulcro della motivazione della sentenza impugnata si rivelano inaccoglibili, e che, perciò, risultando la pronuncia contestata suscettibile di resistere a tali critiche, il ricorso deve essere rigettato.
2) - Vanno dichiarate inammissibili tutte le doglianze articolate nei restanti mezzi di gravame, con le quali l'ente ricorrente prospetta che la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'assoggettabilità della controparte al tributo in controversia sul rilievo, assunto fattualmente infondato, della non inclusione del fabbricato alla medesima pertinente in una delle zone del territorio comunale in cui veniva espletato il servizio di ravvolta dei rifiuti, quando all'art. 8 d.l.
2.03.1989 n. 66, come convertito nella L. 24.04.1990 n. 144, recante novellazione dell'art. 270 r.d. 14.09.1931 n. 1175, sarebbe dato ricavare il principio della soggezione alla tassazione anche dei titolari di costruzioni ubicate al di là della zona di raccolta (motivo primo, recante denuncia di "falsa applicazione dell'art. 5 L. 2248/1865 all. E", motivo terzo, portante deduzione di "violazione e falsa interpretazione dello art. 8 d.l. n. 66/89, conv. L. n. 144/89", motivo quinto, accampante
"infondatezza della domanda per mancanza di prova", motivi B) e C) - settimo e ottavo alleganti, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell'art. 269 r.d. 1175/31, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 1, 3 e 5 c.p.c." e "violazione e falsa applicazione dell'art. 270 del r.d. 1175/31, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 1, 3 e 5 c.p.c.". Le lagnanze considerate, di fatti, investono considerazioni addotte dal giudice del merito a sostegno della resa pronuncia solo "per scrupolo di completezza", ed integranti, quindi, motivazione ad abundantiam, priva di concreta valenza decisoria, da avere, in quanto tale, per non utilmente censurabile in sede di impugnazione (cfr., ex aliis, Cass. Sez. II civ., sent. n. 301 del 16.1.1996, id., Sez. III civ., sent. n. 6335 del 26.04.1998, id. Sez. lav., sent. n. 9973 dell'8.10.1998, id., sent. n. 5714 del 10.06.1999, id., Sez. III civ., sent. n. 10241 del 4.08.2000). 3) - Parimenti inammissibile, sotto altro aspetto, va dichiarata la doglianza di cui al quarto motivo di gravame, con la quale, denunciando "violazione dell'art. 112 c.p.c.", si prospetta la riscontrabilità di un profilo di extrapetizione nell'altrove ricordata sentenza del Tribunale di Bari in data 27 agosto 1994, conclusiva del primo stadio del giudizio.
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado di appello, di vero, possono essere denunciati soltanto i vizi di tale sentenza, e non già quelli della pronuncia data in prime cure (cfr., ex multis, Cass. Sez. III civ., sent. n. 9583 del 21.05.1998). 4) - L'intimata RO & C. s.n.c. non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, pertanto, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 20 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001