Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3680
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

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In tema di attività di intermediazione mobiliare, il fondo nazionale di garanzia, istituito dall'art. 15 della legge 2 Gennaio 1991, n. 1, per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti degli intermediari in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, provvede, in caso di fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) dell'intermediario, al pagamento di detti crediti a condizione che essi siano riconosciuti, e sulla base della misura accertata, dagli organi della procedura concorsuale, i quali, a norma dell'art. 35, comma quinto, del D.Lgs. 23 Luglio 1996, n. 415, e dell'art.59, comma quinto, del successivo D.Lgs. n. 24 Febbraio 1998, n. 58, "verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo". Tale verifica ed attestazione, quindi, postula l'avvenuto compimento della formazione dello stato passivo, e ne recepisce ricognitivamente il risultato, non presentando alcuna connotazione provvedimentale, ma esaurendosi in una trasmissione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione dell'accoglibilità o meno delle istanze di fruizione della garanzia, valutazione che compete al Fondo. Ne consegue che il decreto con il quale il tribunale fallimentare, avocando a sè il potere di compiere l'attività di verifica di cui si tratta, autorizzi il curatore a rilasciare la richiesta attestazione, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., essendo privo del richiesto carattere della decisorietà, in quanto inidoneo ad incidere su posizioni di diritto soggettivo.

Nel sistema normativo delineato dalla legge 2 Gennaio 1991, n. 1, dal D.M. 30 Settembre 1991,e dai successivi decreti legislativi 23 Luglio 1996, n. 415, e 24 Febbraio 1998, n. 58, il pagamento, da parte del fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 15 della citata legge n. 1 del 1991, dei crediti vantati dai clienti nei confronti degli intermediari in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione finanziaria, in caso di fallimento, o liquidazione coatta amministrativa,dell'intermediario, è condizionato, nell'"an" e nel "quantum", alla verifica ed attestazione, da parte degli organi della procedura concorsuale, che i crediti ammessi allo stato passivo derivino effettivamente dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. Tale attività di verifica ed attestazione, non potendo che recepire ricognitivamente il risultato di quella di formazione dello stato passivo, si esaurisce in una trasmissione degli elementi conoscitivi necessari per la valutazione dell'accoglibilità o meno delle istanze di fruizione della garanzia, valutazione di competenza del fondo, e non già degli organi concorsuali. Pertanto, le modalità attraverso le quali detta attività si svolge non soggiacciono al rigore di forme procedimentali determinate, ne' alla esigenza della possibile esplicazione del diritto di difesa nei riguardi del fondo e dei creditori. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, comma quinto, del D.Lgs. n. 415 del 1996 e dell'art. 59, comma quinto, del D.Lgs. n. 58 del 1998 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. , sotto il profilo di una pretesa omessa previsione della instaurazione del contraddittorio nella fase di cui si tratta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3680
    Data del deposito : 14 marzo 2001

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