Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo è utilizzabile anche il referto medico relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale, trattandosi di un documento che, a norma dell'articolo 234 cod. proc. pen., può valere come prova nel processo, per il principio del libero convincimento e per l'assenza di prove legali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2006, n. 32300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32300 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 06/07/2006
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 1042
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 35811/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC ER NO N. IL 21/10/1966;
avverso SENTENZA del 12/07/2005 GIUDICE DI PACE di LEONFORTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle spese. OSSERVA
RM CI BE ricorre contro la sentenza del Giudice di pace di Leonforte con la quale è stato condannato per guida in stato d'ebbrezza.
Nella sentenza si da atto che il giudice ha revocato l'ordinanza con la quale era stata ammessa la testimonianza di Sparacino, ritenuta non essenziale ai fini del decidere. Base dell'accertamento di responsabilità sono le deposizioni del medico di turno che ha costatato lo stato di ebbrezza evidenziato dall'alitosi alcolica spiccata, dalla difficoltà di esprimersi e dalla instabilità dell'equilibrio, e dell'operante che, recatosi in ospedale per raccogliere le dichiarazioni dell'imputato in merito al sinistro stradale in cui era stato coinvolto, lo trovava in stato evidente di ebbrezza (alito dal forte odore di Gin, occhi lucidissimi, espressione verbale sconnessa e incapacità di parlare logicamente, tanto che l'operatore dovette rinunciare alla verbalizzazione). Inoltre, il referto medico di accettazione all'ospedale attesta lo stato di ebbrezza alcolica;
l'imputato ha ammesso di essersi ubriacato e di aver avuto un incidente automobilistico;
lo stesso ha rifiutato l'alcoltest. Il referto medico è acquisibilile secondo il giudice in quanto documento (articolo 234 c.p.p.) e la mancata esecuzione dell'alcoltest non è rilevante, poiché l'elemento oggettivo del reato può essere desunto dai dati comportamentali. Il ricorrente lamenta che il giudice abbia revocato l'esame dell'autrice del referto medico, Sparacino, senza giustificato motivo e contro l'opposizione della difesa, sol perché il P.M. non riusciva a notificare la citazione alla teste.
Dal mancato esame deriva, secondo il ricorrente, l'inutilizzabilità del referto, ammesso "per prassi applicativa". Il referto era stato indicato dal P.M. come fonte di prova, senza che sia emerso chi l'ha redatto e chi l'ha sottoscritto. Mancando il referto, diventa illegittima la rilevazione a vista dello stato d'ebbrezza. Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti, proprio in tema di guida in stato di ebbrezza Cass., 4^, n. 2270 del 16/01/1998 Rv. 210262, ha affermato che il "referto medico relativo ad un ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale costituisce un documento che, a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., può essere utilizzato come prova nel processo, anche quando sia stato acquisito dalla polizia giudiziaria senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 256 c.p.p.", così come contestualmente era stato affermato per il certificato medico (Cass., 3^, n. 3259 del 12/01/1998 Rv. 210461). Inoltre, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso etilometro con la procedura di cui all'art. 379 reg. esec. C.d.S., perché, "per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionalità dell'interessato, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza, così come può disattendere l'esito fornito dall'"etilometro" (Cass., 4^, n. 32961 del 09/06/2004, Rv. 229087). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché, tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento di Euro mille a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il Roma, 6 luglio 2006
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2006