Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Il certificato medico dell'esame esterno del cadavere della vittima ha natura giuridica di documento, acquisibile agli atti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2009, n. 38219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38219 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 19/05/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1442
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 42553/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU EJ EN ED, n. a Kairouan (Tunisia) il 7/3/1964;
avverso la sentenza del 27/4/2006 della Corte di Appello di Ancona;
parte civile: IS BE;
- udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
- sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 24/11/2003 il Tribunale di Ancona condannava OU EJ EN ED per il delitto p. e p. dall'art. 589 c.p. per avere colposamente cagionato la morte di IS Silvano, in quanto, alla guida di un'autoarticolato, circolando sulla SS. n. 16, invadeva la corsia opposta di marcia andando a collidere con l'auto condotta dal IS proveniente in senso inverso (fatto acc. in Ancona il 31/10/2000).
Il giudice irrogava all'imputato, concesse le attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, pena sospesa e non menzione.
L'imputato veniva condannato anche al risarcimento del danno biologico patito dalla costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio.
Con sentenza del 27/4/2006 la Corte di Appello di Ancona riformava la sentenza in punto di pena riducendo la sanzione detentiva ad anni uno di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. La violazione di legge e la mancanza o insufficienza della motivazione in ordine alla omessa valutazione della incidenza nel fatto della negligente condotta di guida della vittima, rilevante non solo dal punto di vista penale, ma anche in ragione dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
2.2. La violazione di legge e la mancanza o insufficienza della motivazione in ordine all'accertamento della causa della morte del IS, avendo il giudice del merito utilizzato a tal fine la "visita necroscopica" non avente alcuna valenza probatoria.
2.3. La insufficienza e contraddittorietà della motivazione laddove ad una riduzione della pena della reclusione non era seguita anche la riduzione della sospensione della patente di guida.
2.4. Il difetto di motivazione in relazione alla affermata sussistenza del danno biologico iure proprio della figlia della vittima, in assenza di prova di detto danno, non equiparabile a quello morale per cui era stata esercitata separata azione civile.
3. Il ricorso è fondato limitatamente alla pronuncia sull'azione civile.
3.1. In ordine alla responsabilità dell'imputato, ha osservato la Corte territoriale che essa emerge:
- dalla deposizione del teste NI RO che a bordo della sua auto seguiva quella della vittima e che aveva visto l'autoarticolato sbandare ed invadere la carreggiata;
il teste ha anche precisato che l'auto del IS viaggiava regolarmente e non era in fase di sorpasso;
- dalla deposizione dell'ispettore di P.S. Tasselli Raffaele, il quale aveva riferito che al momento del sinistro l'asfalto era bagnato e la velocità che avrebbe dovuto mantenere il TIR era di 60 km/h; inoltre sul muro di contenimento fiancheggiante la carreggiata, sulla destra rispetto alla direzione di guida del TIR, erano stati tranciati i catadiottri rifrangenti a dimostrazione che prima dell'urto il conducente dell'autocarro aveva perso il controllo del mezzo;
- dalla traccia impressa sul disco cronotachigrafo dell'autoarticolato, da cui emergeva che al momento dell'incidente la velocità del mezzo era di 80 km/h. A fronte di tale motivazione, la difesa dell'imputato prospetta alternative ricostruzioni del fatto, coinvolgenti anche la responsabilità della vittima nel sinistro, inammissibili in questa sede, tenuto conto della logicità e coerenza della motivazione della sentenza di appello, peraltro conforme a quella di primo grado in ordine alla affermazione della esclusiva responsabilità del OU nella causazione dell'incidente.
3.2. In ordine alla censura di inutilizzabilità come prova del certificato dell'esame esterno del cadavere della vittima, va osservato che in detto certificato, come rilevato dalla Corte di merito, si legge che il IS aveva patito un politrauma (toracico ed addominale) e che l'epoca della morte era da individuare alle ore 21.00 del 31/10/2000.
Orbene l'esame esterno di un cadavere, in quanto costituente una mera descrizione oggettiva di ciò che cade sotto la percezione visiva del medico operante, non ha ne' natura di accertamento tecnico, ne' di esperimento giudiziale per cui per il suo espletamento non necessita dell'intervento della difesa. Esso ha mera natura di documento, acquisibile agli atti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.. Questa Corte di legittimità si è più volte espressa in casi analoghi, affermando che "il certificato medico del pronto soccorso attestante le lesioni riportate da un soggetto è acquisibile agli atti del dibattimento non tanto quale documentazione di attività irripetibile, ma alla stregua di un qualunque documento, poiché esso non nasce all'interno del procedimento penale e non è strumentale esclusivamente ad esso" (Cass. 5^, sent. 11933/1997; conf., Cass. 3^, 3259/1998). Pertanto correttamente il giudice di merito, stabilita la utilizzabilità dell'atto, ne ha dedotto che da esso si evinceva la prova del nesso causale tra l'incidente è la morte del IS. Infatti l'exitus è intervenuto a sole due ore dal sinistro (ore 19.00 l'incidente; ore 21.00 il decesso) in occasione del quale l'automobilista aveva patito gravi lesioni traumatiche. Da nessun atto processuale, neanche indicato dalla difesa, si evince che la morte possa essere stata determinata da altro fattore causale, idoneo da solo a determinare l'evento, pertanto in maniera pertinente la Corte ha motivato il proprio convincimento facendo appello al criterio della prova logica.
Invero, come noto, "in tema di valutazione della prova, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi ... quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche in rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può Sindacare nel merito" (Cass. 4^, n. 46359/07, imp. Antignani, rv. 239021). Nel caso di specie la Corte territoriale, con logiche argomentazioni, ha valutato il traumatismo patito nel grave sinistro come causa della morte in assenza di causali alternative. Per quanto detto il motivo di censura formulato è infondato.
3.3. In ordine alla lamentata eccessività della durata della sospensione della patente irrogata, anche in tal caso la Corte di appello ha dato adeguata motivazione della scelta di confermare il periodo di nove mesi indicato dal giudice di primo grado, facendo riferimento alla gravità delle violazioni commesse ed alla finalità di tutela della incolumità degli utenti della strada che sarebbe stata vanificata, nel caso di specie, da una sanzione più ridotta e quindi meno deterrente.
L'esaustività della motivazione sul punto rende palese la natura di censura di merito del motivo di gravame, inammissibile in sede di legittimità.
3.4. Fondato è invece il motivo di censura relativo alle statuizioni civili.
Va premesso che la parte civile ha esercitato autonoma azione, in sede civile, per il risarcimento del danno morale parentale. Nel presente processo ha inteso avanzare un'ulteriore pretesa risarcitoria, relativa al danno biologico iure proprio patito come figlia della vittima. Nella sentenza di primo grado si dà atto dell'assenza di prova di detto danno e, nonostante ciò, il giudice ha adattato pronuncia di condanna, rimandando al giudice civile la sua liquidazione. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte di appello.
Orbene va ricordato che in tema di danno conseguente alla morte di un prossimo congiunto, questa Corte di legittimità ha precisato che "il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto illecito;
la valutazione in ordine alla sussistenza e all'ammontare di tale pregiudizio costituisce valutazione di merito, sottratta alla sindacabilità in cassazione ove adeguatamente motivata" (Cass. Civ. 3^, 3549/2004). Di recente è stato ribadito che "La morte di un prossimo congiunto può causare nei superstiti sia una sofferenza morale per la perdita del rapporto parentale, sia un danno biologico vero e proprio. Quest'ultimo pregiudizio tuttavia sussiste solo in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, la quale deve essere specificamente allegata con l'atto introduttivo del giudizio" (cass. Civ. in, 28423/2008). Nel caso di specie, sia il giudice di primo grado che quello di appello, hanno omesso di indicare i concreti danni patiti dalla parte civile (es. patologia depressiva) ed il legame causale tra tali eventuali danni ed il sinistro.
La assoluta carenza motivazionale impone l'annullamento della sentenza sul punto, con rinvio al competente giudice civile, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. il quale dovrà valutare la reale sussistenza del danno lamentato, il legame causale con il sinistro ed, in caso di positivo accertamento, provvedere alla liquidazione evitando la duplicazione risarcitoria delle voci di danno non patrimoniale (Cass. Civ., Sez. Un., 26972/2008).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009