Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello a serramanico a scatto - detto anche "molletta" - , di cui è vietato il porto in modo assoluto, mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev'essere sorretto comunque da giustificato motivo. Ne consegue che il porto illegale del primo integra, non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, Legge 110/75, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 secondo comma cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Coltello a serramanico: arma propria o impropria? (Cass. 8032/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 01/12/1999
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 1073
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI rel. " N. 28686/1999
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN ZI, nato il [...], avverso la sentenza del pretore di Roma in data 6.10.1998 di condanna dell'imputato alla pena di lire 100.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 l. 110/75 così modificata l'originaria imputazione ex art. 699 c.p.. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Canzio;
Udito il P.M. in persona del sost. proc. gen., Dott. Antonio Frasso, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
In assenza del difensore dell'imputato;
Osserva
1. - Il pretore di Roma, con sentenza in data 6.10.1998, dichiarava il AN colpevole del reato di cui all'art. 4 1. 110/75 - così modificata l'originaria rubrica ex art. 699 c.p. ("per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a scatto lungo cm. 18 di cui cm. 7 di lama, per il quale non è ammessa licenza") - e lo condannava alla pena di lire 100.000 di ammenda. Il p.g. presso la corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, denunziando l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'omessa qualificazione del coltello a scatto come arma propria, il cui porto illegale è punito con la più grave sanzione di cui all'art. 699 c.p.. 2. - Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie in esame il giudice di merito ha infatti omesso di considerare che rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo o "bianche" il coltello a serramanico a scatto - detto anche "molletta" -, di cui è vietato il porto in modo assoluto, mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev'essere sorretto comunque da giustificato motivo. Di talché, il porto illegale del primo integra, non già il reato p. e p. dall'art. 4, co. 2^ e 3^, l. 110/75, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 co. 2^ c.p.. L'accertata violazione di legge da parte del giudice di merito circa la qualificazione giuridica del fatto determina l'annullamento della decisione impugnata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale monocratico di Roma (giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata),
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale monocratico di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 1 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000