Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito consistente nella divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, ben può configurarsi un atto contestualmente lesivo della reputazione di più soggetti; la diffamazione nei confronti di un collegio giurisdizionale, pertanto, non esclude la contestuale diffamazione di uno o più componenti di esso, tenuto anche conto che il comma quarto dell'art. 595 cod. pen. prevede che il reato di diffamazione è aggravato se l'offesa sia recata ad un Corpo giudiziario o ad una sua rappresentanza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la diffamazione di un collegio giudicante del tribunale fallimentare, escludendola però nei confronti del giudice delegato al fallimento, nonostante nello scritto fossero contenuti precisi riferimenti a quest'ultimo e alla sua attività).
In tema di risarcimento dei danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione ad un giudice di determinati comportamenti di "dipendenza" e di "parzialità", implicando la radicale negazione dello stesso ruolo istituzionale del giudice, esprime di per sè una valenza diffamatoria, essendo idonea a pregiudicare il valore e la dignità della persona nella sua dimensione morale e professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. AS BONOMO - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso l'avvocato ZENO ZENCOVICH VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CONSOLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
E.B.S. EDITORIALE BORTOLAZZI STEI, in persona del legale rappresentante pro tempore, UP ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MERCANTI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
ZZ OB LO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1595/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 14/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Consolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con distinti atti di citazione del 5, 6 e 15 maggio 1992, AS AN, magistrato con funzioni di giudice presso il Tribunale civile e penale di Verona, espose, tra l'altro quanto segue: a) - nel dicembre 1990, a seguito di episodi di insolvenza della Hellas Verona S.p.a, ampiamente pubblicizzati ed in relazione ai quali il Tribunale di Verona aveva pronunciato numerosi provvedimenti monitori e cautelari, lo stesso Tribunale, ai sensi LLart.6 della legge fallimentare, aveva iniziato d'ufficio un procedimento per verificare lo stato di insolvenza della Società, delegandolo per l'istruttoria prefallimentare;
b) - esaurita tale istruttoria, il Tribunale, con sentenza del 23 febbraio 1991, aveva dichiarato il fallimento della Società, nominandolo giudice delegato per la procedura, unitamente al curatore, dr. Francesco Bertani;
c) - con decreto in pari data, era stata disposta la continuazione temporanea LLesercizio LLimpresa soprattutto allo scopo immediato di evitare che la Società perdesse l'affiliazione alla F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) - c.d. "titolo sportivo" - con conseguenti svalutazione del patrimonio ed impossibilità di partecipazione al campionato di calcio nella massima divisione;
d) - nella prospettiva della inevitabile liquidazione LLattivo, egli ed il curatore si erano ufficialmente attivati presso la F.I.G.C., al fine di conoscere quali fossero le condizioni perché la Federazione accordasse l'affiliazione ad una nuova società che avesse acquistato il patrimonio della Società fallita;
e) - sulla base della risposta ufficiale della F.I.G.C. del 2 maggio 1991 - nella quale erano precisate le predette condizioni - e di perizia estimativa, egli aveva predisposto il bando di vendita dei beni della Società fallita al prezzo base d'incanto determinato in £.11.233.500.000 (che teneva conto del necessario accollo, da parte del futuro aggiudicatario, delle spese di esercizio provvisorio e dei cc.dd. "debiti sportivi", questi ultimi pari a circa 6 miliardi);
g) - a seguito LLincanto del 21 maggio 1991, si era resa aggiudicataria definitiva dei beni della Società fallita la Verona F.C. S.p.a.;
h) - nel marzo del 1991, il periodico "Lo Sport Veronese", edito dalla Società E.B.S. (Editoriale Bortolazzi Stei), aveva pubblicato sulla copertina del fascicolo del mese un titolo a tutta pagina con caratteri cubitali - "Documento a firma autografa. Clamoroso. OL BE ZO spara a zero su: politica giustizia e tifosi manipolati" - ed aveva riportato, alle pagg. 4 e segg., una lunga lettera LLZO (ex direttore generale della fallita e direttore generale della Società Invest, azionista di maggioranza della stessa) sotto il titolo: "Politici, giustizia, industriali da baraccone";
i) - in tale articolo gli si addebitava: 1) - un interesse privato o quantomeno frivolo nell'apertura del procedimento ex art. 6 l. fall. ("Il giudice AN, sprovvisto di pratiche, a dicembre decide di interessarsi d'ufficio all'Hellas Verona"); 2) - la subordinazione ad esponenti politici - e cioè, nella specie, all'on. Rossi, sottosegretario ed esponente della D. C. (Democrazia Cristiana) veronese - nelle decisioni giudiziarie ("La Camera di consiglio è formata dai giudici Abate (sequestro Chiampan), AN (indagine Hellas e invio Fiamme gialle), non c'è il signor TO Rossi, almeno corporalmente"); 3) - l'alterazione di date nella sentenza dichiarativa di fallimento ("Strano, la sentenza porta una grossa correzione di data, su un 27 c'è un 22. Sono corsi ai ripari!"); 4) - una macchinazione al fine di dichiarare comunque il fallimento nonostante le garanzie di solvibilità ("Hanno capito che la Invest alla sera prima aveva ceduto il pacchetto a chi aveva acquistato già dal mattino del 22.2 (prima della camera di consiglio) aveva dichiarato di voler pagare i debiti nella loro totalità"); 5) - uno sviamento delle procedure in danno della Invest presso il Tribunale di Verona ("Gli atti della Invest presso il Tribunale di Verona seguono la prassi ed i tempi della normale Giustizia e cioè anni, anni e anni, certo noi non siamo 'la Cupola'. Stranamente tutti gli atti contro la Invest si eseguono in ore, senza possibilità di appello.
I tempi della Giustizia sono vantaggiosi secondo chi li usa o ne approfitta"); l) - il n.20 del periodico "Verona Sette" del 17 maggio 1991, edito dalla Cooperativa Editrice S.r.l., aveva pubblicato, alla pag.
7 - sotto il titolo "BE ZO spara a zero" - un'altra lettera LLZO, nella quale, con chiaro (anche se non nominale) riferimento a sè, si proclamava: 1) - l'obbedienza ad ordini politici ("i politici controllano le leve del potere: la stampa, la televisione, le amministrazioni e non aggiungo altro per non dare spazio ad altre bordate"); 2) - la manipolazione del bando d'asta ("un'asta confezionata su misura per il capomastro"), 3) - la violazione degli obblighi di legge ("La Società va all'asta ed ancora non è stata depositata la relazione del curatore. Gli amministratori non sanno chi si è inserito e se con giusta causa");
4) - la svendita della Società per un prezzo base irrisorio rispetto alle valutazioni di mercato del "parco giocatori" ("Per significare l'equità della cifra base LLasta, allego fotocopia della Gazzetta dello Sport del 9.5.1991").
Ritenendo il contenuto di tali articoli gravemente lesivo LLonore, della reputazione e LLidentità personale, il AN convenne OL BE ZO, la Società E.B.S., editrice del periodico "Lo Sport Veronese", ed TO UP, direttore responsabile del periodico stesso, dinanzi al Tribunale di Verona, chiedendo che - accertata l'illiceità, incidenter tantum anche penale, dei predetti articoli, e la responsabilità dei convenuti, per aver leso l'onore, la reputazione e l'identità personale LLattore - i convenuti stessi fossero condannati al risarcimento dei danni, patrimoniali, extrapatrimoniali e morali da lui patiti, nonché al versamento della riparazione pecuniaria di cui all'art.12 della legge n.47 del 1948.
Si costituirono tutti i convenuti, contestando, fra l'altro, che i fatti esposti integrassero illecito e fossero, comunque, idonei a determinare lesione suscettibile di risarcimento, e chiesero la reiezione delle domande.
Il Tribunale adito, con sentenza n.57 del 19 gennaio 1995, condannò in solido i convenuti a pagare all'attore la somma di £.50.000.000, a titolo di risarcimento del danno e riparazione pecuniaria.
1.2 Avverso tale sentenza proposero distinti atti di appello, dinanzi alla Corte di Venezia, BE OL ZO, la Società E.B.S. ed TO UP, chiedendo, tra l'altro, nel merito, l'integrale riforma della decisione di primo grado.
In contraddittorio con il AN - che instò per la reiezione dei gravami - la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n.1595 del 14 novembre 1996, fra l'altro, accolse gli appelli e, in riforma della decisione impugnata, rigettò tutte le domande proposte dal AN. In particolare, la Corte veneziana ha fondato la propria decisione, nella parte rilevante in questa sede, sulle seguenti considerazioni:
A) - "Il fondamento dei gravami nel merito emerge....conclamato, nonostante la considerazione che, come accertato da questa Corte con sentenza 14.11.95-23.12.95, la dichiarazione di fallimento fu legittima e doverosa, essendo in atto la decozione societaria che privava la Hellas Verona Spa delle necessarie garanzie dei debiti sociali, rendendo di pubblico interesse la procedura oggetto di querimonie, risultate, poi, infondate sul mero piano civilistico lor proprio ( il costo di aggiudicazione fu di 18 e non di 11 miliardi, onde non si verificò, certo, la ventilata ipotesi di 'svendita')";
B) - "....non è dubitabile che oggetto di diffamazione fu genericamente l'Autorità Giudiziaria, o meglio il Tribunale di Verona, nonostante l'ovvio, ma necessario riferimento al Giudice delegato, quindi all'individuo Giudice AN, come tale ("Il giudice AN, sprovvisto di pratiche, a dicembre decide d'interessarsi d'ufficio LLHellas"; "abbiamo la convocazione del giudice AN"; "Subito dopo la decisione del giudice AN di decretare il fallimento del Verona"), che non si può sostenere essere stato diffamato dall'esposizione della polemica ed esasperata tesi che quella procedura sarebbe stata adottata perché voluta da uomini d'affari e politici, quindi per vantaggio di privati e con danno della società fallita, da lui svenduta a prezzo vile, per tacere di altre frasi e commenti, la cui genericità, rientrante nell'usuale filone delle polemiche agitate dai media, non è tale da consentire la configurazione della diffamazione"; C) - "Del pari è argomento che rende da se solo ragione della fondatezza del secondo gravame quello addotto dall'editore e dal direttore responsabile, i quali hanno sostenuto come la pubblicazione delle suddette dichiarazioni ritenute diffamatorie aveva il fine di 'un'informazione corretta per rispetto ai tifosi ed ai lettorì:
reputa, infatti, la Corte che ben possa parlarsi di informazione e cronaca qualora non si trascendano i limiti della critica, pur ipotizzandosi, appunto, certi fatti e circostanze ed anche se per attribuirli a chi fornisce, istituzionalmente, garanzia di imparzialità, quale un organo giudicante nell'esercizio delle sue funzioni".
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AS AN, deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria.
Resistono, con controricorso, la Società E.B.S. (Editoriale Bortolazzi Stei) ed TO UP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo motivo ( con cui deduce "violazione e falsa applicazione degli art.100 c.p.c., 2043 c.c. e 595 c.p. in ordine alla individuazione del soggetto leso - art.360, n.3 e 5 c.p.c."), il ricorrente censura l'affermazione della Corte d'Appello - secondo cui la presunta offesa sarebbe stata rivolta, non già a lui, benché nominativamente indicato, bensì al Tribunale di Verona - sottolineando, in primo luogo, che non sarebbe necessario che la persona, cui l'offesa è diretta, sia nominativamente indicata, essendo sufficiente, al contrario, che la stessa sia indicata in modo tale, da poter essere inequivocabilmente individuata;
in secondo luogo, che costituirebbe mera ed immotivata petizione di principio l'affermazione, secondo la quale l'offesa ad un organo collegiale (nella specie, il collegio del Tribunale di Verona che ha conosciuto e deciso il fallimento della Società Hellas Verona) non si riverbererebbe sulla reputazione dei suoi componenti, per di più identificabili, per essere stati espressamente nominati;
in terzo luogo, che costituirebbe "palese non senso e contraddizione....escludere la riferibilità al dr.AN di accuse concernenti atti da lui compiuti in qualità di titolare di un organo monocratico, quali quelli concernenti la vendita dei beni della Società fallita....".
Con il secondo motivo (con cui deduce "violazione e falsa applicazione degli artt.2043 c.c. e 595 c.p., in ordine alla illiceità degli addebiti - art.360, n.3 e 5 c.p.c."), il AN censura l'affermazione della insussistenza della diffamazione per la genericità degli addebiti formulati nelle pubblicazioni de quibus, sostenendo che queste, per essere scriminate, dovrebbero rispettare - oltreché quello LLinteresse pubblico, nella specie pacifico - anche gli ulteriori requisiti della verità (o verosimiglianza) e della continenza (o correttezza della esposizione), che, invece, nella specie, sarebbero carenti: il primo, perché sarebbe contraddittorio - come sarebbe stato fatto dai giudici d'appello - da un lato, affermare che la dichiarazione di fallimento della Hellas Verona era stata legittima e doverosa e che non si era verificata alcuna svendita dei beni della stessa, e, dall'altro, qualificare le affermazioni ritenute lesive mere "querimonie"; il secondo, perché la Corte veneziana avrebbe semplicemente omesso di tenerne conto.
Con il terzo motivo (con cui deduce "violazione e falsa applicazione degli artt.2043, 2049 c.c., 51, 57, 595 c.p., 11 L. 47/1948, in ordine alla posizione LLeditore e del direttore - art.360, n.3 e 5 c.p.c."), il ricorrente, in relazione all'affermata insussistenza di responsabilità LLEditore e del Direttore responsabile del Periodico in questione, lamenta, innanzitutto, che i giudici d'appello avrebbero assolutamente confuso - o, comunque, omesso di motivare sulla relativa distinzione - le nozioni di diritto di cronaca e di diritto di critica, ed omesso di specificare quali sarebbero i limiti del diritto di critica, ritenuti, nella specie, non oltrepassati.
Lamenta, poi, che gli stessi avrebbero omesso di tener conto del principio, secondo cui anche la pubblicazione fedele di dichiarazioni ritenute lesive della reputazione altrui costituirebbe veicolo tipico di diffusione della diffamazione.
Lamenta, infine, che la Corte veneziana avrebbe omesso sia di valutare la capacità lesiva dei titoli giornalistici di presentazione della lettera LLZO, sia di considerare che la responsabilità del direttore può fondarsi anche sull'omissione di vigilanza di quanto pubblicato sul giornale che dirige. Con il quarto motivo (con cui deduce "motivazione contraddittoria e assolutamente insufficiente in ordine alla non ingiuriosità delle affermazioni contestate - art.360, n.5, c.p.c."), il AN censura "la evidente contraddittorietà e l'assoluta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata sul punto cruciale della ingiuriosità diffamatoria - ed anzi calunniatoria - delle affermazioni, quali compiute dal signor ZO e senza alcuna cautela e verifica diffuse dalla Editoriale Bortolazzi".
2.2 Il ricorso merita accoglimento, sostanzialmente, per tutti i motivi proposti, i quali, pertanto, possono essere esaminati nel loro complesso.
Deve essere sottolineato, innanzitutto, che i fatti posti a base del ricorso - quelli "prodromici" e quelli costituenti l'oggetto specifico della causa di merito (quali esposti dal ricorrente e riprodotti, supra, al n.
1.1 lett.a-l) - sono incontroversi fra le parti, come i controricorrenti espressamente riconoscono (cfr. Controricorso, pag. 2).
Ciò premesso, la ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr., supra, n.1.2) si fonda sui seguenti argomenti, così sintetizzabili:
a) - all'accoglimento degli appelli (e cioè, alla reiezione, nel merito, delle domande risarcitorie e riparatorie proposte dal AN) non sono di ostacolo le circostanze che la dichiarazione di fallimento della Hellas Verona S.p.a. è stata riconosciuta "legittima e doverosa" in sede giurisdizionale;
e che le "querimomie" (cioè, le "critiche" mosse alla dichiarazione medesima) sono "risultate....infondate sul mero piano civilistico lor proprio (il costo di aggiudicazione fu di 18 e non di 11 miliardi, onde non si verificò, certo, la ventilata ipotesi di 'svendita')"; b) - "oggetto di diffamazione fu genericamente l'Autorità Giudiziaria, o meglio il Tribunale di Verona, nonostante l'ovvio, ma necessario riferimento al giudice delegato, quindi all'individuo Giudice AN come tale";e, conseguentemente, quest'ultimo non può ritenersi diffamato come individuo;
c) - "l'esposizione della polemica ed esasperata tesi che quella procedura sarebbe stata adottata perché voluta da uomini d'affari e politici, quindi per vantaggio di privati e con danno della società fallita, da lui (cioè dal Giudice AN) svenduta a prezzo vile", non integra diffamazione, sia perché si tratta, appunto, soltanto di una "tesi polemica ed esasperata", sia perché la tesi medesima è equiparabile ad altre "frasi e commenti generici", rientranti "nell'usuale filone delle polemiche agitate dai media"; d) - l'editore ed il direttore del periodico "Lo Sport Veronese" non possono ritenersi responsabili LLillecito diffamatorio, in quanto gli stessi, al "fine di un'informazione corretta per rispetto ai tifosi e ai lettori", non hanno travalicato i limiti della critica, "pur ipotizzandosi....certi fatti e circostanze ed anche se per attribuirli a chi fornisce, istituzionalmente, garanzia di imparzialità, quale un organo giudicante nell'esercizio delle sue funzioni". Tutti i predetti argomenti sono affetti da molteplici vizi, sia di motivazione, sia di violazione di norme di diritto. V'è, in primo luogo, nell'impianto della sentenza, una radicale contraddizione tra negazione della ipotizzabilità LLillecito - dedotto quale diffamazione per mezzo della stampa - e contestuale affermazione che "oggetto della diffamazione fu genericamente l'Autorità Giudiziaria, nonostante l'ovvio, ma necessario riferimento al Giudice....AN": infatti, la Corte veneziana afferma ("non è dubitabile") che vi è stata (o, quantomeno, è ipotizzabile) diffamazione nei confronti del Tribunale di Verona (recte: del collegio) che decise la dichiarazione di fallimento della Hellas Verona, per poi negare la sussistenza (o l'ipotizzabilità) della diffamazione medesima nei confronti del componente dello stesso collegio, delegato per la procedura, in ragione LL "ovvio, ma necessario riferimento" a quest'ultimo. Alla base di questo vizio - e al di là della palese contraddizione logico-giuridica - sta, molto probabilmente (tenuto conto LLambiguità delle espressioni usate dai giudici d'appello), l'erroneo convincimento giuridico che diffamazione nei confronti di un collegio giurisdizionale e diffamazione nei confronti di uno o più componenti di esso stiano in rapporto di reciproca esclusione: è noto, infatti, che l'art.595 comma 4 cod.pen. prevede che il delitto di diffamazione (offesa all'altrui reputazione) è aggravato, fra l'altro, dalla circostanza che l'offesa sia "recata ad un Corpo....giudiziario, o ad una sua rappresentanza"; e che le sezioni penali di questa Corte hanno sempre ritenuto (cfr., e pluribus, sent. n. 2886 del 1992) - anche con riferimento ai delitti di oltraggio (artt.341-342, cfr., e pluribus, sentt.nn. 798 del 1995 e 660 del 1997) - che è ben ipotizzabile un "concorso formale di reati", quando, con un unico atto, si rechi contestuale offesa al "corpo", o ad una sua "rappresentanza", ed al singolo componente di esso. E non v'è dubbio che siffatto principio sia agevolmente applicabile anche in materia di responsabilità da illecito civile, potendo configurarsi un atto contestualmente lesivo della reputazione di più soggetti.
In secondo luogo, la motivazione della sentenza impugnata è affetta da un ulteriore vizio di contraddittorietà, laddove - dopo aver affermato che la dichiarazione di fallimento della Società Hellas Verona deve ritenersi ineccepibile sul piano giuridico (sussistenza dello stato di insolvenza) alla luce LLesito della decisione d'appello nel relativo giudizio di opposizione;
e che deve escludersi l'ipotizzabilità di una "svendita" dei beni della Società medesima, riconoscendo, così, la piena legittimità di un'attività (liquidazione LLattivo: cfr. artt.104-109 l.fall.) che si svolge "sotto la direzione del giudice delegato" (art.104 comma 1) - non tiene conto, contraddicendosi, di siffatte affermazioni:
qualificare, infatti, mera "esposizione di tesi esasperata e polemica" l'attribuzione, al giudice che ha dichiarato il fallimento, di fatti ed intenti contrastanti con i presupposti e la ratio istituzionali della dichiarazione di fallimento ("adottata perché voluta da uomini d'affari e politici....per vantaggio di privati e con danno della società fallita...."; "svendita a prezzo vile") implica, innanzitutto (prescindendo, per il momento, dalla dimensione diffamatoria), la negazione della riconosciuta, piena legittimità del giudizio di fallimento, e preclude, in radice, la possibilità di individuare un corretto discrimine fra critica lecita degli organi giurisdizionali e delle loro decisioni ed affermazioni meramente offensive della dignità LLorgano e/o della persona. In terzo luogo, la sentenza impugnata - come puntualmente dedotto dal difensore del ricorrente nel ricorso e nella memoria - ha tenuto conto, per il giudizio di qualificazione, come non diffamatorie, delle espressioni contenute nel periodico, soltanto di alcune di esse (cfr., supra, n.
1.2 lett.B), omettendo di considerarne testualmente (come fatto per le prime) altre certamente "decisive":
quali quelle relative ai titoli di presentazione delle lettere LLZO;
alla presenza "virtuale", nella camera di consiglio della dichiarazione di fallimento, LLesponente politico locale, indicato come l' "ispiratore" della decisione;
alla singolare "celerità" del procedimento;
alla "sospetta" confezione del bando di vendita da parte del giudice delegato dr.AN (cfr., supra, 1.1 lett.i-l).
Infine - relativamente alla parte di motivazione, nella quale si esclude sia la natura diffamatoria delle espressioni contenute nel periodico, sia la responsabilità di editore e direttore dello stesso - la motivazione medesima appare insufficiente, apodittica ed affetta da un grave errore di diritto.
Insufficiente, perché - come già rilevato - le predette espressioni sono state riprodotte testualmente dai giudici d'appello soltanto in parte (e nemmeno in quella più significativa, ai fini del giudizio sulla loro natura diffamatoria), rispetto a tutte quelle indicate come offensive fin dall'atto introduttivo del giudizio;
sicché, il giudizio di "genericità" di "altre frasi e commenti", dato dai giudici d'appello, si basa su elementi probatori incompleti. Apodittica, perché i giudici a quibus non basano la decisione impugnata su una previa, chiara e distinta esposizione di criteri giuridici - che consentano di individuare il discrimine tra diritto di informazione, diritto di cronaca e diritto di critica;
di determinarne i limiti e, quindi, di identificarne l'illecito travalicamento - ma finiscono per ancorarla ad una mera "opinione" ("usuale filone delle polemiche agitate dai media") senza alcun fondamento giuridico e, pertanto, tale da "giustificare", in una pretesa dimensione giuridica, qualsiasi comportamento di chi utilizza, professionalmente o non, il mezzo della stampa e di chi tale mezzo edita o dirige. In altri termini, il vizio che inficia questa parte di motivazione non è costituito dall'applicazione di erronei principi o criteri giuridici sui predetti diritti e/o doveri - sui quali questa Corte possa pronunciarsi - ma dall'assoluta carenza di indicazione di parametri cui rapportare il giudizio sul caso di specie (il brano di motivazione maggiormente significativo in tal senso è quello relativo alla esclusione della responsabilità di editore e direttore del periodico, dove si parla di informazione, cronaca, critica, limiti della critica, senza alcuna spiegazione di tali termini sul piano giuridico). E tuttavia, laddove la sentenza "decide" che le affermazioni contenute nel periodico (e riassunte dai giudici d'appello) - secondo cui la procedura fallimentare "sarebbe stata adottata perché voluta da uomini d'affari e politici, quindi per vantaggio di privati e con danno della società fallita";
e secondo cui quest'ultima sarebbe stata, dal Giudice AN, "svenduta a prezzo vile" - rientrano "nell'usuale filone delle polemiche agitate dai media" e, quindi, anche per la loro "genericità", non sono "tali da consentire la configurazione della diffamazione"; siffatta, sia pur "parziale" (in ragione dei vizi dianzi accertati), decisione appare palesemente illegittima. Infatti - posto, da un lato, che le predette affermazioni, nel loro trasparente significato, alludono espressamente alla pretesa, consenziente "dipendenza" del ricorrente, nella sua funzione di giudice delegato per la procedura di fallimento della Società Hellas Verona, da esponenti del potere politico ed economico;
nonché alla pretesa "parzialità" dello stesso nella conduzione del relativo procedimento, anche con specifico riferimento alla fase di liquidazione LLattivo fallimentare, in favore di ben individuati "potentati"; e, dall'altro, che il bene tutelato dalla previsione del delitto di diffamazione attiene alla rappresentazione sociale del valore e della dignità della persona nella sua dimensione morale, professionale etc., e cioè alla valutazione oggettiva delle qualità, morali e non, della stessa (cfr., ad es., Cass., sez.V pen., sent. n. 3247 del 1995) - non può esservi dubbio che l'attribuzione, ad un giudice, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, di specifici e determinati comportamenti di "dipendenza" e di "parzialità" (quali quelli attribuiti nel caso di specie al dr.AN) implica, innanzitutto, la radicale negazione, relativamente a quel giudice, del suo stesso ruolo istituzionale ("Nell'ambito del principio del giusto processo....posto centrale occupa l'imparzialità- neutralità del giudice, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di significato" - così, Corte costituzionale, sent.n. 306 del 1997, n. 2. 1 del Considerato in diritto) e sociale, e, quindi, la valutazione sociale radicalmente negativa delle qualità morali e professionali della persona che lo svolge;
sicché, la valenza diffamatoria di affermazioni del tipo di quelle di specie, è, per così dire, in re ipsa.
3. Per le suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altro giudice che si ritiene opportuno designare nella Corte d'Appello di Bologna, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 giugno 1998. Depositata in Cancelleria il 14/1/1999.