Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 334
CASS
Sentenza 14 gennaio 1999

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In tema di risarcimento del danno da fatto illecito consistente nella divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, ben può configurarsi un atto contestualmente lesivo della reputazione di più soggetti; la diffamazione nei confronti di un collegio giurisdizionale, pertanto, non esclude la contestuale diffamazione di uno o più componenti di esso, tenuto anche conto che il comma quarto dell'art. 595 cod. pen. prevede che il reato di diffamazione è aggravato se l'offesa sia recata ad un Corpo giudiziario o ad una sua rappresentanza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la diffamazione di un collegio giudicante del tribunale fallimentare, escludendola però nei confronti del giudice delegato al fallimento, nonostante nello scritto fossero contenuti precisi riferimenti a quest'ultimo e alla sua attività).

In tema di risarcimento dei danni derivanti da diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione ad un giudice di determinati comportamenti di "dipendenza" e di "parzialità", implicando la radicale negazione dello stesso ruolo istituzionale del giudice, esprime di per sè una valenza diffamatoria, essendo idonea a pregiudicare il valore e la dignità della persona nella sua dimensione morale e professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 334
    Data del deposito : 14 gennaio 1999

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