Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2005, n. 10085
CASS
Sentenza 15 febbraio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talchè la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione.

Commentari6

Mostra tutto (6)
  • 1Violazione degli obblighi di assistenza familiare: criteri per l’accertamento dello stato di bisogno e dell’impossibilità ad adempiere (Giudice Antonio Palumbo)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Obblighi di mantenimento e violazione dell'art. 570 bis c.p.: la tutela dei diritti del minore nel contesto familiare (Giudice Antonio Palumbo)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …

     Leggi di più…

  • 4Obblighi di assistenza familiare e assenza di denaro| Filodiritto
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 12 dicembre 2021

  • 5Violazione degli obblighi di assistenza familiare: esclusa la particolare tenuità ex art. 131 bis c.p. se l’omissione non è occasionale
    Federica Aloisi · https://www.diritto.it/ · 26 marzo 2020

    Cass. Pen. Sez. VI, Sent. del 13 febbraio 2020, n. 5774 Sommario: 1. Il caso. -2. Omessa prestazione dei mezzi di assistenza: art.570, secondo comma, n.2 c.p. -3. Particolare tenuità del fatto: art.131 bis c.p.; applicabile in assenza di abitualità. Il caso Con sentenza del 09 gennaio 2019 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma delle precedenti sentenze del Tribunale di primo grado di Cosenza del 13 maggio 2016 e 5 luglio 2017, dichiarava l'imputato non punibile, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., del reato di cui all'art 570, secondo comma, n.2, per aver omesso di versare la somma statuita dal giudice civile della separazione a titolo di mantenimento dei figli minori, violando di …

     Leggi di più…
Mostra tutto (6)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2005, n. 10085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10085
Data del deposito : 15 febbraio 2005

Testo completo