Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talchè la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione.
Commentari • 6
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1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2005, n. 10085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10085 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 15/02/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 247
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 2442/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN RA;
avverso la sentenza in data 1.10.2003 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Monetti Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO
1. RA EG ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 1.10.2003 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza emessa il 5.12.2000 dal Tribunale di Benevento, lo ha condannato alla pena di venti giorni di reclusione ed euro 60 di multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.. 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. sul rilievo che è stata omessa la motivazione in merito all'accertamento, richiesto dalla difesa, dell'effettivo stato di bisogno dei familiari dell'imputato.
3. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della inesatta interpretazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 570 c.p.. Al riguardo si afferma che la norma incriminatrice è volta a sanzionare condotte lesive degli obblighi di assistenza familiare e che "il suo oggetto giuridico è costruito intorno a specifiche situazioni che la giurisprudenza dominante configura come un unico titolo di reato", situazioni rappresentate dall'abbandono del domicilio domestico o dalla condotta contraria all'ordine o morale delle famiglie, dalla malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge, dalla privazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro o al coniuge non legalmente separato per sua colpa.
Il mantenimento dei figli ed il concorso di ciascun genitore all'adempimento di questo fondamentale dovere discendono dunque dalla legge e non dalla sentenza del giudice civile che pronuncia la separazione o il divorzio e fissa l'assegno alimentare. Ed il reato di cui all'art. 570 c.p. non può essere ravvisato - come appare dal tenore della sentenza impugnata - solo facendo riferimento ad una pronuncia del giudice civile non osservata dal convenuto, anche in considerazione del fatto che il concetto di mezzi di sussistenza enunciato al comma 2, n. 2 dell'art. 570 c.p. non è identificabile con gli alimenti ma ha un contenuto più ristretto, limitato alle sole cose indispensabili quali vitto, vestiario, abitazione. DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. sostenendo che è stata omessa la motivazione in merito all'accertamento, richiesto dalla difesa, dell'effettivo stato di bisogno dei familiari dell'imputato. Il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici ed interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la responsabilità del ricorrente per il fatto a lui contestato ed ha in particolare illustrato, sia pure in termini sintetici, la sussistenza dello stato di bisogno dei familiari del ricorrente ricordando che "nell'arco di un anno e mezzo il prevenuto ha corrisposto alla moglie ed ai figli minori soltanto settecentomila lire" e mettendo in evidenza che "nessuna altra somma di danaro è stata mai inviata" alla moglie "che doveva provvedere anche al mantenimento di due bambini in tenera età pur svolgendo soltanto lavori salinari". Ed è appena il caso di ricordare che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 del codice penale, lo stato di bisogno dei figli minori ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre, specialmente quando questa non abbia risorse ordinarie e per tale motivo non possa compiutamente provvedervi (Cass. 6^, sent. n. 1882 del 18.10.1989; Cass., 6^, sent. 10216 del 23.4.1998 e succ. conformi).
2. Le considerazioni sin qui svolte valgono far ritenere infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della inesatta interpretazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 570 c.p. che, ad avviso del ricorrente, non può essere ravvisata - come risulterebbe dal tenore della sentenza impugnata - solo facendo riferimento ad una pronuncia del giudice civile non osservata dal convenuto.
In realtà nella ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata sono rappresentati gli elementi costituitivi della fattispecie di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 c.p.. Nel ricostruire i fatti e nel motivare sulla sussistenza del reato la Corte territoriale non si è infatti limitata a registrare l'inadempimento del ricorrente nel versare l'assegno di mantenimento previsto dal giudice ma ha rappresentato, nei termini in cui si è prima detto, l'obiettivo stato di bisogno della moglie del ricorrente e dei suoi due figli minorenni. La Corte ha inoltre rilevato che è mancata la prova dell'assoluta incapacità economica dell'imputato che si è limitato a produrre un certificato di disoccupazione ma non ha provato di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel periodo di iscrizione presso il Centro per l'impiego di Benevento mentre è stato visto circolare abitualmente a bordo di una auto Lancia Dedra e utilizzare un telefono cellulare di sua proprietà.
Il giudice di appello si è perciò correttamente uniformato all'orientamento di questa Corte secondo cui la generica indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilità per il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in quanto ai fini della scriminante dello stato di bisogno incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi indicativi della impossibilità di adempiere (Cass. 6^, sent. n. 9283 del 4.3.1988). Ne consegue che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - sono stati rappresentati gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui si discute (omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai familiari) mentre il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l'obbligo del versamento di un assegno ha rappresentato, conformemente a quanto più volte affermato da questa Corte, solo un punto di partenza per l'accertamento del reato, nella misura in cui esso è idoneo a dimostrare l'esistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari (cfr. ex plurimis, Cass. 6^, sent. n. 479 del 21.11.1991 e succ. conformi). Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005